L’invalidità del contratto

 

 

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L’invalidità del contratto

La nullità del contratto

La simulazione

L’annullabilità del contratto

L’errore

Il dolo

La violenza

L’incapacità legale e l’incapacità naturale

L’annullamento del contratto e le sue conseguenze

La rescissione del contratto concluso in stato di pericolo o in stato di bisogno

L’inefficacia del contratto

La risoluzione per inadempimento

La risoluzione per impossibilità sopravvenuta

La risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta

La clausola penale

La caparra confirmatoria

La multa penitenziale

La caparra penitenziale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’invalidità del contratto

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  Un contratto è invalido quando, al momento della sua conclusione, presenta uno o più difetti (“vizi”) di una gravità tale da impedirgli di produrre gli effetti che le parti intendevano raggiungere.

Le cause di invalidità di un contratto sono:

  Nullità

  Annullabilità

  Rescindibilità

  Le anomalie che interessano la fase successiva alla stipulazione, cioè la fase dell’esecuzione (inadempimento, impossibilità sopravvenuta, eccessiva onerosità sopravvenuta) determinano invece la risoluzione del contratto.

 

La nullità del contratto

  Le cause di nullità del contratto  possono essere:

  Mancanza di uno degli elementi essenziali

  Illiceità della causa, impossibilità, indeterminatezza e indeterminabilità dell’oggetto, illiceità del motivo, illiceità della condizione sospensiva o risolutiva, impossibilità della condizione della condizione sospensiva

Qualsiasi altro caso in cui la legge espressamente prevede la nullità come sanzione per una norma giuridica (ad es. è nullo il contratto con cui un amministratore pubblico acquista un bene sottoposto alle sue cure)

  Qualsiasi caso in cui si sia violata una norma imperativa e la legge non stabilisce non si pronuncia sulle conseguenze (in particolare non stabilisce conseguenze diverse, come annullabilità, inefficacia ecc.).

Quest’ultima regola è molto importante: mentre le cause di annullabilità sono tassative (cioè l’elenco che ne fa la legge non lascia spazio per altre cause), la nullità è una causa generale di invalidità, nel senso che, se non disposto diversamente, qualsiasi violazione di una norma giuridica imperativa provoca in linea di principio nullità

  Incapacità giuridica (es. matrimonio di minori di 16 anni o tra persone dello stesso sesso).

  La nullità è parziale quando colpisce solo una delle clausole di un contratto. In tal caso la clausola si considera come non apposta. Essa viene sostituita di diritto da un’altra clausola stabilita dalla legge nei casi in cui sia prevista la sostituzione automatica. Nei casi in cui la legge non prevede la sostituzione automatica, il contratto verrà dichiarato nullo se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità.

  La nullità è insanabile: non esiste alcuna forma di sanatoria che possa eliminare il difetto originario del contratto (per capire cosa sia una sanatoria vedi la annullabilità) e le parti dovranno stipularne un altro, con una nuova data (rinnovazione del contratto nullo).

Costituisce eccezione a tale regola il principio della la conversione del contratto nullo, in base al quale quest’ultimo può produrre gli effetti di un contratto diverso del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che  esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità. Ad esempio un contratto di locazione  immobiliare ultranovennale nullo perché concluso oralmente può convertirsi in un contratto di durata novennale.

  L’azione diretta a dichiarare la nullità può essere proposta da chiunque e senza limiti di tempo. Tuttavia il soggetto che ha ottenuto il possesso di un bene con un contratto nullo ne acquisterà la proprietà per usucapione se l’azione di nullità non viene proposta entro il termine di usucapione. Inoltre il soggetto che può pretendere la restituzione di qualcosa a seguito della dichiarazione di nullità perde comunque il diritto di chiedere la restituzione (azione di ripetizione dell’indebito) nel termine di dieci anni dal pagamento.

  Il contratto nullo non produce effetti di alcun genere, né tra le parti né tra i terzi. Sele parti, ignorando la nullità del contratto vi hanno dato esecuzione, esse hanno diritto di pretendere la restituzione delle prestazioni secondo le norme sulla ripetizione dell’indebito (tranne però il caso che il contratto sia nullo perché contrario al buon costume).

