Le obbligazioni in generale

 

 

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   Le obbligazioni in generale

   Fonti delle obbligazioni:

   Le cause di estinzione delle obbligazioni

   Cause di modifica degli elementi dell'obbligazione

   Obbligazioni solidali e parziarie. Obbligazioni di genere e di specie.

   Le obbligazioni pecuniarie

   Le obbligazioni naturali

   Obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato

   Terminologia delle obbligazioni

   Le norme suppletive sull'obbligazione

   Le regole sui soggetti legittimati ad effettuare o ricevere la prestazione

   L’inadempimento

   La mora del debitore

   La clausola penale

   La caparra

   La novazione

   La compensazione

   La remissione

   La confusione

   La prescrizione

   La successione in generale

   La surrogazione

   La cessione di credito

   La delegazione

   L’espromissione

   La responsabilità del debitore

   L’esecuzione forzata

   I creditori chirografaci e i creditori con diritto di prelazione

   L’ipoteca

   Il pegno

   I privilegi

   Le garanzie personali: la fideiussione e l’avallo

   Le azioni a tutela della garanzia patrimoniale in generale

   Il sequestro conservativo

   L’azione revocatoria ordinaria

   L’azione surrogatoria

   Le obbligazioni da fatto illecito

   L’illecito civile

   Quando il danno è ingiusto

   Differenze tra illecito contrattuale ed extracontrattuale

   La reintegrazione in forma specifica

   La responsabilità solidale

   Il danno morale e il danno biologico

   La legittima difesa e lo stato di necessità

   Responsabilità indiretta e responsabilità oggettiva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le obbligazioni in generale

  La prestazione dell'obbligazione deve essere valutabile in denaro: in altre parole deve poter essere considerata una "merce"

  Definizione di obbligazione: rapporto giuridico nel quale una parte (debitore) è obbligata ad eseguire una prestazione di contenuto patrimoniale (dare, non fare, fare, lasciar fare) in favore di un'altra (creditore).

  Sono elementi del rapporto obbligatorio le parti e la prestazione da eseguire.

  Le parti sono il debitore e il creditore.

Il debitore è anche detto “parte passiva” perché deve adempiere la prestazione.

Il creditore è anche detto “parte attiva” perché ha diritto a ricevere la prestazione

Si noti che si parla di “parti” e non di “soggetti”: infatti una obbligazione può avere più soggetti attivi e più soggetti passivi.

  La prestazione è il comportamento che il debitore deve tenere.

La prestazione deve essere:

Suscettibile di valutazione economica

In altre parole il comportamento o il risultato deve essere qualcosa che nella nostra società può essere considerato “merce” dotata di un prezzo.

Non costituisce ad es. merce la prestazione sessuale o la fedeltà coniugale, mentre la nostra società considera perfettamente mercificabili le prestazioni di una spogliarellista o l’esclusiva concessa ad un giornale di fotografare e fare il resoconto di un evento della vita privata (matrimonio tra celebrità, riprese filmate di un parto etc.)

Corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del debitore.

Una lezione privata di matematica non soddisfa un mio interesse patrimoniale ma è perfettamente ammissibile come prestazione

L’obbligo di non suonare il pianoforte in certe ore della giornata può essere invece contrattato col vicino di casa, ma non con la persona che ha un appartamento all’altro capo della città, perché non soddisfa un apprezzabile interesse del soggetto attivo.

 

 

Fonti delle obbligazioni:

 

   Contratto

Art. 1321: Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

Il contratto può creare/modificare/estinguere vari tipi di situazioni giuridiche soggettive:

Diritti reali

Diritti di obbligazione

Rapporti di società

   Testamento

   Fatti illeciti

Si parla di “fatto illecito” quando la violazione di un diritto ha provocato un danno morale (sofferenze) o materiale (perdita o mancato guadagno) o un danno biologico (danno alla salute).

I fatti illeciti sono di due tipi:

  Illecito contrattuale

Violazione di una obbligazione

  Illecito extracontrattuale

Violazione di un diritto assoluto (della persona o reale)

   Promessa al pubblico

La promessa al pubblico è l’impegno ad eseguire una determinata prestazione in favore di chiunque compia una certa azione o venga a trovarsi in una certa situazione.

La promessa al pubblico è l'unico caso in cui una promessa unilaterale crea obbligazioni.

Il promittente rimane vincolato non appena la promessa è resa pubblica.

Se alla promessa non è stato apposto un termine o questo non risulta dalla natura o dallo scopo della medesima, il vincolo del promittente cessa qualora entro un anno dalla promessa non gli sia stato comunicato l’avveramento della situazione o il compimento dell’azione prevista nella promessa.

La promessa è revocabile prima della scadenza solo per giusta causa. Occorre però che la revoca sia resa pubblica nella stessa forma della promessa o in forma equivalente e che la situazione prevista non si sia già verificata.

Invece la promessa di pagamento e la ricognizione di debito hanno l'unico effetto di far presumere l'esistenza di un'obbligazione già sorta in precedenza. Di conseguenza il destinatario della promessa o della ricognizione non dovrà provare l’esistenza dell’obbligazione davanti al giudice, ma sarà semmai l’autore della promessa o della ricognizione a dover dimostrare che effettivamente una obbligazione non esisteva. In termini tecnici si parla di “inversione dell’onere della prova”: la prova che normalmente va fornita dal creditore deve invece essere fornita (in senso contrario) dal debitore.

   Gestione di affari

Si ha gestione di affari quando una persona (detta gestore) di sua iniziativa e senza aver ricevuto alcun incarito, compie uno o più atti giuridici nell’interesse di un’altra persona (detta gestito).

Nascono due obbligazioni: quella di portare a termine l'affare e quella di rimborsare le spese a chi lo ha compiuto

La gestione deve essere stata utilmente iniziata (cioè doveva apparire utile e necessaria) e deve essere condotta con la diligenza del buon padre di famiglia. In questo caso il gestito è obbligato ad adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunto

   Pagamento di indebito

Ho pagato per un debito che non esisteva (indebito oggettivo) o che non era il mio (indebito soggettivo)

Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto alla restituzione di quanto ha pagato con l’aggiunta degli interessi.

Non è ammessa la restituzione della prestazione eseguita spontaneamente in ottemperanza a un’obbligazione naturale, come un debito di gioco, una scommessa, un debito prescritto oppure di prestazioni contrarie al buon costume.

   Arricchimento senza causa

Si ha arricchimento senza causa quando una persona, senza ragione, vede aumentare il proprio patrimonio in danno di un’altra.

E' necessario sia l'arricchimento di un soggetto, sia l'impoverimento di un altro soggetto

L’azione di arricchimento si prescrive nel termine di dieci anni, e può esercitarsi solo quando il danneggiato non dispone di altre e più specifiche azioni per ottenere l’indennizzo a cui ha diritto.

   Emissione di titoli di credito

Tratta o pagherò cambiario

   Altri atti o fatti previsti da specifiche norme giuridiche

Ad esempio, il matrimonio crea una obbligazione agli alimenti di un coniuge verso l’altro coniuge nel caso in cui questi non abbia propri mezzi di sussistenza

La procreazione di un figlio comporta una obbligazione di mantenimento.

Il verificarsi del presupposto di imposta comporta la nascita di una obbligazione di pagamento nei confronti dello Stato.

Etc.

 

Le cause di estinzione delle obbligazioni

 

   Adempimento

E' I'esatta esecuzione della prestazione dovuta

Il codice civile dice che l’esatto adempimento estingue l’obbligazione. “Esattamente” vuol dire che la prestazione deve essere eseguita con la giusta diligenza, dalla persona giusta, alla persona giusta, nel luogo e nel momento stabilito dalla legge o dalle parti.

  Adempimento del debitore

  Adempimento di un terzo

  Adempimento per caso

Ad esempio, un evento bellico distrugge la casa che il debitore doveva demolire

   Esecuzione forzata in forma specifica

Invece del risarcimento viene assicurata coattivamente al creditore la prestazione.

  La esecuzione forzata in forma specifica di obblighi di fare consiste nel far eseguire la prestazione ad altra persona (es. riparazione di un elettrodomestico) a spese del debitore.

