L’invalidità
del contratto |
❍ L’invalidità del contratto
❍ La nullità del contratto
❍ La simulazione
❍ L’annullabilità del contratto
❍ L’errore
❍ Il dolo
❍ La violenza
❍ L’incapacità legale e l’incapacità naturale
❍ L’annullamento del contratto e le sue conseguenze
❍ La rescissione del contratto concluso in stato di pericolo o in
stato di bisogno
❍ L’inefficacia del contratto
❍ La risoluzione per inadempimento
❍ La risoluzione per impossibilità sopravvenuta
❍ La risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta
❍ La clausola penale
❍ La caparra confirmatoria
❍ La multa penitenziale
❍ La caparra penitenziale
❍ L’invalidità del contratto
▸ Un contratto è
invalido quando, al momento della sua conclusione, presenta uno o più difetti
(“vizi”) di una gravità tale da impedirgli di produrre gli effetti che le parti
intendevano raggiungere.
Le cause di
invalidità di un contratto sono:
▸ Nullità
▸ Annullabilità
▸ Rescindibilità
▸ Le anomalie che interessano
la fase successiva alla stipulazione, cioè la fase dell’esecuzione
(inadempimento, impossibilità sopravvenuta, eccessiva onerosità sopravvenuta)
determinano invece la risoluzione del contratto.
❍ La nullità del contratto
▸ Le cause di nullità
del contratto possono essere:
▸ Mancanza di uno
degli elementi essenziali
▸ Illiceità della
causa, impossibilità, indeterminatezza e indeterminabilità dell’oggetto,
illiceità del motivo, illiceità della condizione sospensiva o risolutiva,
impossibilità della condizione della condizione sospensiva
▸ Qualsiasi altro caso in cui la legge espressamente prevede la
nullità come sanzione per una norma giuridica (ad es. è nullo il contratto con
cui un amministratore pubblico acquista un bene sottoposto alle sue cure)
▸ Qualsiasi caso in
cui si sia violata una norma imperativa e la legge non stabilisce non si
pronuncia sulle conseguenze (in particolare non stabilisce conseguenze diverse,
come annullabilità, inefficacia ecc.).
Quest’ultima regola
è molto importante: mentre le cause di annullabilità sono tassative (cioè
l’elenco che ne fa la legge non lascia spazio per altre cause), la nullità è
una causa generale di invalidità, nel senso che, se non disposto diversamente,
qualsiasi violazione di una norma giuridica imperativa provoca in linea di
principio nullità
▸ Incapacità giuridica
(es. matrimonio di minori di 16 anni o tra persone dello stesso sesso).
▸ La nullità è
parziale quando colpisce solo una delle clausole di un contratto. In tal caso
la clausola si considera come non apposta. Essa viene sostituita di diritto da
un’altra clausola stabilita dalla legge nei casi in cui sia prevista la
sostituzione automatica. Nei casi in cui la legge non prevede la sostituzione
automatica, il contratto verrà dichiarato nullo se risulta che i contraenti non
lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla
nullità.
▸ La nullità è
insanabile: non esiste alcuna forma di sanatoria che possa eliminare il difetto
originario del contratto (per capire cosa sia una sanatoria vedi la annullabilità)
e le parti dovranno stipularne un altro, con una nuova data (rinnovazione del contratto
nullo).
Costituisce
eccezione a tale regola il principio della la conversione del contratto nullo,
in base al quale quest’ultimo può produrre gli effetti di un contratto diverso
del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo
allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero
conosciuto la nullità. Ad esempio un contratto di locazione immobiliare ultranovennale nullo perché
concluso oralmente può convertirsi in un contratto di durata novennale.
▸ L’azione diretta a
dichiarare la nullità può essere proposta da chiunque e senza limiti di tempo.
