LA FINANZA LOCALE |
❍ La finanza locale in generale
❍ L’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
❍ ICI: Nozione, caratteri, imponibile.
❍ ICI: Aliquote, Accertamento,
riscossione.
❍ La finanza locale in generale
La nostra Costituzione
riconosce agli enti locali territoriali, cioè alle Regioni, alle Province e ai
Comuni, una personalità giuridica pubblica, un’autonomia amministrativa e una
potestà tributaria. L’autonomia finanziaria è espressamente riconosciuta alle
Regioni dall’art. 119, il quale afferma che le Regioni “Stabiliscono e
applicano tributi ed enrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i
principi dic oordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”
Il sistema di finanza locale
adottato dal nostro ordinamento è quello misto, fondato in parte sui tributi
locali e in parte sulla partecipazione al gettito statale. In questi ultimi
annim, nel nostro Paese si è sollecitata da più parti l’introduzine di un effettivo
“decentramento fiscale e finanziario”, nel quadro di un’organica riforma
istituzionale degli enti autarchici territoriali in senso marcatamente
autonomsitico.
Il decentramento finanziario,
secondo i suoi sostenitori, dovrebbe inoltre assicurare una maggiore efficienza
e una ppiù incisiva trasparenza nella gestione della spesa pubblica (oltre che
uan drastica riduzione dei trasferimenti dello Stato nelle casse delle Regioni,
delle Province e dei Comuni).
Con decorrenza dall’anno 2003
viene riconosciuta una maggiore autonomia finanziaria agli enti territoriali in
applicazione dell’art. 119 della Costituzione, con particolare riferimento alle
province e ai comuni.
Uno dei cardini del federalismo
fiscale italiano è proprio l’IRE. Alle province viene infatti accordata una
compartecipazione al gettito di questo tributo statale nella misura dell’1% del
“riscosso”. Per i comuni la percentuale è del 6,5%. Le regioni non partecipano
al gettito dell’Ire, giacché la loro autosufficienza finanziaria è, per il momento,
assicurata dall’Irap e dalla compartecipazione al gettito dell’IVA
Questa condivisione delle
entrate fornite dalla più importante imposta statale è però controbilanciata da
una serie di misure restrittive:
● Dal 2004 sono soppressi i trasferimenti di
risorse alle regioni a carico del bilancio dello Stato (tranne quelli destinati
a finanziare le spese per la sanità e per i trasporti pubblici)
● Vengono estesi alle regioni, alle province e
ai comuni i vincoli derivanti dal patto di stabilità dei trattati di Maastricht
sul contenimento dei disavanzi di bilancio (dati dalla differenza tra entrate
finali e spese correnti). Allo scopo di contenere i deficit delle regioni entro
i limiti stabiliti ogni anno dalla legge finanziaria, viene compiuto
trimestralmente un “monitoraggio” statale sui flussi di cassa di questi anti
● Se gli enti territoriali, in violazione del
principio costituzionale prescritto dall’art. 119, ricorrono all’indebitamento
per finanziare spese diverse da quelle di investimento (ossia, le spese
correnti), le relative delibere sono da considerarsi nulle e gli amministratori
che le hanno adottate saranno considerati contabilmente responsabili dinanzi
alle sezioni regionali giurisdixionali della Corte dei conti
❍ L’imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP)
● Cosa significa “IRAP”? Quando è entrata in
vigore tale imposta?
L’IRAP è l’acrostico di Imposta
Regionale sulle Attività Produttive. Con la sua entrata in vigore nel 1998 sono
state abolite l’ILOR (Imposta Locale sui Redditi), l’ICIAP (Imposta Comunale
sulle Imprese, Arti e Professioni), il contributo per il servizio sanitario,
l’imposta patrimoniale sulle imprese, la tassa sull’attribuzione della partita
Iva e i contributi sanitari.
● Quali sono i caratteri dell’’IRAP?
L’IRAP è una imposta:
● Reale, in quanto colpisce una determinata
ricchezza tenendo conto sol della sua natura e non anche delle condizioni
soggettive del contribuente
● Proporzionale
● Locale, il cui gettito è riscosso dalla
regione nel cui territorio si è verificato il suo presupposto
● L’IRAP può essere definita una imposta diretta
piuttosto che una imposta indiretta, ma non una imposta sui redditi (almeno nel
senso in cui lo sono IRE e IRES). Infatti, a differenza delle imposte sui
redditi, che colpiscono il valore aggiunto percepito, essa colpisce il valore
aggiunto prodotto
● A differenza dell’IVA, che colpisce il valore
aggiunto consumato, essa colpisce il valore aggiunto prodotto.
● E’ accertata dallo Stato
● L’accertamento si basa sull’autotassazione,
ossia attraverso la presentazione della dichiarazione deel contribuente, che èp
la stessa dichiarazione (opportunamente integrata) prevista ai fini dell’Ire
(per le persone fisiche) e dell’Ires (per le persone giuridiche).