  La esecuzione forzata in forma specifica di obblighi di dare consiste nel procurarsi la cosa da altra persona (es. il gasolio per riscaldamento che il debitore tarda a fornirci) a spese del debitore, oppure, se la cosa è in possesso del debitore (ad es. si tratta del suo quadro che egli rifiuta di consegnarmi), nel togliere coattivamente la cosa al debitore e consegnarla al creditore.

  La esecuzione forzata in forma specifica di obblighi di non fare consiste nel distruggere (ove possibile) ciò che il debitore ha fatto in violazione dell’obbligo (ad es. abbattere un muro che non doveva erigere).

   Dazione in pagamento

Il debitore offre una prestazione diversa e il creditore si accontenta

   Esecuzione forzata in forma generica

L'obbligazione si trasforma in una somma di denaro che rappresenta il risarcimento per il mancato adempimento. Per pagarla i beni del debitore vengono espropriati e venduti all'asta

   Morte

Non tutte le obbligazioni si estinguono con la morte. La maggior parte passa all'erede.

Sono esempi di obbligazioni che si estingono con la morte:

  Obbligo di pagare gli alimenti al defunto

  Rapporti basati sulla fiducia.

   Compensazione

Due crediti si compensano tra loro

   Confusione

Un soggetto diventa contemporaneamente debitore e creditore di se stesso

   Raggiungimento del risultato

Comprende sia l’adempimento per caso sia il raggiungimento del risultato senza vero adempimento

   Adempimento per caso

   Raggiungimento del risultato senza vero adempimento

   Contratto liberatorio

  Accordo per estinguere un precedente contratto o una precedente obbligazione

  Novazione

  Dazione in pagamento

   Remissione

Il creditore abbuona il debito

   Impossibilità soprawenuta

   Prescrizione

   Invalidità o risoluzione

Eliminazione da parte del giudice del negozio giuridico da cui nasceva l’obbligazione:

  Annullamento

  Rescissione

  Risoluzione

   Estinzione prevista dallo stesso contratto

  Condizione risolutiva

  Termine finale

  Recesso

 

Cause di modifica degli elementi dell'obbligazione

 

   Morte

Modifica o il soggetto attivo o il soggetto passivo

   Fusione di società

Modifica o il soggetto attivo o il soggetto passivo

   Cessione di credito

Il creditore cede il proprio credito ad un nuovo creditore

Modifica il soggetto attivo

   Delegazione

E’ il negozio giuridico con il quale un soggetto delega un terzo a pagare un suo debito

Modifca il soggetto passivo

   Espromissione

E’ l’istituto per cui un terzo, senza alcuna delegazione da parte del debitore, spontaneamente ne assume il debito  verso il creditore

Modifica il soggetto passivo

   Accollo

L’accollo è il contratto col quale una parte assume il debito che l’altra ha verso un terzo.

Modifica il soggetto passivo

   Perpetuatio obligationis

Il tuo credito si trasforma in un credito al risarcimento del danno

   Surrogazione reale

Modifica la cosa oggetto del rapporto

   Dichiarazione di morte presunta

   Surrogazione di pagamento

Modifica il soggetto attivo: successione nel diritto del creditore come conseguenza di un pagamento a lui fatto.

   Cessione del contratto

Si applicano gli articoli sulla cessione di credito e non quelli sulla cessione di contratto quando una delle due prestazioni del contratto è stata già eseguita.

Modifica il soggetto attivo di una delle due obbligazioni contrattuali e il soggetto passivo dell'altra obbligazione

 

Obbligazioni solidali e parziarie. Obbligazioni di genere e di specie.

 

  Nell’obbligazione solidale attiva ciascun creditore può esigere l'intera somma; dovrà poi ripartirla con gli altri creditori

  Nell’obbligazione parziaria attiva ciascun creditore può esigere solo la sua somma

  Nell’obbligazione solidale passiva ciascun debitore è tenuto a pagare l'intera somma; potrà poi chiedere agli altri debitori di pagare la loro parte

  Obbligazione parziaria passiva ciascun debitore è tenuto a pagare solo la sua parte

  Con l’azione di regresso il condebitore di una obbligazione solidale passiva che ha pagato l’intero debito può chiedere agli altri condebitori la loro parte di pagamento.

  In mancanza di indicazioni del contratto, l'obbligazione si presume parziaria attiva e solidale passiva

  In caso di obbligazione parziaria attiva e solidale passiva, se il debitore paga ad un solo creditore l’intera somma può essere costretto a pagare nuovamente a ciascun altro creditore la sua parte se questi non riescono a farsela consegnare dal creditore che ha ricevuto il pagamento.

  Quando la cosa oggetto dell’obbligazione viene indicata nel contratto genericamente (“grano”, “televisore”, “benzina”) si ha una obbligazione di genere.

  Quando nel contratto viene indicata una cosa precisa e ben individuata (“la mia auto”; “la palazzina sita in via Romagna 17 a Milano” ecc.) si ha una obbligazione specifica.

 

Le obbligazioni pecuniarie

  Sono dette pecuniarie le obbligazioni che hanno per oggetto la consegna di una somma di denaro

Tali obbligazioni sono spesso indicate come “debiti di valuta”.

  Alle obbligazioni pecuniarie si applica il principio nominalistico: Il debitore dovrà pagare non più della somma pattuita in origine, anche se nel frattempo essa si è svalutata

  Le clausole più frequenti di rivalutazione della somma sono:

La clausola-oro: la somma da pagare è il corrispondente dell’oro che poteva acquistarsi con la somma originaria

La clausola valuta pregiata: la somma da pagare è il corrispondente della valuta pregiata che poteva acquistarsi con la somma originaria

La clausola numeri indici: la somma da restituire sarà pari al debito originario moltiplicato per esempio per l’indice di aumento del costo della vita.

  Cosa sono gli interessi corrispettivi?

Gli interessi corrispettivi sono quelli previsti, al di fuori del caso di inadempimento, dall’art. 1282 c.c.: I crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente.

"Somme liquide" = determinate con precisione

"Somme esigibili" = debito il cui pagamento può essere richiesto immediatamente

Dal momento in cui la somma è liquida ed esigibile cominciano a decorrere gli interessi al tasso legale, anche se non era stato pattuito nulla al riguardo.

  Cos'è il "tasso legale"?

Il tasso legale è quello previsto dalla legge. Esso può essere modificato ogni anno dal Ministro dell’Economia e della Finanza con pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale.

  Cosa sono gli interessi moratori?

Mentre gli interessi corrispettivi si producono da sé dal momento in cui la somma è esigibile ma non viene richiesta, gli interessi moratori si producono da sé dal momento in cui il debitore è stato richiesto di pagare la somma

Se il danno effettivamente patito dal creditore è stato maggiore della somma corrispondente all’interesse legale, egli avrà diritto al risarcimento del maggior danno subito.

Se le parti hanno preventivamente concordato la misura dell’interesse moratorio, qualunque perdita il creditore abbia subito, dovrà accontentarsi dell’interesse che egli stesso ha concordato.

  Il mutuo è un contratto col quale una parte consegna all’altra una deerminata quantità di denaro (o di altre cose fungibili) che questa si obbliga a restiturie nei tempi e nei modi concordati.

Salva diversa volontà delle parti il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Questo si esprime dicendo che il mutuo è un contratto normalmente oneroso.

  Gli interessi usurari.

La legge n. 108 del 7 marzo 1996 stabilisce che il tasso di interesse è usurario se supera di oltre la metà i tassi medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi dell’Ufficio Italiano Cambi e della Banca d’Italia.

La clausola con la quale si convengono interessi usurari deve intendersi nulla e al creditore non sono dovuti interessi.

Chi pratica interessi usurari è punito con la reclusione da uno a sei anni e con una multa.

Va tuttavia notato che attualmente molte società finanziarie che concedono prestiti al consumo (alle famiglie) praticano tassi che superano anche del 50% quelli bancari, con la motivazione che esse devono prendere a prestito a loro volta il denaro dalle banche da cui sono controllate. Questa prassi, secondo molti potrebbe essere considerata vera e propria usura.