Tuttavia il soggetto che ha ottenuto il possesso di un bene con un contratto
nullo ne acquisterà la proprietà per usucapione se l’azione di nullità non
viene proposta entro il termine di usucapione. Inoltre il soggetto che può
pretendere la restituzione di qualcosa a seguito della dichiarazione di nullità
perde comunque il diritto di chiedere la restituzione (azione di ripetizione
dell’indebito) nel termine di dieci anni dal pagamento.
▸ Il contratto nullo
non produce effetti di alcun genere, né tra le parti né tra i terzi. Sele
parti, ignorando la nullità del contratto vi hanno dato esecuzione, esse hanno
diritto di pretendere la restituzione delle prestazioni secondo le norme sulla
ripetizione dell’indebito (tranne però il caso che il contratto sia nullo
perché contrario al buon costume).
Esistono due
importanti eccezioni alla regola che il negozio nullo non produce effetti e
pertanto la nullità può essere fatta valere sempre e contro chiunque:
▸ La nullità del
contratto non può essere fatta valere nei confronti dei terzi che abbiano
acquistato la proprietà di un bene mobile per usucapione istantanea, in base
all’art. 1156, se esistono: a) la buonafede; b) un titolo astrattamente idoneo;
c) il passaggio del possesso.
▸ La trascrizione
delle domande dirette a far dichiarare
la nullità o a pronunciare l’annullamento di un atto trascritto, se viene fatta
dopo cinque anni dalla trascrizione dell’atto impugnato, ha un limitato effetto
conservativo: la sentenza che accogliesse tali domande, dichiarando la nullità
o pronunciando l’annullamento di un atto trascritto, non potrebbe essere
opposta ad alcuni terzi interessati, cioè non pregiudicherebbe i diritti
acquistati in buona fede dai terzi che avessero trascritto prima della
trascrizione della stessa domanda di nullità o annullamento. Tizio vende a Caio
un bene immobile con un atto nullo. L’atto viene trascritto il 30 aprile 1973 e
in seguito Caio dona il bene a Sempronio, che accetta in buona fede e trascrive
a sua volta nel 1976. Successivamente Tizio agisce per far dichiarare la
nullità dell’atto di vendita nei confronti di Caio e trascrive questa domanda.
Se la domanda viene trascritta entro l’aprile 1978, la nullità che poi sarà
dichiarata dalla sentenza potrà essere opposta anche a Sempronio; se viene
trascritta dopo tale data no.
❍ La simulazione
▸ La simulazione può
essere considerata un caso di nullità del contratto per mancanza di un elemento
essenziale (volontà).
▸ La simulazione è
quel fenomeno che si verifica quando la volontà manifestata dalle parti di un
certo contratto (o di un negozio giuridico in genere) è apparentemente diretta
a certi fini, mentre in realtà i contraenti
sono concordi nel non volere quegli effetti.
▸ Si ha simulazione
assoluta quando le parti non vogliono che il contratto simulato produca alcun
effetto
Si ha simulazione
relativa quando le parti vogliono degli effetti diversi da quelli
apparentemente dichiarati.
La simulazione
relativa presuppone sempre un negozio dissimulato (cioè nascosto) che è quello
realmente voluto dai contraenti.
▸ La simulazione può
concernere diversi elementi del contratto: il prezzo, i soggetti, il tipo di
negozio
▸ Può capitare che
entrambe le parti o una di esse
concludano un contratto con la riserva mentale di non ritenere vincolanti per
sé gli impegni assunti. Ciò però non basta perché si possa ritenere presente la
simulazione. A tal fine è infatti sempre necessario che i contraenti siano
d’accordo nel non ritenersi vincolati da un certo negozio.
L’accordo che ha
come scopo di rendere puramente apparente la volontà manifesta in sede di
negozio simulato è detto “accordo simulatorio”.
▸ L’effetto della
simulazione assoluta rispetto alle parti è quello di rendere nullo il contratto
simulato. Nel caso di simulazione relativa è valido il contratto dissimulato, a
condizione che esso abbia i requisiti di forma e di sostanza richiesti per la validità
del medesimo.