Esistono due importanti eccezioni alla regola che il negozio nullo non produce effetti e pertanto la nullità può essere fatta valere sempre e contro chiunque:

  La nullità del contratto non può essere fatta valere nei confronti dei terzi che abbiano acquistato la proprietà di un bene mobile per usucapione istantanea, in base all’art. 1156, se esistono: a) la buonafede; b) un titolo astrattamente idoneo; c) il passaggio del possesso.

  La trascrizione delle domande  dirette a far dichiarare la nullità o a pronunciare l’annullamento di un atto trascritto, se viene fatta dopo cinque anni dalla trascrizione dell’atto impugnato, ha un limitato effetto conservativo: la sentenza che accogliesse tali domande, dichiarando la nullità o pronunciando l’annullamento di un atto trascritto, non potrebbe essere opposta ad alcuni terzi interessati, cioè non pregiudicherebbe i diritti acquistati in buona fede dai terzi che avessero trascritto prima della trascrizione della stessa domanda di nullità o annullamento. Tizio vende a Caio un bene immobile con un atto nullo. L’atto viene trascritto il 30 aprile 1973 e in seguito Caio dona il bene a Sempronio, che accetta in buona fede e trascrive a sua volta nel 1976. Successivamente Tizio agisce per far dichiarare la nullità dell’atto di vendita nei confronti di Caio e trascrive questa domanda. Se la domanda viene trascritta entro l’aprile 1978, la nullità che poi sarà dichiarata dalla sentenza potrà essere opposta anche a Sempronio; se viene trascritta dopo tale data no.

 

La simulazione

  La simulazione può essere considerata un caso di nullità del contratto per mancanza di un elemento essenziale (volontà).

  La simulazione è quel fenomeno che si verifica quando la volontà manifestata dalle parti di un certo contratto (o di un negozio giuridico in genere) è apparentemente diretta a certi fini, mentre in realtà i contraenti  sono concordi nel non volere quegli effetti.

  Si ha simulazione assoluta quando le parti non vogliono che il contratto simulato produca alcun effetto

Si ha simulazione relativa quando le parti vogliono degli effetti diversi da quelli apparentemente dichiarati.

La simulazione relativa presuppone sempre un negozio dissimulato (cioè nascosto) che è quello realmente voluto dai contraenti.

  La simulazione può concernere diversi elementi del contratto: il prezzo, i soggetti, il tipo di negozio

  Può capitare che entrambe le parti o una  di esse concludano un contratto con la riserva mentale di non ritenere vincolanti per sé gli impegni assunti. Ciò però non basta perché si possa ritenere presente la simulazione. A tal fine è infatti sempre necessario che i contraenti siano d’accordo nel non ritenersi vincolati da un certo negozio.

L’accordo che ha come scopo di rendere puramente apparente la volontà manifesta in sede di negozio simulato è detto “accordo simulatorio”.

  L’effetto della simulazione assoluta rispetto alle parti è quello di rendere nullo il contratto simulato. Nel caso di simulazione relativa è valido il contratto dissimulato, a condizione che esso abbia i requisiti di forma e di sostanza richiesti per la validità del medesimo.

  Per quanto riguarda l’effetto della simulazione assoluta rispetto ai terzi va detto che esistono quattro categorie di persone interessate a che la simulazione venga dichiarata o no:

  I creditori del simulato acquirente

  Gli aventi causa del simulato acquirente (coloro a cui il simulato acquirente ha trasferito un diritto acquistato col contratto simulato)

  I creditori del simulato alienante

  Gli aventi causa del simulato alienante (coloro a cui il simulato alienante ha trasferito un diritto di cui si è privato col contratto simulato)

I soggetti appartenenti alle prime due categorie (creditori e aventi causa del simulato acquirente) hanno interesse a non far valere la simulazione e a mantenere in vita il contratto simulato. I soggetti appartenenti alle due ultime categorie (creditori e aventi causa del simulato alienante) hanno interesse a far valere la simulazione e a fare dichiarare nullo il contratto simulato.

La legge disciplina questi interessi stabilendo che:

La simulazione assoluta non può essere opposta né dalle parti né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione (da quel momento i terzi non possono più essere considerati in buonafede)

I terzi possono far valere la simulazione assoluta in confronto delle parti quando essa danneggia i loro diritti.

La simulazione assoluta non può essere opposta dalle parti ai creditori del simulato acquirente che in buona fede hanno compiuto atti di esecuzione sui beni oggetto del contratto.

I creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione che danneggia i loro diritti, e nel conflitto con i creditori chirografari del simulato acquirente sono preferiti a questi, se il loro credito è anteriore all’atto simulato.

 

L’annullabilità del contratto

  L’annullabilità si verifica quando, pur sussistendo tutti i requisiti essenziali si ha:

  Un vizio del consenso

  Una incapacità legale o naturale

 

L’errore

  Per errore si intende quella falsa rappresentazione della realtà che ha indotto un contraente a concludere un contratto esprimendo così un consenso viziato.

  L’errore produce annullabilità solo se è

  essenziale

  riconoscibile (l’altra parte, usando l’ordinaria accortezza, poteva facilmente capire che noi eravamo caduti in errore)

  Per errore essenziale si intende:

  Un errore determinante del consenso (cioè un errore senza del quale il contraente non avrebbe deciso di concludere il contratto)

  Un errore che ricade:

  Sulla natura del contratto (es. credo di concludere una locazione e stipulo una compravendita)

  Sulla natura o le qualità dell’oggetto della prestazione (es. acquisto dell’aceto credendolo vino; acquisto un terreno credendolo edificabile)

  Sull’identità o sulle qualità dell’altro contraente (es. stipulo un contratto di cure mediche con un medico che credevo specialista e invece è medico generico), ma solo se si tratta di contratti in cui tale qualità può avere un peso.

  Sulla normativa vigente, quando l’errata o mancata conoscenza della legge ha costituito la ragione unica o principale del contratto (errore di diritto).

  L’errore ostativo è quello che si verifica quando la volontà di un soggetto non è di per sé viziata ma viene trasmessa in modo erroneo (es. scrivo 1000 invece che 100 nella mia proposta contrattuale).

La legge considera l’errore ostativo allo stesso modo dell’errore vizio del consenso.

  La disciplina dell’errore si applica sia ai contratti a titolo oneroso sia a quelli a titolo gratuito; tuttavia non di rado il codice stabilisce norme parzialmente diverse per questo o quel contratto (ad es. l’art. 787 sulla donazione esclude parzialmente il requisito della riconoscibilità dell’errore); per questo è opportuno andare a consultare la relativa disciplina sul codice.

 

Il dolo

  Si parla di dolo (come vizio del consenso) per indicare quegli artifici o raggiri diretti a indurre un contraente in errore e a stipulare un contratto che altrimenti egli non avrebbe mai concluso (dolo determinante), oppure avrebbe concluso a condizioni diverse (dolo incidente).

I raggiri devono essere noti al contraente che se ne è avvantaggiato.

  Il dolo determinante comporta l’annullabilità del contratto

Il dolo incidente comporta che il contratto non sarà annullabile, ma la vittima del dolo avrà diritto al risarcimento dei danni.

  E’ indifferente che gli artifici o raggiri provengano dall’altro contraente o da un terzo.

E’ pure indifferente che il solo sia commissivo (dolo che consiste nel commettere il raggiro compiendo degli atti, ad es. di falsificazione) o omissivo (dolo che consiste nell’omettere di comunicare o nascondere informazioni all’altra parte). Costituisce dolo omissivo ogni omissione che vada contro la norma che impone alle parti di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella conclusione del contratto.

  Creme antirughe, bevande dimagranti o energetiche di efficacia modesta e simili non sono tradizionalmente considerati casi di dolo, perché rientrano nella usuale magnificazione delle proprietà del prodotto che ogni imprenditore svolge. Si parla in questo caso di dolus bonus.

 

La violenza

  La violenza morale è la minaccia di un male ingiusto e notevole ai beni o alla persona di un soggetto, posta in essere al fine di indurlo a concludere un certo contratto. La minaccia deve essere tale da fare impressione sopra una persona sensata, avuto riguardo all’età, al sesso e alle condizioni delle persone. Il solo timore reverenziale non è causa di annullamento del contratto (es. vendo al mio datore di lavoro un francobollo da collezione per paura di inimicarmelo e timore che possa licenziarmi).

  Il male minacciato deve essere ingiusto: la minaccia di far valere un diritto, ad es. di “rovinare” il debitore vendendo i suoi beni se non adempirà l’obbligazione non costituisce violenza, mentre lo sarebbe se usata per costringerlo a venderci sottocosto i suoi beni.