  Quali sono le due condizioni perché una somma dovuta come interesse e non ancora pagata produca interessi (anatocismo)?

Gli interessi devono essere dovuti da almeno sei mesi

Deve esistere una richiesta al giudice o un accordo successivo alla scadenza

  Cosa sono le obbligazioni di valore?

Le obbligazioni di valore hanno per oggetto il pagamento del valore di un bene o il risarcimento di un danno.

L’adempimento delle obbligazioni di valore richiede un’operazione preliminare chiamata liquidazione.

La liquidazione consiste nel calcolare in denaro liquido il valore delbene o del danno da risarcire.

Se si verifica inflazione, la Corte di Cassazione ha stabilito che il pagamento deve essere attuato tenendo conto del valore attuale del bene.

Tuttavia il debito di valore, una volta liquidato dal giudice, si trasforma in debito di valuta.

 

Le obbligazioni naturali

Sono quei doveri, aventi un contenuto patrimoniale, che sorgono per effetto di  regole morali e sociali e non per imposizione di legge.

Il debitore non è tenuto giuridicamente ad eseguire la prestazione, ma se la esegue non può vedersela restituita

Tutte le altre obbligazioni sono chiamate obbligazioni civili.

 

Obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato

  Le obbligazioni di fare possono presentarsi sotto il duplice aspetto di obbligazioni di risultato o di obbligazioni di mezzi.

Obbligazioni di risultato sono quelle nelle quali il debitore si obbliga a raggiungere l’obiettivo concordato e si considerano adempiute solo quando l’obiettivo è stato raggiunto.

Obbligazioni di mezzi sono quelle nelle quali il debitore si obbliga solo a porre a disposizione del creditore la propria opera senza garantire il risultato finale. Si considerano adempiute quando la prestazione è stata eseguita con la diligenza richiesta dall’art. 1176.

  Quale diverso effetto ha l'inadempimento di un'obbligazione di risultato rispetto all'inadempimento di un'obbligazione di mezzi?

  Obbligazione di risultato

  Inadempimento per colpa del debitore

Il debitore perde la controprestazione

Il debitore risarcisce il danno

  lnadempimento senza colpa del debitore

Il debitore perde la controprestazione

Il debitore non risarcisce il danno

  Obbligazioni di mezzi

  Inadempimento per colpa del debitore

Il debitore perde la controprestazione

Il debitore risarcisce il danno

  Inadempimento senza colpa del debitore

Il debitore non perde la controprestazione

Il debitore risarcisce il danno

  Si tenga presente che se si tratta di pagare una somma di denaro o di cose fungibili, il debitore è sempre in colpa

 

Terminologia delle obbligazioni

  Contenuto dell'obbligazione

E' la prestazione compresa tutte le modalità: tempo, luogo ecc.

  Titolo dell'obbligazione

Atto o fatto da cui è nata; tipo di contratto da cui è nata

  Oggetto dell'obbligazione

È la prestazione o il risultato

  Obbligazioni alternative

Il debitore può scegliere tra più prestazioni

  Obbligazioni reali

Sono collegate alla proprietà di una cosa (riparazione del muro comune; pagamento delle spese condominiali, ecc.)

  Obbligazioni indivisibili

La prestazione non può essere divisa tra i creditori (esempio: consegna di cavallo da corsa)

Vengono considerate solidali attive e passive.

 

Le norme suppletive sull'obbligazione

  Le norme suppletive del Codice Civile sono quelle importanti norme che stabiliscono le regole da seguire nel caso le parti che hanno contrattato abbiano omesso di regolare qualche aspetto del loro rapporto.

  In genere, ad ogni accordo la legge aggiunge automaticamente:

Le norme suppletive

Le norme imperative, che vengono a sostituire o a eliminare eventuali clausole diverse

Quanto stabilito dagli usi locali

  Se le parti non stabiliscono diversamente, la prestazione va eseguita con la diligenza del buon padre di famiglia.

I romani distinguevano tre tipi di diligenza:

Diligentia diligentissimi

E’ la diligenza “eroica” (ad es. del trasportatore che cerca di trasportare la merce a destinazione attraverso una zona alluvionata, rischiando di danneggiare il mezzo e di rimanere ferito)

Diligentia quam suis

E’ la diligenza che si pone nelle proprie faccende

Diligenza professionale

Per certe attività (avvocato, chirurgo, architetto) va impiegata non la normale diligenza, ma, oltre essa, la speciale perizia e lo scrupoloso rispetto delle regole che attengono all’esercizio della professione di chi esegue la prestazione. Si dice anche che la prestazione deve essere eseguita a regola d’arte (cioè secondo le regole dell’arte)

Diligenza del buon padre di famiglia

E’ la diligenza che si pone nel curare gli interessi di una persona che ci sta a cuore (es. un figlio)

Diligenza scarsa

E’ la negligenza o colpa, che dà diritto al creditore di chiedere il risarcimento del danno

  Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diersa da quella dovuta anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta.

  Il creditore può rifiutare un adempimento parziale, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente

  L’obbligazione si presume parziaria attiva e solidale passiva

  Le parti di debito e di credito si presumono uguali

  Se un debitore paga una somma inferiore a quella dovuta, essa sarà considerata prima pagamento di interessi e poi eventualmente, per la parte residua, di capitale

  Se tra debitore e creditore esistono più debiti e il pagamento non è sufficiente ad estinguerne che uno solo, il debitore può indicare quale debito estingue col pagamento.

Se il debitore non lo fa, può dichiararlo il creditore.

Se né il debitore né il creditore hanno stabilito nulla, tra due debiti si considera pagato quello scaduto; tra due debiti scaduti quello meno garantito; tra due debiti egualmente garantiti quello più oneroso per il debitore; tra due debiti egualmente onerosi al più antico. Se tali criteri non soccorrono l’imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti.

  Se il luogo di adempimento non è stato indicato, valgono le seguenti regole:

Il denaro si consegna al domicilio del creditore

L’obbligazione di consegnare una cosa determinata vanno adempiute nel luogo dove si trovava quando è sorta l’obbligazione

Le altre obbligazioni si adempiono al domicilio del debitore.

  Per quanto riguarda il tempo del pagamento, se non c’è un termine la prestazine può essere richiesta immediatamente

  Se il termine è a favore del debitore il creditore non può chiedere la prestazinoe prima della scaenza, ma il debitore può effettuarla prima della scadenza

  Se il terminie è a favore del creditore, il creditore può rifiutare la prestaione offerta prima del termine e può chiederla anche prima del termine

  Se il termine è stabilito a favore di entrambi, nessuno dei due può chiedere/offrire l’adempimento prima del termine.

  Se nel contratto non è scritto nulla, il termine si intende stabilito a favore del debitore.

  Il creditore può immediatamente chiedere la prestazione se il debitore non presta le garanzie promesse o avvengono altri gravi fatti che fanno venir meno la fiducia del creditore.

 

Le regole sui soggetti legittimati ad effettuare o ricevere la prestazione

  “Titolare” del diritto è il soggetto attivo del rapporto

  “Legittimato attivamente” è il soggetto che pur non essendo titolare, può esercitare il diritto:

Rappresentante

Gestore di affari altrui

Tutore

Avvocato

  “Legittimato passivamente” è il soggetto che, pur non essendo titolare, può ricevere la prestazione:

Rappresentante

Gestore di affari altrui

Tutore

Avvocato

  In quali casi il creditore può opporsi all’adempimento del terzo?

Per “terzo” intendiamo un soggetto estraneo al rapporto (né soggetto attivo né soggetto passivo).

Il creditore può opporsi solo nei seguenti casi:

Se ha un interesse a che adempia una determinata persona (es. che un pittore dipinga il suo ritratto)

Se il debitore si oppone

  L’art. 1188 del Codice Civile stabilisce che il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo.

  Pagamento al creditore apparente

Chi paga a colui che aveva tutta l’apparenza del creditore paga validamente (= il suo pagamento estingue l’obbligazione e non sarà chiamato a pagare di nuovo)

  Pagamento all’incapace

Chi paga all’incapace di agire dovrà poi dimostrare che il pagamento è andato a suo vantaggio (è entrato nel patrimonio dell’incapace), altrimenti sarà costretto a pagare di nuovo al legittimato a ricevere il pagamento.

