La
tutela del credito |
❍ La
responsabilità patrimoniale del debitore e il processo di esecuzione forzata.
❍ Il
pegno e l’ipoteca
❍ L'azione
surrogatoria
❍ L'azione
revocatoria ordinaria
❍ Le
cause di prelazione
❍ I
registri immobiliari
❍ La responsabilità patrimoniale del debitore e
il processo di esecuzione forzata.
Il debitore, in base all'art.
2740 del codice civile, "risponde dell'adempimento delle obbligazioni con
tutti i suoi beni presenti e futuri".
Questo vuol dire che in caso di
inadempimento i creditori potranno soddisfarsi sui beni del debitore,
impossessandosene se il debitore doveva consegnarli loro, o vendendoli per
avere il pagamento dei danni o delle somme di denaro che il debitore doveva loro.
Tale soddisfazione ha luogo con
l'intervento del giudice e dell'ufficiale giudiziario, nel processo detto di
"esecuzione forzata".
❍ Il pegno e l’ipoteca
Accanto alla garanzia
costituita dall'intero patrimonio in base all'art.
2740, il creditore può
acquistare anche diritti di pegno o di ipoteca su singoli beni del debitore.
Sia il diritto di pegno che quello di ipoteca garantiscono al creditore la
facoltà, in caso di inadempimento del debitore, di vendere il bene e
soddisfarsi col ricavato. Il pegno ha ad oggetto beni mobili che vengono
consegnati al creditore dal debitore; l'ipoteca ha per oggetto beni immobili
che rimangono in possesso del debitore. Pegno e ipoteca offrono due vantaggi
rispetto all'art. 2740: anche se il bene viene venduto dal debitore il diritto
di pegno o di ipoteca rimane su di esso; inoltre, il creditore munito di pegno
o ipoteca potrà evitare che altri eventuali creditori chiedano di partecipare
alla spartizione del bene, in quanto esso è riservato a lui.
Il diritto di ipoteca del
creditore nasce nel momento della iscrizione nei pubblici registri immobiliari.
Per particolari crediti questa iscrizione può essere richiesta al curatore dei
registri immobiliari anche senza un contratto di ipoteca, e contro la volontà
del debitore: si parla allora di "ipoteca legale".
❍ L'azione surrogatoria
Se il debitore trascura di far
valere propri diritti e questo potrebbe danneggiare il creditore (ad es. il
debitore trascura di esigere la consegna di cose dovutegli), il creditore può
sostituirsi al debitore e, in sua rappresentanza, rivolgersi al giudice per far
valere i suoi diritti.
❍ L'azione revocatoria ordinaria
Capita che il debitore possa
danneggiare i creditori vendendo sottocosto o donando determinati beni,
impoverendo il suo patrimonio. Contro questi e altri simili atti il creditore
può rivolgersi al giudice per farne dichiarare l'inefficacia. Se l'atto di
vendita o donazione di un bene è stato dichiarato inefficace, il creditore
potrà soddisfarsi sul bene come se questo non fosse mai uscito dal patrimonio
del debitore. Per ottenere la dichiarazione di inefficacia il creditore dovrà
dimostrare che il debitore e il terzo a cui egli aliena il bene intendevano
consapevolmente danneggiare i suoi interessi ("intento fraudolento").
❍ Le cause di prelazione
Se più creditori si presentano
di fronte al giudice per chiedere la vendita del patrimonio del debitore essi
hanno pari diritti ed otterranno ciascuno il pagamento del proprio debito o, se
il patrimonio non è sufficiente, una quota del ricavato proporzionale al
proprio credito. Così se Tizio ha un credito di
50 milioni, Caio di 30 milioni,
Mevio di 20 milioni e dalla vendita del patriomonio del debitore Sempronio si
ricavano 50 milioni, Tizio ha diritto al
50% del ricavato della vendita,
Caio avrà il 30% e Mevio il 20%.
Tuttavia la regola della parità
di trattamento tra creditori non si applica nei confronti di coloro che hanno
un diritto di pegno, o un diritto di ipoteca, o un diritto di privilegio su
alcuni beni del debitore. Costoro potranno soddisfarsi integralmente sul
ricavato della vendita del bene prima degli altri creditori.
Il diritto di privilegio è
accordato dalla legge a particolari creditori (lavoratori dipendenti per
crediti da lavoro; artigiani, professionisti e albergatori per crediti nei
confronti dei clienti; ecc.) ed è di due tipi. Il privilegio speciale accorda
il diritto di soddisfarsi prima degli altri creditori su particolari beni; il
diritto di privilegio speciale accorda una preferenza al credito ma senza indicare
un bene determinato.
La legge stabilisce quali
privilegi prevalgano sul pegno e quali prevalgano sull'ipoteca e quali no.
❍ I registri immobiliari
Nei pubblici registri
immobiliari vengono trascritti tutti gli atti (contratti, sentenze ecc.) che
comportano la costituzione o il trasferimento della proprietà o di un altro
diritto reale su un immobile. Questi registri sono "pubblici": cioè
consultabili da chiunque, e tenuti da funzionari pubblici. In tal modo chiunque
intende acquistare un bene immobile può controllare sui registri se colui che
si dichiara venditore è il vero proprietario del bene.
I pubblici registri hanno anche
un'altra importantissima funzione, quella di risolvere il conflitto di più
soggetti che abbiano acquistato uno stesso bene immobile dallo stesso
proprietario: stabilisce infatti la legge che nel caso che il proprietario
abbia con atti successivi ceduto il suo diritto a più persone (es. a Caio il
giorno 12 aprile 1998; a Mevio il giorno 24 aprile 1998 e a Sempronio il giorno
11 maggio 1998) prevale colui che registra per primo il contratto.
Anche per particolari beni
mobili di particolare valore ("beni mobili registrati": navi, aerei,
auto...) esistono dei pubblici registri.