▸ Per quanto riguarda
l’effetto della simulazione assoluta rispetto ai terzi va detto che esistono
quattro categorie di persone interessate a che la simulazione venga dichiarata
o no:
▸ I creditori del
simulato acquirente
▸ Gli aventi causa del
simulato acquirente (coloro a cui il simulato acquirente ha trasferito un
diritto acquistato col contratto simulato)
▸ I creditori del
simulato alienante
▸ Gli aventi causa del
simulato alienante (coloro a cui il simulato alienante ha trasferito un diritto
di cui si è privato col contratto simulato)
▸ I soggetti appartenenti alle prime due categorie (creditori
e aventi causa del simulato acquirente) hanno interesse a non far valere la
simulazione e a mantenere in vita il contratto simulato. I soggetti
appartenenti alle due ultime categorie (creditori e aventi causa del simulato
alienante) hanno interesse a far valere la simulazione e a fare dichiarare
nullo il contratto simulato.
▸ La legge disciplina questi interessi stabilendo che:
▸ La simulazione assoluta non può essere opposta né dalle
parti né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante ai terzi che
in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli
effetti della trascrizione della domanda di simulazione (da quel momento i
terzi non possono più essere considerati in buonafede)
▸ I terzi possono far valere la simulazione assoluta in
confronto delle parti quando essa danneggia i loro diritti.
▸ La simulazione assoluta non può essere opposta dalle parti
ai creditori del simulato acquirente che in buona fede hanno compiuto atti di esecuzione
sui beni oggetto del contratto.
▸ I creditori del simulato alienante possono far valere la
simulazione che danneggia i loro diritti, e nel conflitto con i creditori
chirografari del simulato acquirente sono preferiti a questi, se il loro
credito è anteriore all’atto simulato.
❍ L’annullabilità del
contratto
▸ L’annullabilità si
verifica quando, pur sussistendo tutti i requisiti essenziali si ha:
▸ Un vizio del
consenso
▸ Una incapacità
legale o naturale
❍ L’errore
▸ Per errore si
intende quella falsa rappresentazione della realtà che ha indotto un contraente
a concludere un contratto esprimendo così un consenso viziato.
▸ L’errore produce
annullabilità solo se è
▸ essenziale
▸ riconoscibile
(l’altra parte, usando l’ordinaria accortezza, poteva facilmente capire che noi
eravamo caduti in errore)
▸ Per errore
essenziale si intende:
▸ Un errore
determinante del consenso (cioè un errore senza del quale il contraente non
avrebbe deciso di concludere il contratto)
▸ Un errore che
ricade:
▸ Sulla natura del
contratto (es. credo di concludere una locazione e stipulo una compravendita)
▸ Sulla natura o le
qualità dell’oggetto della prestazione (es. acquisto dell’aceto credendolo
vino; acquisto un terreno credendolo edificabile)
▸ Sull’identità o
sulle qualità dell’altro contraente (es. stipulo un contratto di cure mediche
con un medico che credevo specialista e invece è medico generico), ma solo se
si tratta di contratti in cui tale qualità può avere un peso.
▸ Sulla normativa
vigente, quando l’errata o mancata conoscenza della legge ha costituito la
ragione unica o principale del contratto (errore di diritto).
▸ L’errore ostativo è
quello che si verifica quando la volontà di un soggetto non è di per sé viziata
ma viene trasmessa in modo erroneo (es. scrivo 1000 invece che 100 nella mia
proposta contrattuale).
La legge considera
l’errore ostativo allo stesso modo dell’errore vizio del consenso.
▸ La disciplina
dell’errore si applica sia ai contratti a titolo oneroso sia a quelli a titolo
gratuito; tuttavia non di rado il codice stabilisce norme parzialmente diverse
per questo o quel contratto (ad es. l’art. 787 sulla donazione esclude
parzialmente il requisito della riconoscibilità dell’errore); per questo è
opportuno andare a consultare la relativa disciplina sul codice.