 

L’inadempimento

  Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (art. 1218).

  Si distinguono vari tipo di inadempimento:

Inadempimento parziale

Inadempimento totale

Inadempimento assoluto (l’obbligazione, quando ci si reca dal giudice, non è stata ancora adempiuta)

Inadempimento relativo (l’obbligazione è stata adempiuta in ritardo)

In ciascuno di questi casi l’inadempimento può essere con colpa o senza colpa del debitore.

  Il risarcimento del danno per l’inadempimento o il ritardo deve comprendere:

  Danno emergente (la perdita patrimoniale subita)

  Lucro cessante (i mancati guadagni)

  Il danno emergente e il lucro cessante devono essere una conseguenza: a) immediata; b) diretta del comportamento del debitore.

  “Conseguenza immediata” significa che tra il comportamento del danneggiante (es. tirare il grilletto di una pistola puntata alla tempia di un altro) e la conseguenza dannosa (morte del soggetto che riceve il colpo di pistola) non devono esistere eventi intermedi, o comunque la catena di eventi intermedi (percussione del cane sul bossolo, deflagrazione della carica, fuoriuscita del proiettile, colpo alla testa della vittima) deve essere corta.

  Se una ditta di escavazioni tronca per errore una linea elettrica e una vicina pasticceria perde tutti i dolci che stava cuocendo e l’incasso che avrebbe realizzato dalla loro vendita, questa è una conseguenza indiretta.

  “Conseguenza diretta” vuol dire che nella normalità dei casi ad un comportamento come quello del danneggiante (es. premere il grilletto di una pistola carica e puntata alla testa di altra persona) segue la conseguenza che si è verificata (morte della persona).

  Consideriamo il caso di una persona che lanci un grido in una stanza con finestra che dà sulla strada. Spaventato, il bambino affacciato alla fnestra, compie un movimento brusco e lascia cadere un vaso in strada, davanti ad un cane. La bestia, spaventata, si libera dal guinzaglio e si precipita in strada; un automobilista, per evitarla, sterza bruscamente e colpisce una anziana signora. La signora viene caricata su un’ambulanza, ma prima che arrivi a destinazione, l’ambulanza viene urtata ad un incrocio da un’auto il cui autista stata ascoltando il walkman. La vecchia signora muore urtando la portiera dell’ambulanza.

In questo caso il nesso causale è indiretto e mediato.

  I giudici in realtà, da tempo non richiedono più che il danno sia “immediato”, ma richiedono solamente che sia diretto: troppi tipi di danni sfuggirebbero infatti al risarcimento (es. compagnia aerea che provoca un lucro cessante ad una squadra di calcio uccidendone in un incidente la maggior parte; automobilista che ferisce il mio impiegato impedendogli di venire al lavoro etc.)

  La prova dell’esistenza e della misura del danno (onere della prova) spetta al creditore

Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare (si pensi al danno morale, rappresentato dalle sofferenze subite, o al danno biologico, cioè al danno alla salute) esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa (cioè sulla base di un’equa considerazione delle circostanze).

  Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza. Se la nostra fabbrica è rimasta ferma dieci giorni perché siamo rimasti in attesa del gasolio che il fornitore inadempiente ha tardato ad inviarci, non potremo chiedergli il pagamento dei lucri cessanti per l’intero periodo, perché avremmo potuto attivarci e chiedere la consegna ad un diverso fornitore. Tutto questo rientra in un obbligo di correttezza del creditore. Devono però comprendersi nell’ambito della correttezza solo quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da procurare notevoli rischi o rilevanti sacrifici al creditore.

  Il debitore può evitare di risarcire il danno in caso di impossibilità sopravvenuta, se:

  La prestazione è diventata oggettivamente impossibile

La oggettiva impossibilità si verifica quando sopraggiunge un evento per cui, ragionevolmente, nessuno sarebbe più in grado di eseguire quella specifica prestazione.

Per tale ragione:

Non possono divenire oggettivamente impossibili le obbligazioni di dare cose generiche perché il genere (grano, olio, ecc.) non si esaurisce e, salvo casi specialissimi (es. alluvione che distrugge tutti i raccolti di una regione) cose di quel genere sono sempre reperibili sul mercato.

Possono diventare oggettivamente impossibili le obbligazioni di dare cose specifiche e le obbligazioni di fare.

Una prestazione di fare o dare si considera “impossibile” quando la diligenza o il sacrificio richiesto per rendere possibile la prestazione sono sproporzionati rispetto a quella del buon padre di famiglia o professionale o alla controprestazione.

Le obbligazioni pecuniarie, essendo obbligazioni generiche, non possono divenire oggettivamente impossibili.

  La sopravvenuta impossibilità non è imputabile al debitore.

La non imputabilità ricorre solo quando il debitore non poteva ragionevolmente prevedere né evitare l’evento che ha reso impossibile la prestazione.

In genere vengono considerati imprevedibili gli eventi che si producono:

Per caso fortuito: fatto incontrollabile, come un incidente stradale causato da terzi che impedisca la consegna della merce nei tempi concordati

Per forza maggiore: forza naturale o umana alla quale non si può resistere, come ad esempio un’improvvisa ondata di maltempo che impedisca all’aereo carico dimerci di decollare o di atterrare allo scalo prestabilito.

Si considera forza maggiore qualsiasi fatto che un impegno proporzionato al tipo di obbligazione non riuscirebbe assolutamente ad evitare, anche se esso era prevedibile. Ad esempio, una rapina a colui che trasporta la merce è un fatto prevedibile, ma il vettore è tenuto solo ad osservare le regole di prudenza, non a viaggiare con una scorta armata.

Se la forza maggiore si verifica per cause ignote (ad es. l’incendio che distrugge il mio magazzino ha cause ignote) si applica la regola che il debitore non è liberato se rimane ignota la causa che ha reso impossibile la prestazione.

Lo sciopero aziendale non libera, in linea di massima, l’imprenditore dalla responsabilità dell’inadempimento, soprattutto se il creditore dimostra che la sospensione del lavoro poteva essere evitata con un’accorta mediazione. Lo libera invece uno sciopero nazionale.

Si considera forza maggiore anche il cosiddetto fatto del principe: un ordine della pubblica autorità o una norma di legge emanata successivamente alla nascita dell’obbligazione che impedisce o limita quel tipo di prestazione (es. il divieto di commerciare una specie di uccelli che è considerata protetta).

  In tutti gli altri casi si ha imputabilità dell’inadempimento e risarcimento del danno. La imputabilità dipende sempre da colpa o dolo del debitore.

Si ha colpa quando l’inadempimento, pur non essendo stato previsto, dipende tuttavia da negligenza, imperizia, imprudenza, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Si ha dolo quando qualsiasi persona di media intelligenza avrebbe potuto capire che il suo comportamento (es. ubriacarsi poche ore prima dello spettacolo cui si doveva partecipare) rende impossibile la prestazione.

  E’ nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità per dolo o colpa grave.

  Se l’inadempimento è dipeso da colpa il debitore risponderà solo del danno prevedibile al momento in cui è sorta l’obbligazione

Se l’inadempimento è dipeso da dolo il debitore risponderà anche del danno non prevedibile al momento in cui è sorta l’obbligazione.

  Se il debitore nell’adempimento delle obbligazioni si vale dell’opera di terzi (ad es. un meccanico affida la riparazione di un’auto ad un apprendista) risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.

Naturalmente il debitore può rivalersi nei confronti del collaboratore e chiedergli a sua volta il risarcimento dei danni.

 

La mora del debitore

  L’obbligo di risarcire i danni al debitore non scatta automaticamente alla scadenza del termine dell’obbligazione o dal momento in cui l’obbligazione è divenuta esigibile. Perché la legge consideri in mora il debitore e si verifichino le conseguenze da essa previste occorre che egli sia stato messo in mora dal creditore mediante uno dei seguenti atti:

Intimazione scritta ad adempiere

Notificazione di un atto di citazione in giudizio

La costituzione in mora non è necessaria (si verifica automaticamente) nei seguenti casi:

Se il debito deriva da fatto illecito

Se il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler adempiere

Se è scaduto il termine concordato e la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore

  Quali sono gli effetti della costituzione in mora?