  La violenza fisica si verifica invece quando un soggetto viene costretto a concludere un negozio mentre si trova totalmente privo di ogni capacità di reazione (per esempio, sottoipnosi oppure sequestrato e tenuto prigioniero).

Poiché la violenza fisica è caratterizzata dalla totale assenza di volontà dell’interessato essa determina la nullità

  La minaccia è punita come reato quando essa costituisce addirittura un’estorsione (art. 629 c.p.)

 

L’incapacità legale e l’incapacità naturale

  Nel caso di incapacità legale di una delle parti all’atto della stipulazione producono l’annullabilità del contratto, anche se l’incapace non ha subito alcun danno. Tuttavia il contratto non è annullabile se il minore ha tenuto nascosta con l’inganno la sua minore età.

  Nel caso di incapacità naturale di una delle parti il contratto è annullabile solo se si prova:

  L’esistenza di un danno per l’incapace

  La malafede dell’altro contraente (cioè il fatto che questi conosceva lo stato di incapacità naturale o che avrebbe potuto comunque accertarlo con l’ordinaria diligenza).

  Se il contratto è annullato per incapacità di uno dei contraenti questi non è obbligato a restituire all’altro la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui è stata rivolta a suo vantaggio.

 

L’annullamento del contratto e le sue conseguenze

  Le situazioni illustrate più sopra (errore, dolo, violenza, incapacità) non sono automaticamente e immediatamente operative: è necessario che il contraente interessato e legittimato faccia pronunciare dal giudice una sentenza di annullamento del contratto. A differenza del contratto nullo il contratto annullabile è efficace fino a quando non venga pronunziata la sentenza di annullamento (sentenza “costitutiva”).

  Tra le parti la sentenza di annullamento opera retroattivamente, eliminando tra esse ogni effetto del contratto fino dall’origine come se questo non fosse mai stato concluso.

Nei confronti dei terzi essa ha effetto solo rispetto a quelli di mala fede (cioè che conoscevano o avrebbero dovuto conoscere con l’ordinaria diligenza la causa di annullabilità del contratto)

  La domanda di annullamento può essere proposta solo dalla parte nel cui interesse esso è stabilito dalla legge.

  A differenza dall’azione di nullità l’azione di annullabilità si prescrive in cinque anni.

  E’ possibile convalidare il contratto annullabile. La convalida (o conferma) è consentita al soggetto cui spetta il potere di richiedere al giudice l’annullamento. Essa è costituita da una manifestazione di volontà espressa o tacita diretta a sanare l’invalidità del contratto.

Si ha convalida espressa quando l’interessato chiaramente esprime alla controparte la propria intenzione di ritenere ugualmente valido quel certo contratto annullabile.

La convalida tacita (o implicita) si verifica invece quando colui che potrebbe richiedere l’annullamento del contratto vi dà spontaneamente  esecuzione

In entrambi i casi occorre, perché la convalida produca i suoi effetti, che la volontà di colui che la compie non sia più viziata.

  Gli effetti della convalida retroagiscono al momento della conclusione del contratto.

 

La rescissione del contratto concluso in stato di pericolo o in stato di bisogno

  La rescissione è un rimedio che l’ordinamento prevede nel caso in cui un contratto venga concluso da un soggetto che si trovi in stato di pericolo oppure in stato di bisogno, quando, per effetto di tali situazioni , risulti uno squilibrio di valore tra le prestazioni pattuite.

  Il contratto è concluso in stato di pericolo quando un soggetto assume obbligazioni a condizioni inique per la necessità nota alla controparte di salvare sé o altri da un danno grave alla persona.

Il contraente che si è trovato in stato di pericolo può domandare all’autorità giudiziaria la rescissione del contratto. Con la sentenza che accoglie la domanda il giudice dichiara che il contratto è viziato e scioglie le parti dal vincolo che le univa. Ognuno dei contraenti può chiedere la restituzione di quanto aveva eventualmente già dato ed è liberato dal dare ciò che aveva promesso. L’autorità giudiziaria, nel pronunciare la rescissione, può comunque assegnare un equo compenso per l’opera prestata all’altra parte.

  Il contratto è concluso in stato di bisogno quando vi è una sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell’altra e questa sproporzione è dipesa dalla situazione, anche momentanea, di bisogno economico di una parte,di cui l’altra ha profittato.