❍ Il dolo
▸ Si parla di dolo (come vizio del consenso) per indicare quegli
artifici o raggiri diretti a indurre un contraente in errore e a stipulare un
contratto che altrimenti egli non avrebbe mai concluso (dolo determinante),
oppure avrebbe concluso a condizioni diverse (dolo incidente).
I
raggiri devono essere noti al contraente che se ne è avvantaggiato.
▸ Il dolo determinante comporta l’annullabilità del contratto
Il dolo incidente
comporta che il contratto non sarà annullabile, ma la vittima del dolo avrà
diritto al risarcimento dei danni.
▸ E’ indifferente che gli artifici o raggiri provengano dall’altro
contraente o da un terzo.
E’ pure indifferente che
il solo sia commissivo (dolo che consiste nel commettere il raggiro compiendo
degli atti, ad es. di falsificazione) o omissivo (dolo che consiste
nell’omettere di comunicare o nascondere informazioni all’altra parte).
Costituisce dolo omissivo ogni omissione che vada contro la norma che impone
alle parti di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative
e nella conclusione del contratto.
▸ Creme antirughe, bevande dimagranti o energetiche di efficacia
modesta e simili non sono tradizionalmente considerati casi di dolo, perché
rientrano nella usuale magnificazione delle proprietà del prodotto che ogni
imprenditore svolge. Si parla in questo caso di dolus bonus.
❍ La violenza
▸ La violenza morale è
la minaccia di un male ingiusto e notevole ai beni o alla persona di un
soggetto, posta in essere al fine di indurlo a concludere un certo contratto.
La minaccia deve essere tale da fare impressione sopra una persona sensata,
avuto riguardo all’età, al sesso e alle condizioni delle persone. Il solo
timore reverenziale non è causa di annullamento del contratto (es. vendo al mio
datore di lavoro un francobollo da collezione per paura di inimicarmelo e
timore che possa licenziarmi).
▸ Il male minacciato
deve essere ingiusto: la minaccia di far valere un diritto, ad es. di
“rovinare” il debitore vendendo i suoi beni se non adempirà l’obbligazione non
costituisce violenza, mentre lo sarebbe se usata per costringerlo a venderci
sottocosto i suoi beni.
▸ La violenza fisica
si verifica invece quando un soggetto viene costretto a concludere un negozio
mentre si trova totalmente privo di ogni capacità di reazione (per esempio,
sottoipnosi oppure sequestrato e tenuto prigioniero).
Poiché la violenza
fisica è caratterizzata dalla totale assenza di volontà dell’interessato essa
determina la nullità
▸ La minaccia è punita
come reato quando essa costituisce addirittura un’estorsione (art. 629 c.p.)
❍ L’incapacità legale e
l’incapacità naturale
▸ Nel caso di
incapacità legale di una delle parti all’atto della stipulazione producono
l’annullabilità del contratto, anche se l’incapace non ha subito alcun danno.
Tuttavia il contratto non è annullabile se il minore ha tenuto nascosta con
l’inganno la sua minore età.
▸ Nel caso di
incapacità naturale di una delle parti il contratto è annullabile solo se si
prova:
▸ L’esistenza di un
danno per l’incapace
▸ La malafede
dell’altro contraente (cioè il fatto che questi conosceva lo stato di
incapacità naturale o che avrebbe potuto comunque accertarlo con l’ordinaria
diligenza).
▸ Se il contratto è
annullato per incapacità di uno dei contraenti questi non è obbligato a
restituire all’altro la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui è stata
rivolta a suo vantaggio.
❍ L’annullamento del
contratto e le sue conseguenze
▸ Le situazioni
illustrate più sopra (errore, dolo, violenza, incapacità) non sono
automaticamente e immediatamente operative: è necessario che il contraente
interessato e legittimato faccia pronunciare dal giudice una sentenza di
annullamento del contratto. A differenza del contratto nullo il contratto
annullabile è efficace fino a quando non venga pronunziata la sentenza di
annullamento (sentenza “costitutiva”).
▸ Tra le parti la
sentenza di annullamento opera retroattivamente, eliminando tra esse ogni
effetto del contratto fino dall’origine come se questo non fosse mai stato
concluso.