  Il debitore deve risarcire i danni

  Il debitore deve pagare gli interessi moratori

  Il debitore non è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione derivanta da causa a lui non imputabile se non prova che l’oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore.

Se ad esempio mi ero impegnato a consegnare un cavallo che viene ucciso da una malattia dopo che sono stato messo in mora potrò evitare di risarcire i danni solo se provo che la malattia si sarebbe verificata anche nelle scuderie del creditore.

Se non fossi in mora la malattia e la morte del cavallo sarebbero state considerate cause di forza maggiore e non sarei tenuto a risarcire il danno. Per questo si dice che la mora “aggrava il rischio” dell’inadempimento.

 

La mora del creditore

  La mora del creditore si verifica quando questi, senza motivo legittimo, tarda ad accettare la prestazione che il debitore formalmente gli offre. Ad esempio, se abbiamo i magazzini pieni e rifiutiamo di ricevere la merce che il debitore ci consegna; o se al momento dell’arrivo del trasportatore non disponiamo di personale in grado di scaricare perché è finito il loro turno di lavoro.

  Il creditore non è automaticamente in mora per il solo fatto del rifiuto. Perché la legge lo consideri in mora e si verifichino le conseguenze da essa previste occorre che egli sia messo in mora dal debitore in uno dei seguenti modi:

Intimazione tramite ufficiale giudiziario o notaio di ricevere la prestazione

Offerta della prestazione nei modi previsti dagli usi.

  Le conseguenze della messa in mora sono le seguenti:

Il creditore dovrà rimborsare al debitore i danni subiti e le spese sopportate dalmomento della costituzione in mora

Se la prestazione diventa impossibile durante la mora del creditore (per esempio la merce si deteriora) sarà il creditore stesso a sopportare il danno.

 

La clausola penale

  Con la clausola penale si concorda preventivamente  l’entità del risarcimento che dovrà pagare la parte che si renda inadempiente o adempia in ritardo.

In uno stesso contratto è possibile stabilire una penale per il ritardo e una diversa penale per l’inadempimento.

  Se l’inadempimento o il ritardo hanno causato un danno maggiore rispetto a quanto previsto nella clausola penale, e non è stato concordato diversamente, la clausola ha l’effetto di limitare il risarcimento alla somma indicata.

  Se non si è verificato alcun danno a seguito dell’inadempimento o ritardo si ha ugualmente il diritto al pagamento concordato.

  L’art. 1383 consente al creditore di scegliere tra il chiedere il pagamento della penale o l’esecuzione della prestazione

  Una penale irrisoria sarebbe un tentativo mascherato di aggirare l’art. 1229 che vieta qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore, e pertanto la clausola si considera nulla

  Una penale “manifestamente eccessiva” può essere diminuita equamente dal giudice.

 

La caparra

   La caparra confirmatoria

  La caparra confirmatoria consiste in una somma di denaro o in un insieme di altre cose fungibili che una parte consegna all’altra come garanzia per l’adempimento dell’obbligazione assunta.

  In caso di adempimento la caparra dovrà essere restituita a chi l’ha versata oppure andrà a diminuire la prestazione dovuta

  In caso di inadempimento, ci si può accontentare della caparra oppure si potrà chiedere al giudice l’esecuzione forzata del contratto e la liquidazione giudiziale del danno.

   La caparra penitenziale

  La caparra penitenziale ha la funzione di corrispettivo per il diritto di recesso che nel contratto viene accordato ad una o ad entrambe le parti.

  Se recede dal contratto la parte che ha versato la caparra, l’altra tratterrà la somma

  Se recede chi ha ricevuto la caparra, questi dovrà versare all’altra parte il doppio della somma ricevuta

  Se non è espressamente prevista la facoltà di recesso la caparra si intende confirmatoria.

 

La novazione

  La novazione è un accordo con il quale le parti sostituiscono un’obbligazione nuova a quella originaria che così si estingue

  Perché si applichino le norme sulla novazione (artt. 1230-1235) La nuova obbligazione deve essere diversa dalla vecchia:

Per l’oggetto (es. le parti concordano che il debitore, invece di pagare una somma, si impegna a cedere un bene di sua proprietà)

Per il titolo (si cambia ad es. un contratto di affitto di macchinari in contratto di vendita, mantenendo il canone come pagamento rateale)

Per il soggetto: un nuovo debitore viene a sostituire quello originario (novazione soggettiva)

  Le tre figure di novazione soggettiva sono delegazione, espromissione e accollo.

  Se l’obbligazione originaria era garantita da privilegi, pegni o ipoteche, questi si estinguono se le parti non convengono espressamente di mantenerli per il nuovo credito.

 

La compensazione

  La compensazione è l’istituto per cui, quando due soggetti si trovano ad essere contemporaneamente creditori e debitori l’uno dell’altro le reciproche obbligazioni si estinguono per le quantità corrispondenti.

  Si ha compensazione legale (che opera automaticamente) quando i debiti sono:

Omogenei (cioè entrambi costituti da somme di denaro o da quantità di cose fungibili dello stesso genere)

Liquidi

Esigibili

  La compensazione giudiziale è operata dal giudice su istanza delle parti. E’ possibile chiedere al giudice la compensazione quando i due debiti sono:

Omogenei

Esigibili

Non liquidi, ma di pronta e facile liquidazione

  La compensazione volontaria è operata dalle parti che liberamente trovano un accordo sulla estinzione delle reciproche obbligazioni anche se queste non sono omogenee, liquide o esigibili.

 

La remissione

  La remissione è la rinuncia volontaria del creditore alla prestazione e ha come effetto l’estinzione dell’obbligazione

  Può essere fata con dichiarazione espressa o con un comportamento inequivocabile (es. restituzione ald ebitore del documento dal quale risulta l’obbligazione).

 

La confusione

  La confusione è la situazione che si verifica quando le qualità di debitore e creditore vengono a riunirsi in una stessa persona (es. il figlio, debitore, eredita il credito nei propri confronti dal padre, creditore, alla morte di questi).

 

La prescrizione

  Se il creditore non fa valere il proprio diritto verso il debitore nei tempi fissati dalla legge il suo diritto si estingue per prescrizione.

 

La successione in generale

  La successione è il subentrare nell’obbligazione di un soggetto al posto di un altro. Essa può verificarsi:

  Per causa di morte

  Per atto tra vivi

  La successione per atto tra vivi può avvenire:

  Nella parte attiva mediante:

Surrogazione

Cessione del credito

  Nella parte passiva mediante:

Delegazione

Espromissione

Accollo

 

La surrogazione

  Si ha surrogazione quando una persona, adempiendo un debito altrui, assume i diritti che il creditore aveva verso il debitore

 

La cessione di credito

  Con la cessione del credito un soggetto (cedente) trasferisce a un terzo (cessionario) il credito che vanta nei confronti del debitore.

  La cessione può avvenire senza il consenso del debitore

  La cessione è esclusa:

Per i crediti che hanno carattere personale (es. il coniuge separato non può cedere il diritto agli alimenti)

Per i crediti il cui trasferimento è espressamente vietato dalla legge

Per i crediti per i quali le parti hanno escluso la cedibiità

  Se il contratto da cui nasce l’obbligazione ceduta è invalido il credito del cessionario è inesistente.

  Fino a che la cessione non è notificata dal nuovo creditore al debitore, quest’ultimo paga validamente al vecchio creditore, a meno che il nuovo creditore non provi che il debitore sapesse della cessione.

  Se un creditore cede lo stesso credito a due soggetti diversi, diverrà cessionario colui che per primo notifica al ceduto (debitore) l’avvenuta cessione.

