La tutela del credito

 

 

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   La responsabilità patrimoniale del debitore e il processo di esecuzione forzata.

   Il pegno e l’ipoteca

   L'azione surrogatoria

   L'azione revocatoria ordinaria

   Le cause di prelazione

   I registri immobiliari

 

 

 

 

 

 

La responsabilità patrimoniale del debitore e il processo di esecuzione forzata.

Il debitore, in base all'art. 2740 del codice civile, "risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri".

Questo vuol dire che in caso di inadempimento i creditori potranno soddisfarsi sui beni del debitore, impossessandosene se il debitore doveva consegnarli loro, o vendendoli per avere il pagamento dei danni o delle somme di denaro che il debitore doveva loro.

Tale soddisfazione ha luogo con l'intervento del giudice e dell'ufficiale giudiziario, nel processo detto di "esecuzione forzata".

 

Il pegno e l’ipoteca

Accanto alla garanzia costituita dall'intero patrimonio in base all'art.

2740, il creditore può acquistare anche diritti di pegno o di ipoteca su singoli beni del debitore. Sia il diritto di pegno che quello di ipoteca garantiscono al creditore la facoltà, in caso di inadempimento del debitore, di vendere il bene e soddisfarsi col ricavato. Il pegno ha ad oggetto beni mobili che vengono consegnati al creditore dal debitore; l'ipoteca ha per oggetto beni immobili che rimangono in possesso del debitore. Pegno e ipoteca offrono due vantaggi rispetto all'art. 2740: anche se il bene viene venduto dal debitore il diritto di pegno o di ipoteca rimane su di esso; inoltre, il creditore munito di pegno o ipoteca potrà evitare che altri eventuali creditori chiedano di partecipare alla spartizione del bene, in quanto esso è riservato a lui.

Il diritto di ipoteca del creditore nasce nel momento della iscrizione nei pubblici registri immobiliari. Per particolari crediti questa iscrizione può essere richiesta al curatore dei registri immobiliari anche senza un contratto di ipoteca, e contro la volontà del debitore: si parla allora di "ipoteca legale".

 

L'azione surrogatoria

Se il debitore trascura di far valere propri diritti e questo potrebbe danneggiare il creditore (ad es. il debitore trascura di esigere la consegna di cose dovutegli), il creditore può sostituirsi al debitore e, in sua rappresentanza, rivolgersi al giudice per far valere i suoi diritti.

 

L'azione revocatoria ordinaria

Capita che il debitore possa danneggiare i creditori vendendo sottocosto o donando determinati beni, impoverendo il suo patrimonio. Contro questi e altri simili atti il creditore può rivolgersi al giudice per farne dichiarare l'inefficacia. Se l'atto di vendita o donazione di un bene è stato dichiarato inefficace, il creditore potrà soddisfarsi sul bene come se questo non fosse mai uscito dal patrimonio del debitore. Per ottenere la dichiarazione di inefficacia il creditore dovrà dimostrare che il debitore e il terzo a cui egli aliena il bene intendevano consapevolmente danneggiare i suoi interessi ("intento fraudolento").

 

Le cause di prelazione

Se più creditori si presentano di fronte al giudice per chiedere la vendita del patrimonio del debitore essi hanno pari diritti ed otterranno ciascuno il pagamento del proprio debito o, se il patrimonio non è sufficiente, una quota del ricavato proporzionale al proprio credito. Così se Tizio ha un credito di

50 milioni, Caio di 30 milioni, Mevio di 20 milioni e dalla vendita del patriomonio del debitore Sempronio si ricavano 50 milioni, Tizio ha diritto al

50% del ricavato della vendita, Caio avrà il 30% e Mevio il 20%.

Tuttavia la regola della parità di trattamento tra creditori non si applica nei confronti di coloro che hanno un diritto di pegno, o un diritto di ipoteca, o un diritto di privilegio su alcuni beni del debitore. Costoro potranno soddisfarsi integralmente sul ricavato della vendita del bene prima degli altri creditori.

Il diritto di privilegio è accordato dalla legge a particolari creditori (lavoratori dipendenti per crediti da lavoro; artigiani, professionisti e albergatori per crediti nei confronti dei clienti; ecc.) ed è di due tipi. Il privilegio speciale accorda il diritto di soddisfarsi prima degli altri creditori su particolari beni; il diritto di privilegio speciale accorda una preferenza al credito ma senza indicare un bene determinato.

La legge stabilisce quali privilegi prevalgano sul pegno e quali prevalgano sull'ipoteca e quali no.

 

I registri immobiliari

Nei pubblici registri immobiliari vengono trascritti tutti gli atti (contratti, sentenze ecc.) che comportano la costituzione o il trasferimento della proprietà o di un altro diritto reale su un immobile. Questi registri sono "pubblici": cioè consultabili da chiunque, e tenuti da funzionari pubblici. In tal modo chiunque intende acquistare un bene immobile può controllare sui registri se colui che si dichiara venditore è il vero proprietario del bene.

I pubblici registri hanno anche un'altra importantissima funzione, quella di risolvere il conflitto di più soggetti che abbiano acquistato uno stesso bene immobile dallo stesso proprietario: stabilisce infatti la legge che nel caso che il proprietario abbia con atti successivi ceduto il suo diritto a più persone (es. a Caio il giorno 12 aprile 1998; a Mevio il giorno 24 aprile 1998 e a Sempronio il giorno 11 maggio 1998) prevale colui che registra per primo il contratto.

Anche per particolari beni mobili di particolare valore ("beni mobili registrati": navi, aerei, auto...) esistono dei pubblici registri.