Nei confronti dei
terzi essa ha effetto solo rispetto a quelli di mala fede (cioè che conoscevano
o avrebbero dovuto conoscere con l’ordinaria diligenza la causa di annullabilità
del contratto)
▸ La domanda di
annullamento può essere proposta solo dalla parte nel cui interesse esso è
stabilito dalla legge.
▸ A differenza
dall’azione di nullità l’azione di annullabilità si prescrive in cinque anni.
▸ E’ possibile
convalidare il contratto annullabile. La convalida (o conferma) è consentita al
soggetto cui spetta il potere di richiedere al giudice l’annullamento. Essa è
costituita da una manifestazione di volontà espressa o tacita diretta a sanare
l’invalidità del contratto.
Si ha convalida
espressa quando l’interessato chiaramente esprime alla controparte la propria
intenzione di ritenere ugualmente valido quel certo contratto annullabile.
La convalida tacita
(o implicita) si verifica invece quando colui che potrebbe richiedere
l’annullamento del contratto vi dà spontaneamente esecuzione
In entrambi i casi
occorre, perché la convalida produca i suoi effetti, che la volontà di colui
che la compie non sia più viziata.
▸ Gli effetti della
convalida retroagiscono al momento della conclusione del contratto.
❍ La rescissione del
contratto concluso in stato di pericolo o in stato di bisogno
▸ La rescissione è un
rimedio che l’ordinamento prevede nel caso in cui un contratto venga concluso
da un soggetto che si trovi in stato di pericolo oppure in stato di bisogno,
quando, per effetto di tali situazioni , risulti uno squilibrio di valore tra
le prestazioni pattuite.
▸ Il contratto è
concluso in stato di pericolo quando un soggetto assume obbligazioni a
condizioni inique per la necessità nota alla controparte di salvare sé o altri
da un danno grave alla persona.
Il contraente che si
è trovato in stato di pericolo può domandare all’autorità giudiziaria la
rescissione del contratto. Con la sentenza che accoglie la domanda il giudice
dichiara che il contratto è viziato e scioglie le parti dal vincolo che le
univa. Ognuno dei contraenti può chiedere la restituzione di quanto aveva
eventualmente già dato ed è liberato dal dare ciò che aveva promesso.
L’autorità giudiziaria, nel pronunciare la rescissione, può comunque assegnare
un equo compenso per l’opera prestata all’altra parte.
▸ Il contratto è
concluso in stato di bisogno quando vi è una sproporzione tra la prestazione di
una parte e quella dell’altra e questa sproporzione è dipesa dalla situazione,
anche momentanea, di bisogno economico di una parte,di cui l’altra ha
profittato.
A differenza che nel
caso precedente, occorre, perché possa operare il rimedio della rescissione,
che la lesione sia superiore alla metà
▸ Il contraente che
invoca la rescissione deve far valere la sua pretesa in un apposito giudizio
nell’ambito del quale l’altra parte potrà evitare la rescissione offrendo una
modifica del contratto sufficiente per ricondurlo a equità. Il diritto di
richiedere la rescissione si prescrive normalmente in un anno dalla conclusione
del contratto.
❍ L’inefficacia del
contratto
▸ Un contratto
inefficace è in sé perfettamente valido, ma non può ancora produrre effetti per
via della mancanza di un elemento, che deve attuarsi in un momento successivo
(es. condizione sospensiva o risolutiva)
Si possono avere
tanto casi di contratti validi ma inefficaci (es. sottoposti a condizione
risolutiva) che casi di contratti invalidi ma efficaci (es. contratto
annullabile non ancora annullato):
Si parla anche di un
contratto relativamente inefficace per indicare un contratto che, pur
producendo effetti tra le parti non li produce nei confronti dei terzi o
viceversa.
❍ La risoluzione per
inadempimento
▸ Nel caso di esecuzione inesatta, tardiva o parziale della
prestazione, la parte non inadempiente può scegliere tra:
▸ Richiedere
l’adempimento del contratto
▸ Richiedere la
risoluzione del contratto
In entrambi i casi
può essere chiesto il risarcimento del danno.