  Quando la cessione è a titolo oneroso il cedente è tenuto a garantire l’esistenza del credito al tempo della cessione

  Di regola il cedente non è invece tenuto a garantire la solvenza del debitore (cioè che il debitore paghi)

 

La delegazione

  La delegazione è un negozio giuridico con il quale un soggetto (delegante) delega un terzo (delegato) a pagare il suo creditore (delegatario)

  Presupposto della delegazione è l’esistenza di due diverse obbligazioni aventi un soggetto comune: il delegante si trova contemporaneamente ad essere creditore verso il delegato e debitore verso il delegatario.

Il rapporto tra delegante e delegato si chiama rapporto di provvista

Il rapporto tra delegato e delegatario si chiama rapporto di valuta

  Le norme sulla delegazione prevedono due ipotesi:

  Delegazione di pagamento

Il debitore delegato si impegna a pagare subito il debito del delegante.

  Delegazione di debito

Il debitore delegato assume l’obbligazione del delegante e l’adempirà quando questa verrà a scadenza

Il debitore originario non è liberato della sua obbligazione salvo che il creditore non dichiari espressamente di liberarlo.

 

L’espromissione

  L’espromissione è l’istituto per cui un terzo (espromittente), senza alcuna delegazione da parte del debitore (espromesso), spontaneamente ne assume il debito verso il creditore (espromissario).

  L’accordo di espromissione può essere accompagnato da un accordo di surrogazione, in base al quale il creditore, quando riceverà da noi il pagamento, ci surrogherà (cioè ci sostituirà) nei suoi diritti verso l’espromesso.

 

La responsabilità del debitore

  L’art. 2740 del Codice Civile stabilisce che “Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”

  Ciò vuol dire che se il debitore non esegue spontaneamente la prestazione dovuta, il crditore può intraprendere un’azione di esecuzione forzata suoi suoi beni. Può chiedere, cioè, che questi siano sottoposti a vendita e rivalersi sul ricavato.

  L’art. 2740 consente di sottoporre a esecuzine sia i beni che appartenevano al debitore quando è sorta l’obbligazione, sia quelli che sono successivamente entrati a far parte del suo patrimonio.

 

L’esecuzione forzata

  Se il creditore dispone di una cambiale o di un assegno, essendo questi titoli esecutivi può rivolgersi all’ufficiale giudiziario e dare immediatamente inizio al p rocedimento di esecuzione forzata sui beni del debitore.

  Se il debito risulta da un contratto, da una fattura o da qualsiasi altro documento scritto e se consiste nel pagamento di una somma liquida di denaro o nella consegna di una determinata quantità di cosa fungibili o di una cosa mobile determinata, il creditore può chiedere al giudice di emettere un decreto ingiuntivo contenente l’avvertenza che, se il debitore non provvederà ad adempiere l’obbligazione né presenterà opposizione, si procederà ad esecuzione forzata nei suoi confronti

  Se il debito non risulta da un documento scritto il creditore dovrà avviare un processo di cognizione nel corso del quale il giudice, dopo aver accertato la reale esistenza del credito, dopo aver verificato che vi sia stato effettivo inadempimento e aver ascoltato le ragioni del debitore emetterò la sentenza. Se questa sarà favorevole al creditore, costuipotrà, finalmente, dare inizio a un procedimento di esecuzione.

 

I creditori chirografaci e i creditori con diritto di prelazione

  La legge opera una distinzione tra creditori assistiti da una causa di prelazione e creditori chirografari

  I creditori assistiti da una causa di prelazione sono anche detti creditori privilegiati e sono quelli che hanno diritto di essere soddisfatti per primi e integralmente su alcuni o su tutti i beni del debitore, lasciando solo ciò che residua ai creditori chirografari.

Attribuiscono diritto di prelazione:

L’ipoteca

Il pegno

Il privilegio

  Creditori chirografari sono chiamati coloro il cui credito risulta da un contratto, da una fattura, da una ricevuta o da altro documento

 

L’ipoteca

  L’ipoteca è un diritto reale di garanzia per effetto del quale un dato bene viene vincolato a garanzia di un determinato credito

  Oggetto di ipoteca sono generalmente i beni immobili e i beni mobili registrati; ma  possono essere ipotecati anche il diritto di usufrutto si superficie di ienfiteusi e le rendite dello stato

Se il debitore, prima che scada il debito, si liberasse del bene ipotecato vendendolo a terzi, il creditore, a norma dell’art. 2808, ha il diritto ei espropriare il bene anche in confronto del terzo acquirente.

L’ipoteca si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari. “Si costituisce” significa che il diritto di ipoteca non sorge se questa non viene iscritta nell’apposito registro pubblico. Si dice, a questo proposito, che l’iscrizione ha effetto costitutivo.

Grazie all’obbligo di iscrizione, prima di procedere all’acquisto di un bene immobile o di un bene mobile regisrato, ogni acquirente può consultare i pubblici registri (registro immobiliare, automobilistico, navale ecc.) per accertare se tale bene è gravato da ipoteca

L’ipoteca è un diritto reale di garanzia, e presenta i caratteri dell’assolutezza e del diritto di seguito.

L’ipoteca non deve necessariamente iscriversi su tutto il bene ma può limitarsi a una parte di questo

Sullo stesso bene possono iscriversi più ipoteche  a garanzia di più crediti. L’ipoteca iscritta per prima è chiamata di primo grado, quella iscritta per seconda di secondo grado e così via.

In caso di inadempimento il titolare dell’ipoteca di primo grado può promuovere la vendita forzata soddisfacendosi interamente sul ricavato. Sulla parte residua potranno soddisfarsi, in ordine, i titolari di ipoteca di secondo grado, di terzo e così via.

Proprietario del bene ipotecato generalmente è il debitore, ma può anche essere una terzapersona che viene chiamata terzo datore di ipoteca.

E’ nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Questo per evitare che il creditore, approfittnado dello stato di bisogno del debitore, pretenda di ipotecare beni il cui valore sia notevolmente superiore al credito, realizzando così una forma indiretta di usura.

La costituzione di ipoteca consiste semplicemente in un’annotazione che viene fatta sul registro nel quale il bene è iscritto. Se si tratta di un bene immobile l’annotazione andrà fatta sul registro immobiliare del comune nel quale il bene si trova. Se si tratta di un autoveicolo, di una imbarcazione o di un aereo, l’annotazione andrà fatta neglispecifici registri riservati a questo tipo di beni.

Tuttavia, perché si possa procedere all’annotazione occorre presentare un titolo (cioè un atto o una disposizione di legge) che sia, per il funzionario addetto, giustificativo dell’ipoteca che gli si chiede di iscrivere.

L’ipoteca è volontaria:

Se la volontè di ipotecare il bene risulta da un contratto

Se il proprietario del bene dichiara unilateralmente, con atto scritto (escluso il testamento) di voler iscrivere ipoteca per un certo valore a favore di una certa persona.

Sia per il contratto che per la dichiarazione unilaterale è richiesta la forma scritta a pena di nullità.

L’ipoteca è giudiziale se l’elemento giustificativo (o titolo) è costituito da una sentenza del giudice. Ogni sentenza che porta condanna al pagamento di una somma o all’adempimento di altra obbligazione è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore.

L’ipoteca si dice legale nei casi in cui è la legge ad autorizzarne l’iscrizione. Questi casi sono tassativamente indicati nell’art. 2817. Il più comune è quello che consente al venditore di iscrivere ipoteca sul bene acquistato ma non ancora pagato dall’acquirente.

L’ipoteca si estingue per le cause previste dall’art. 2878, tra le quali segnaliamo:

L’adempimento dell’obbligazione a garanzia della quale è stata iscritta ipoteca

La cancellazione dell’iscrizione

La mancata rinnovazione dell’iscrizione dopo venti anni

Il perimento del bene ipotecato

 

Il pegno

Il pegno è un diritto reale di garanzia per effetto del quale un dato bene mobile viene vincolato a garanzia di un determinato credito. Ciò che distingue il pegno dall’ipoteca è essenzialmente l’oggetto.

Oggetto di pegno possono essere:

I beni mobili

Le universalità di mobili

I crediti

Diritti aventi ad oggetto beni mobili

Il pegno si costituisce per contratto, ma il contratto si perfeziona solo con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce la esclusiva disponibilità della cosa.

La cosa o il documento possono anche essere affidati in custodia ad un terzo.