A differenza che nel caso precedente, occorre, perché possa operare il rimedio della rescissione, che la lesione sia superiore alla metà

  Il contraente che invoca la rescissione deve far valere la sua pretesa in un apposito giudizio nell’ambito del quale l’altra parte potrà evitare la rescissione offrendo una modifica del contratto sufficiente per ricondurlo a equità. Il diritto di richiedere la rescissione si prescrive normalmente in un anno dalla conclusione del contratto.

 

L’inefficacia del contratto

  Un contratto inefficace è in sé perfettamente valido, ma non può ancora produrre effetti per via della mancanza di un elemento, che deve attuarsi in un momento successivo (es. condizione sospensiva o risolutiva)

Si possono avere tanto casi di contratti validi ma inefficaci (es. sottoposti a condizione risolutiva) che casi di contratti invalidi ma efficaci (es. contratto annullabile non ancora annullato):

Si parla anche di un contratto relativamente inefficace per indicare un contratto che, pur producendo effetti tra le parti non li produce nei confronti dei terzi o viceversa.

 

La risoluzione per inadempimento

  Nel caso di esecuzione inesatta, tardiva o parziale della prestazione, la parte non inadempiente può scegliere tra:

  Richiedere l’adempimento del contratto

  Richiedere la risoluzione del contratto

In entrambi i casi può essere chiesto il risarcimento del danno.

  Esistono due tipi di risoluzione:

  Risoluzione giudiziale, pronunciata dal giudice con una sentenza che accerta l’esistenza di un inadempimento di non scarsa importanza

La gravità dell’inadempimento, oltre che in relazione alla entità oggettiva della mancata o inesatta prestazione, va valutata con riferimento all’interesse che l’altra parte doveva realizzare.

  Risoluzione stragiudiziale, che può aversi nei seguenti tre casi:

  Diffida ad adempiere: è l’intimazione compiuta per iscritto alla parte inadempiente con l’assegnazione di un termine di almeno quindici giorni entro cui l’altro contraente deve eseguire la prestazione. Trascorso tale termine il contratto si intende risolto di diritto, cioè senza la necessità per la parte adempiente di richiedere al giudice la pronuncia della risoluzione.

  Clausola risolutiva espressa: è una clausola che le parti hanno incluso nel contratto, pattuendo che se una di esse non eseguirà una delle obbligazioni del contratto quest’ultimo si risolverà di diritto, senza la necessità di rivolgersi al giudice. Per applicarla è necessario che la parte non inadempiente dichiari all’altra che intende valersene.

  Il termine essenziale: se il contratto prevede per la prestazione di una delle parti un termine essenziale nell’interesse dell’altra (es. il devo assolutamente ricevere la consegna di una certa merce entro una data determinata, altrimenti non potrò evadere gli ordini dei clienti) il contratto si intende risolto di diritto se la parte interessata entro tre giorni dalla scadenza del termine non comunica alla controparte che intende ugualmente esigere la prestazione anche se tardiva.

  La risoluzione non può essere parziale, ma deve riguardare l’intero contratto. Essa non è opponibile ai terzi che in buona fede abbiano acquistato diritti in conseguenza del contratto risolto.

  Una parte ha il diritto di non adempiere se l’altra, a sua volta non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria prestazione. Tale legittimo rifiuto prende il nome di eccezione di inadempimento

 

La risoluzione per impossibilità sopravvenuta

  E’ una causa di risoluzione che riguarda solo i contratti a prestazioni corrispettive.

  La sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore determina l’estinzione del relativo rapporto obbligatorio e libera il debitore da ogni responsabilità.

  Nel caso di contratti a prestazioni corrispettive la parte liberata per effetto della sopravenuta impossibilità totale della propria prestazione non può più pretendere l’adempimento della controprestazione e deve restituire quella che eventualmente avesse già ricevuto.

  Nel caso invece di impossibilità solo parziale della prestazione di uno dei contraenti, l’altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione dovuta, e può anche recedere dal contratto, nel caso in cui non abbia un interesse apprezzabile all’adempimento parziale.

 

La risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta

  Nei contratti a esecuzione continuata o periodica oppure a esecuzione differita è possibile che si verifichino nel corso dell’esecuzione avvenimenti straordinari e imprevedibili tali da alterare l’equilibrio originario delle prestazioni rendendone una eccessivamente onerosa rispetto all’altra.