▸ Esistono due tipi di
risoluzione:
▸ Risoluzione
giudiziale, pronunciata dal giudice con una sentenza che accerta l’esistenza di
un inadempimento di non scarsa importanza
La gravità
dell’inadempimento, oltre che in relazione alla entità oggettiva della mancata
o inesatta prestazione, va valutata con riferimento all’interesse che l’altra
parte doveva realizzare.
▸ Risoluzione
stragiudiziale, che può aversi nei seguenti tre casi:
▸ Diffida ad
adempiere: è l’intimazione compiuta per iscritto alla parte inadempiente con
l’assegnazione di un termine di almeno quindici giorni entro cui l’altro
contraente deve eseguire la prestazione. Trascorso tale termine il contratto si
intende risolto di diritto, cioè senza la necessità per la parte adempiente di
richiedere al giudice la pronuncia della risoluzione.
▸ Clausola risolutiva
espressa: è una clausola che le parti hanno incluso nel contratto, pattuendo
che se una di esse non eseguirà una delle obbligazioni del contratto
quest’ultimo si risolverà di diritto, senza la necessità di rivolgersi al
giudice. Per applicarla è necessario che la parte non inadempiente dichiari
all’altra che intende valersene.
▸ Il termine
essenziale: se il contratto prevede per la prestazione di una delle parti un
termine essenziale nell’interesse dell’altra (es. il devo assolutamente
ricevere la consegna di una certa merce entro una data determinata, altrimenti
non potrò evadere gli ordini dei clienti) il contratto si intende risolto di
diritto se la parte interessata entro tre giorni dalla scadenza del termine non
comunica alla controparte che intende ugualmente esigere la prestazione anche
se tardiva.
▸ La risoluzione non
può essere parziale, ma deve riguardare l’intero contratto. Essa non è
opponibile ai terzi che in buona fede abbiano acquistato diritti in conseguenza
del contratto risolto.
▸ Una parte ha il
diritto di non adempiere se l’altra, a sua volta non adempie o non offre di
adempiere contemporaneamente la propria prestazione. Tale legittimo rifiuto
prende il nome di eccezione di inadempimento
❍ La risoluzione per
impossibilità sopravvenuta
▸ E’ una causa di risoluzione che riguarda solo i contratti a
prestazioni corrispettive.
▸ La sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa non
imputabile al debitore determina l’estinzione del relativo rapporto
obbligatorio e libera il debitore da ogni responsabilità.
▸ Nel caso di contratti a prestazioni corrispettive la parte
liberata per effetto della sopravenuta impossibilità totale della propria
prestazione non può più pretendere l’adempimento della controprestazione e deve
restituire quella che eventualmente avesse già ricevuto.
▸ Nel caso invece di impossibilità solo parziale della prestazione
di uno dei contraenti, l’altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione
della prestazione dovuta, e può anche recedere dal contratto, nel caso in cui
non abbia un interesse apprezzabile all’adempimento parziale.
❍ La risoluzione per
eccessiva onerosità sopravvenuta
▸ Nei contratti a
esecuzione continuata o periodica oppure a esecuzione differita è possibile che
si verifichino nel corso dell’esecuzione avvenimenti straordinari e
imprevedibili tali da alterare l’equilibrio originario delle prestazioni
rendendone una eccessivamente onerosa rispetto all’altra.
La legge consente
alla parte la cui prestazione (ancora dovuta) è divenuta eccessivamente onerosa
rispetto a quella della controparte di chiedere lo scioglimento del vincolo
contrattuale alle seguenti condizioni:
▸ Che lo squilibrio
nel valore delle prestazioni sia sopravvenuto (cioè non fosse presente al
momento della conclusione del contratto).