Il creditore non può usare la cosa avuta in pegno senza il consenso del proprietario.

Il creditore risponde della perdita o del deterioramento del bene avuto in pegno

Il patto commissorio è vietato anche per il pegno. Tuttavia il creditore può domandare al giudice che la cosa avuta in pegno gli sia assegnata in pagamento fino a concorrenza del debito.

Nel pegnodi crediti la costituzione avviene notificando al debitore che, alla scadenza del debito, non dovrà eseguire il pagamento nelle mani del proprio creditore, ma in quelle del pignorante. La notificazione non è necessaria se la costituzione di pegno risulta accettata dal debitore con scrittura avente data cerca.

Proprietario del bene o titolare del credito dato in pegno può essere anche un terzo che prende il nome di terzo datore di pegno.

 

I privilegi

Il privilegio è una causa di prelazione (cioè di preferenza) che la legge accorda ad alcuni crediti in considerazione della loro particolare natura.

Se i beni del debitore dovessero essere sottoposti ad esecuzione forzata, i creditori privilegiati avrebbero diritto di rivalersi sul ricavato prima dei creditori chirografari.

Il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito.

La legge prevede due tipi di privilegio, detti rispettivamente privilegio generale e privilegio speciale

Il privilegio generale interessa i beni mobili del debitore.

Con il ricavato della loro vendita forzata dovranno essere innanzi tutto pagati:

Lo stato, per le spese di giustizia

I prestatori di lavoro subordinato per le retribuzioni mancate e per il risarcimento dei danni conseguenti al mancato versamento, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali

Altre categorie (professionisti, artigiani ecc.)

Il privilegio speciale è invece accordato ai creditori sugli specifici beni mobili o immobili ai quali il credito si riferisce.

Hanno per esempio privilegio speciale:

L’albergatore sulle cose portate in albergo dai loro clienti

Il vettore sulle cose trasportate

ecc.

Il privilegio speciale attribuisce al titolare un diritto di seguto: il creditore privilegiato può soddisfarsi sul bene anche se questo non si trova più nel patrimonio del dabitore ma è stato acquistato da un terzo.

Se su uno stesso bene esistono privilegi, pegni e ipoteche la legge stabilisce che:

Il pegno precede il privilegio speciale sui beni mobili

Il privilegio sui beni immobili precede l’ipoteca.

 

Le garanzie personali: la fideiussione e l’avallo

La fideiussione è un contratto con il quale una parte (fideiussore o garante), obbligandosi personalmente verso il creditore garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui.

Il contratto che si stipula tra fideiussore e creditore ha carattere accessorio: se risulta invalida l’obblgazione garantita anche il fideiussore sarebbe liberato.

In caso di inadempimento il fideiussore risponde in solido con l’obbligato principare

Il fideiussore ha diritto di regresso nei confronti del debitore principale: ha cioè diritto di riavere da lui quanto ha pagato per lui.

L’avallo è un negozio per il quale una persona (avallante) garantisce il pagamento di una cambiale da parte dell’obbligato cambiario (avallato).

 

Le azioni a tutela della garanzia patrimoniale in generale

  L’ordinamento ha predisposto a tutela del creditore che non abbia specifiche garanzie, tre azioni:

Il sequestro conservativo

L’azione revocatoria ordinaria.

L’azione surrogatoria

 

Il sequestro conservativo

Il creditore può chiedere al giudice di porre sotto sequestro alcuni beni del debitore al fine di conservarli come garanzia per il nostro credito.

Se la domanda è accolta, i beni mobili sottoposti a sequestro conservativo vengono affidati a un custode (che potrebbe anche essere lo stesso debitore) mentre per i beni immobili e i beni mobili registrati è sufficiente la trascrizione del provvedimento di sequestro nel pubblico registro.

Se il venditore vendesse a terzi la cosa sequestrata la vendita sarebbe valida tra lui e l’acquirente, ma non ha effetto nei confronti del creditore sequestrante, che può sempre chiedere che l’immobile sia espropriato e venduto se egli non viene pagato alla scadenza.

 

L’azione revocatoria ordinaria

L’azione revocatoria prevista dall’art. 2901, chiamata azione revocatoria ordinaria per distinguerla da quella prevista dalla legge sul fallimento (chiamata azione revocatoria fallimentare) consente al creditore di chiedere al giudice che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore, consapevolmente, rechi pregiudizio alle sue ragioni.

Il creditore che chiede la revoca dell’atto di disposizione deve provare:

L’effettivo danno che gli deriva dall’atto di disposizione (per es. il valore dei beni che rimangono al debitore è inferiore all’importo del suo debito)

La consapevolezza, da parte del debitore, del danno che l’atto procura al creditore

La consapevolezza, da parte del terzo che acquista la cosa a titolo oneroso, del danno che il suo acquisto procura al creditore

Il creditore può chiedere che sia revocata, oltre agli atti di disposizione dei beni, anche la costituzione di pegni e ipoteche.

L’azione si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto di disposizione.

Se colui che ha compiuto l’atto revocato ha più creditori, l’azione revocatoria rende l’atto inefficace solo nei confronti del creditore che la ha promossa.

 

L’azione surrogatoria

L’azione surrogatoria consente al creditore di sostituirsi al proprio debitore esercitando i diritti e le azioni che a questi spettano verso i terzi.

I beni recuperati, una volta entrati nel patrimonio del debitore, costituiranno generica garanzia per tutti i creditori e non solo per  chi ha intrapreso l’azione.

Sono esclusi dall’azione surrogatoria i diritti che non hanno contenuto patrimoniale o che hanno carattere strettamente personale, come quelli nascenti da rapporti di famiglia.

 

Le obbligazioni da fatto illecito

E’ illecito qualsiasi fatto colposo o doloso compiuto in violazione di doveri giuridici.

Può trattarsi di un fatto commissivo, consistente nel fare una determinata cosa, oppure in un fatto omissivo, consistente nel non fare una determinata cosa.

L’illecito penale (detto anche reato) consiste nella violazione, colposa o dolosa, di uno specifico dovere imposto da una norma di diritto penale. Come sanzione comporta una pena detentiva o pecuniaria

L’illecito civile consiste nella violazione colposa o dolosa del generale dovere di non recare danno ingiusto ad altri. Come sanzione comporta, essenzialemnte l’obbligo di risarcire il danno.

E’ da sottolineare che nell’illecito civile, se non c’è il danno, non c’è neanche sanzione.

Un medesimo fatto può essere contemporaneamente illecito civile e penale

Il diritto al risarcimento per un danno subito a causa di un fatto illecito altrui si prescrive in cinque anni. In casi particolari (circolazione di veicoli ecc.) il termine è più breve.

La responsabilità per fatto illecito viene anche chiamata extracontrattuale o aquiliana

 

L’illecito civile

Dice l’art. 2043 che “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

I requisiti del danno sono quindi:

Il fatto ingiusto

La colpa o il dolo

Il rapporto diretto di causalità

 

Quando il danno è ingiusto

Non è ingiusto il danno causato nel regolare esercizio del proprio diritto (es. se un imprenditore manda in fallimento un altro imprenditore facendogli concorrenza)

E’ ingiusto il danno che deriva dalla lesinoe di un interesse altrui meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Sarebbe ingiusto il danno che un imprenditore arreca ad un altro facendogli concorrenza sleale.

In pratica, sono danni ingiusti quelli che derivano dalla violazione:

Di un diritto della personalità (integrità fisica, salute, onore ecc.)

Di un diritto reale

Di un diritto al mantenimento derivante da rapporti di famiglia (il figlio viene privato del mantenimento a seguito della uccisione del padre)

Di un diritto di credito: è ingiusto il danno subito dal creditore rimasto privo della prestazione a cui ha diritto perché il fatto illecito altrui ha posto il debitore nell’impossibilità di adempiere esattamente l’obbligazione assunta.

Alcuni studiosi considerano danno risarcibile anche quello derivante dalla lesione di interessi legittimi: sarà la Pubblica Amministrazione a dover rispondere in solido col funzionario che ha arrecato il danno a un privato agendo scorrettamente.