La legge consente alla parte la cui prestazione (ancora dovuta) è divenuta eccessivamente onerosa rispetto a quella della controparte di chiedere lo scioglimento del vincolo contrattuale alle seguenti condizioni:

  Che lo squilibrio nel valore delle prestazioni sia sopravvenuto (cioè non fosse presente al momento della conclusione del contratto).

  Che esso sia effetto di avvenimenti straordinari e imprevedibili

  Che il contratto sia a esecuzione continuata o periodica oppure a esecuzione differita

  Che la sopravvenuta onerosità superi l’alea normale del contratto (cioè lo squilibrio tra le due prestazioni deve essere di entità tale da fuoriuscire dalla normale “oscillazione” cui quel certo contratto è esposto).

  La parte contro cui la risoluzione è domandata può evitarla offrendo di riportare il contratto alle condizioni iniziali, vale a dire che dovrà offrire una controprestazione adeguata al nuovo valore della prestazione divenuta eccessivamente onerosa.

Vanno restituite solo le prestazioni dovute dal momento in cui si verifica lo squilibrio.

  Non possono essere risolti per eccessiva onerosità sopravvenuta:

  I contratti aleatori, cioè quelli in cui l’assunzione di un rischio da parte di uno o di entrambi i contraenti caratterizza la causa stessa del contratto (es. rendita vitalizia, assicurazione)

  I contratti in cui comunque l’esecuzione del rapporto ha già avuto inizio per opera di anche una sola delle parti.

 

La clausola penale

  Con la clausola penale si concorda preventivamente  l’entità del risarcimento che dovrà pagare la parte che si renda inadempiente o adempia in ritardo.

In uno stesso contratto è possibile stabilire una penale per il ritardo e una diversa penale per l’inadempimento.

  Se l’inadempimento o il ritardo hanno causato un danno maggiore rispetto a quanto previsto nella clausola penale, e non è stato concordato diversamente, la clausola ha l’effetto di limitare il risarcimento alla somma indicata.

  Se non si è verificato alcun danno a seguito dell’inadempimento o ritardo si ha ugualmente il diritto al pagamento concordato.

  L’art. 1383 consente al creditore di scegliere tra il chiedere il pagamento della penale o l’esecuzione della prestazione

  Una penale irrisoria sarebbe un tentativo mascherato di aggirare l’art. 1229 che vieta qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore, e pertanto la clausola si considera nulla

  Una penale “manifestamente eccessiva” può essere diminuita equamente dal giudice.

 

La caparra confirmatoria

  La caparra confirmatoria consiste in una somma di denaro o in un insieme di altre cose fungibili che una parte consegna all’altra come garanzia per l’adempimento dell’obbligazione assunta.

  In caso di adempimento la caparra dovrà essere restituita a chi l’ha versata oppure andrà a diminuire la prestazione dovuta

  In caso di inadempimento, ci si può accontentare della caparra oppure si potrà chiedere al giudice l’esecuzione forzata del contratto e la liquidazione giudiziale del danno.

 

La multa penitenziale

  Quando i contraenti si concedono reciprocamente  il diritto di recesso, possono prevedere che l’esercizio di tale diritto comporterà l’obbligo per la parte recedente di corrispondere all’altra un determinato indennizzo in denaro il cui ammontare viene preventivamente pattuito (multa penitenziale).

 

La caparra penitenziale

  Per maggior sicurezza i contraenti possono “anticipare” gli effetti della multa penitenziale. A tal fine un contraente consegna all’altro, all’atto della conclusione del contratto, una somma di denaro o di cose fungibili a titolo di caparra penitenziale.

  La caparra penitenziale ha la funzione di corrispettivo per il diritto di recesso che nel contratto viene accordato ad una o ad entrambe le parti.

  Se recede dal contratto la parte che ha versato la caparra, l’altra tratterrà la somma

  Se recede chi ha ricevuto la caparra, questi dovrà versare all’altra parte il doppio della somma ricevuta

  Se non è espressamente prevista la facoltà di recesso la caparra si intende confirmatoria.

  In caso di adempimento la caparra dovrà essere restituita a chi l’ha versata oppure andrà a diminuire la prestazione dovuta