▸ Che esso sia effetto
di avvenimenti straordinari e imprevedibili
▸ Che il contratto sia
a esecuzione continuata o periodica oppure a esecuzione differita
▸ Che la sopravvenuta
onerosità superi l’alea normale del contratto (cioè lo squilibrio tra le due
prestazioni deve essere di entità tale da fuoriuscire dalla normale
“oscillazione” cui quel certo contratto è esposto).
▸ La parte contro cui
la risoluzione è domandata può evitarla offrendo di riportare il contratto alle
condizioni iniziali, vale a dire che dovrà offrire una controprestazione
adeguata al nuovo valore della prestazione divenuta eccessivamente onerosa.
▸Vanno restituite solo le prestazioni dovute dal momento in
cui si verifica lo squilibrio.
▸ Non possono essere
risolti per eccessiva onerosità sopravvenuta:
▸ I contratti
aleatori, cioè quelli in cui l’assunzione di un rischio da parte di uno o di
entrambi i contraenti caratterizza la causa stessa del contratto (es. rendita
vitalizia, assicurazione)
▸ I contratti in cui
comunque l’esecuzione del rapporto ha già avuto inizio per opera di anche una
sola delle parti.
❍ La clausola penale
▸ Con la clausola
penale si concorda preventivamente
l’entità del risarcimento che dovrà pagare la parte che si renda
inadempiente o adempia in ritardo.
In uno stesso
contratto è possibile stabilire una penale per il ritardo e una diversa penale
per l’inadempimento.
▸ Se l’inadempimento o
il ritardo hanno causato un danno maggiore rispetto a quanto previsto nella
clausola penale, e non è stato concordato diversamente, la clausola ha
l’effetto di limitare il risarcimento alla somma indicata.
▸ Se non si è
verificato alcun danno a seguito dell’inadempimento o ritardo si ha ugualmente
il diritto al pagamento concordato.
▸ L’art. 1383 consente
al creditore di scegliere tra il chiedere il pagamento della penale o
l’esecuzione della prestazione
▸ Una penale irrisoria
sarebbe un tentativo mascherato di aggirare l’art. 1229 che vieta qualsiasi
patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore, e
pertanto la clausola si considera nulla
▸ Una penale
“manifestamente eccessiva” può essere diminuita equamente dal giudice.
❍ La caparra confirmatoria
▸ La caparra
confirmatoria consiste in una somma di denaro o in un insieme di altre cose
fungibili che una parte consegna all’altra come garanzia per l’adempimento
dell’obbligazione assunta.
▸ In caso di
adempimento la caparra dovrà essere restituita a chi l’ha versata oppure andrà
a diminuire la prestazione dovuta
▸ In caso di
inadempimento, ci si può accontentare della caparra oppure si potrà chiedere al
giudice l’esecuzione forzata del contratto e la liquidazione giudiziale del
danno.
❍ La multa penitenziale
▸ Quando i contraenti
si concedono reciprocamente il diritto
di recesso, possono prevedere che l’esercizio di tale diritto comporterà
l’obbligo per la parte recedente di corrispondere all’altra un determinato
indennizzo in denaro il cui ammontare viene preventivamente pattuito (multa
penitenziale).
❍ La caparra penitenziale
▸ Per maggior
sicurezza i contraenti possono “anticipare” gli effetti della multa
penitenziale. A tal fine un contraente consegna all’altro, all’atto della
conclusione del contratto, una somma di denaro o di cose fungibili a titolo di
caparra penitenziale.
▸ La caparra
penitenziale ha la funzione di corrispettivo per il diritto di recesso che nel
contratto viene accordato ad una o ad entrambe le parti.
▸ Se recede dal
contratto la parte che ha versato la caparra, l’altra tratterrà la somma
▸ Se recede chi ha
ricevuto la caparra, questi dovrà versare all’altra parte il doppio della somma
ricevuta
▸ Se non è
espressamente prevista la facoltà di recesso la caparra si intende
confirmatoria.
▸ In caso di
adempimento la caparra dovrà essere restituita a chi l’ha versata oppure andrà
a diminuire la prestazione dovuta