 

Differenze tra illecito contrattuale ed extracontrattuale

  L’illecito contrattuale deriva dalla violazione di un obbligo di prestazione; l’illecito extracontrattuale deriva normalmente dalla violazione di un diritto assoluto

  L’onere della prova, nell’illecito extracontrattuale spetta normalmente al danneggiato, mentre nell’illecito contrattuale è il debitore che deve provare che l’inadempimento deriva da causa a lui non imputabile.

  Nell’illecito contrattuale, a meno di non essere in dolo, il debitore risarcisce solo i danni prevedibili, mentre nell’illecito extracontrattuale non esiste questa limitazione.

 

La reintegrazione in forma specifica

Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile (es. demolizione della costruzione fatta sul nostro terreno). Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente (cioè attraverso il pagamento di una somma di denaro) se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente costosa per il debitore.

 

La responsabilità solidale

Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Nel dubbio le singole responsabilità si presumono uguali.

 

Il danno morale e il danno biologico

Danno morale è chiamato il danno prodotto dalla sofferenza fisica o psichica che un soggetto è costretto a sopportare a causa di un fatto illecito altrui.

Esso è risarcibile solo quando è causato da un fatto che costituisce illecito penale.

Possono agire in giudizio anche i congiunti più stretti della vittima, per il trauma da essi subito.

La valutazione del danno morale resta affidata al prudente apprezzamento del giudice.

Danno biologico o danno alla salute è il danno che deriva dalla violazione del diritto alla pienezza della vita e alla completa esplicazione della propria personalità morale o intellettuale. Vi rientrano il danno estetico, il danno alla sfera sessuale e più in generale alla vita di relazione.

E’ considerato un danno patrimoniale, non morale, e perciò può essere chiesto anche se c’è illecito civile e non semplicemente illecito penale.

 

La legittima difesa e lo stato di necessità

Ci sono due ipotesi in cui il danno provocato da altri trova una giustificazione e pertanto non è risarcibile: la legittima difesa e lo stato di necessità.

Agisce per legittima difesa chi commette il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionale all’offesa.

Il pericolo deve essere attuale: non si può aggredire il rapinatore che si incontra casualmente per strada due ore dopo la rapina.

La difesa deve essere proporzionale all’offesa: il codice penale punisce l’eccesso di difesa di chi, ad es. spara e uccide un ladruncolo che poteva essere messo facilmente in fuga con mezzi meno cruenti.

Agisce in stato di necessità chi compie un fatto costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile.

Nel caso di danno inflitto in stato di necessità al danneggiato è dovuta un’indennità la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice.

Nello stato di necessità occorre che il pericolo sia attuale; che consista in un danno grave alla persona e non alle cose; che non sia evitabile; che la situaizone di necessità non sia stata provocata dal danneggiante (ad es. che egli non si sia messo in barca imprudentemente con una tempesta in arrivo e poi abbia ucciso il compagno per tenere per sé l’unico salvagente).

 

Responsabilità indiretta e responsabilità oggettiva.

   Si ha responsabilità indiretta nei casi in cui si è obbligati a risarcire il danno causato da un’altra persona:

  Responsabilità di chi ha l’obbligo di educare e controllare i minori

Il padre, la madre o il tutore sono responsabili del danno causato dalf atto illecito dei figli minori non emancipati  o delle persone soggette alla tutela, che abitano con loro

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno causato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza

Queste persone sono liberate dalla responsabilità solo se provano di non aver potuto impedire il fatto

Il dovere di vigilanza non deve essere inteso in senso assoluto, ma va correlato all’età e all’educazione del minore. Se questi ha dato prova di maturità e senso di responsabilità, i genitori potranno consentire adeguati margini di libertà.

L’obbligo di vigilanza degli insegnanti non ha carattere assoluto ed è inversamente proporzionale all’età e al normale grado di maturazione degli alunni. Con l’avvicinarsi di costoro alla maggiore età, non è richiesta la continua presentza degli insegnanti, purché non manchino le più elementari misure organizzative dirette a mantenere la disciplina tra gli allievi.

  Responsabilità del datore di lavoro per gli illeciti commessi dai propri dipendenti nell’esercizio delle loro mansioni

Condizione per essere responsabili del fatto altrui è in questo caso che l’altra persona agisse in quel momento sotto la direzione e la vigilanza del datore di lavoro: se affidiamo un lavoro da svolgere in piena autonomia, magari a casa propria (lavoro a domicilio) non saremo ritenuti resoponsabili dei danni causati dal lavoratore.

Se una guardia giurata di una nostra impresa prende parte, durante il turno di servizio, ad una rapina, si è egualmente responsabili, perché il danno risarcibile è non solo quello avvenuto nello svolgimento delle mansioni, ma anche in occasione dello svolgimento delle mansioni.

   Si ha responsabilità oggettiva  quando un soggetto è ritenuto respnsabile di un fatto anche se nel suo comportamento non è ravvisabile colpa o dolo:

  Responsabilità per attività pericolose

Chiunque causa un danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Ricadono in questo caso le attività delle grandi imprese industriali, delle raffinerie, ma anche delle imprese edili ecc.

Può liberarsi da tale responsabilità solo chi prova di aver adottato tutti gli accorgimenti: la normale diligenza non è sufficiente.

Il produttore è responsabile dei danni causati dai prodotti difettosi che abbia messo in  circolazione.

Potrà liberarsi da tale responsabilità solo provando che nella lavorazione si è attenuto ai più moderni ritrovati scientifici e tecnici e che il prodotto era del tutto conforme alle norme prescritte per la sua fabbricazione.

Norme specifiche sulle responsabiltà del produttore sono contenute nel d.p.r. n. 224 del 24 maggio 1988, emanato in attuazine della direttiva Cee 85/374.

  Responsabilità per danni causati da cose che si hanno in custodia

Ciascuno è responsabile del danno causato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

Ci si può liberare della responsabiiltà provando che a determinare il danno è stato un caso fortuito, cioè un evento assolutamente imprevedibile. Non basterà provare di aver agito con normale diligenza e di essere senza colpa.

Ci si può liberare anche dimostrando che il fatto è stato causato esclusivamente da colpa del danneggiato.

  Responsabilità per danni causati da rovina di edificio

Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni causati dalla loro rovina, salvo che provi che questa nonè dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione

  Responsabilità per danni causati da animali

Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui l’ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse stoto la sua custodia, sia fhe fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.

Anche in questo caso siamo in presenza di una responsabilità attribuita dall’ordinamento indipendentemente da ogni effettiva colpa.

La responsabilità può essere evitata provando che il fatto è stato determinato da caso fortuito, cioè da un evento veramente eccezionale e imprevedibile oppure provando l’esclusiva colpa del danneggiato.

Per caso fortuito deve intendersi  un evento realmente imprevedibile e inevitabile (es. la rottura della catena a cui è legato un cane a causa di un fulmine).

La colpa del danneggiato può liberare il danneggiante dalla responsabilità solo quando il proprietario dell’animale ha adottato tutte le misure necessarie per impedire intromissioni oppure ha richiamato l’attenzioen del terzo sull’esistenza del pericolo e suo divieto di entrare nel lugoo in cui l’animale è custodito.

  Responsabilità per danni causati da circolazione di veicoli.

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Ancora una volta siamo in presenza di una norma che prevede una responsabilità oggettiva. Il conducente, infatti, è ritenuto responsabile del danno indipendentemente da ogni colpa ravvisabile nel suo comportamento.

Egli potrà essere liberato dalla responsabiiltà solo se prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, cioè dimostrando che vi è stata esclusiva colpa del danneggiato  oppure che si sia verificato un caso fortuito (es. comparsa di una macchia d’olio sull’asfalto).

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che vi sia concorso di colpa, cioè che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno.

Il diritto al risarcimento si prescrive in due anni.

Se qualcuno senza il nostro consenso utilizza la nostra automobile e provoca un incidente, il proprietario è responsabile in solido col conducente se nonprova che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà: in altre parole, la semplice mancanza di consenso non è sufficiente; occorre la prova che il proprietario  ha ad es. chiuso gli sportelli e a tolto la chiave del circuito di avviamento.