L’amministrazione fiscale deve però trasmettere alle regioni le relative
informazioni, affinché esse (in collaborazione con le province e i comuni)
possano partecipare alle attività di controllo e di accertamento
● E’ indeducibile dalle imposte sui redditi
(cioè il suo importo non può essere dedotto dalla base imponibile Ire né da
quella Ires)
● Qual è il periodo di imposta dell’IRAP?
Il periodo di imposta dell’IRAP
coincide con quello dell’Ire (se il contribuente è una persona fisica) o con
quello dell’Ires (se è una persona giuridica)
● Che tipo di attività colpisce l’IRAP?
Sono soggetti passivi di
imposta tutti i soggetti che svolgono una attività abituale
diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione
di servizi nel territorio di una Regione italiana. Si noti che non si richiede
che l’attività sia commerciale (possono essere prodotti beni agricoli o servizi
non classificabili come commerciali, come ad es. la consulenza legale agli iscritti
ad una organizzazione di inquilini o di padroni di casa etc.) né che sia
esercitata a scopo di lucro (beni e servizi possono anche essere ceduti
gratuitamente)
In pratica, però, una
definizione così ampia di “attività produttiva” vale solo per le società e gli
enti e le Pubbliche Amministrazioni. Per le persone fisiche l’unica attività
tassabile è quella consistente nell’esercizio di impresa agricola, impresa
commerciale o di arte e professione.
In ogni caso l’attività delle
società e delle persone giuridiche (“enti”) e delle amministrazioni dello Stato
sono colpite dall’IRAP.
Una definizione così ampia di
attività produttiva farebbe pensare che siano colpiti dall’IRAP perfino i
servizi di cucina comune che un convento offre ai suoi frati. Ma in realtà il decreto istitutivo stabilisce
che per gli enti non commerciali il valore delle attività è collegato alla
presenza di (pagamenti effettuati a) lavoratori dipendenti o assimilati,
compresi lavoratori autonomi occasionali. E’ escluso quindi che attività svolte
dai membri della società, o della organizzazione senza retribuzione possano
essere tassate. Anche perché nel caso di questi servizi (come ad es. nei raduni
degli scouts, nei ritiri di meditazione e preghiera promossi dai religiosi
etc.) di solito i soggetti interessati dichiarano che le attività di
preparazione pasti, di pulizia dei locali etc. sono svolte individualmente da
ciascun partecipante, e non dalla organizzazione.
Sono escluse le attività di
lavoro autonomo o di impresa che siano occasionali
● Quali sono i soggetti tenuti a pagare l’IRAP?
Le attività colpite dall’IRAP
sono le attività svolte nel territorio della regione da:
● Società ed enti commerciali residenti
● Società ed enti commerciali non residenti per
un periodo non inferiore a tre mesi e con stabile organizzazione nel territorio
italiano (l’attività svolta senza stabile organizzazione non viene colpita
dall’IRAP)
● Enti non commerciali residenti
● Enti non commerciali non residenti per un
periodo non inferiore a tre mesi e con stabile organizzazione nel territorio
italiano (l’attività svolta senza stabile organizzazione non viene colpita
dall’IRAP)
● Società di persone residenti
● Società di persone non residenti per un
periodo non inferiore a tre mesi e con stabile organizzazione nel territorio
dello Stato (l’attività svolta senza stabile organizzazione non viene colpita
dall’IRAP)
● Imprenditori individuali residenti
● Imprenditori individuali non residenti per un
periodo non inferiore a tre mesi e con una stabile organizzazione nel territorio
dello Stato (l’attività svolta senza stabile organizzazione non viene colpita
dall’IRAP)
● Lavoratori autonomi residenti
● Lavoratori autonomi non residenti per un
periodo non inferiore a tre mesi e con una stabile organizzazione o almeno una
base fissa o un ufficio.
● Pubbliche Amministrazioni
● Le attività agricole esercitate nel territorio
della regione da soggetti non residenti sono sempre tassabili
Viene colpita anche l’attività
produttiva svolta all’estero da:
● Società ed enti commerciali residenti senza
stabile organizzazione (l’attività svolta all’estero mediante stabile
organizzazione non viene colpita dall’IRAP)
● Enti non commerciali residenti senza stabile
organizzazione (l’attività svolta all’estero mediante stabile organizzazione non
viene colpita dall’IRAP)
● Società di persone residenti senza stabile
organizzazione (l’attività svolta all’estero mediante stabile organizzazione
non viene colpita dall’IRAP)
● Imprenditori individuali residenti senza
stabile organizzazione (l’attività svolta all’estero mediante stabile
organizzazione non viene colpita dall’IRAP)
● Lavoratori autonomi residenti senza stabile
organizzazione (l’attività svolta all’estero mediante stabile organizzazione
non viene colpita dall’IRAP)
● Cosa si intende per soggetti “residenti”?
Persone fisiche, società e
persone giuridiche sono considerate “residenti” secondo le norme sull’Ire-Ires
● Vi sono delle esenzioni dall’IRAP?
Sono esclusi tra gli altri, a
determinate condizioni, gli agricoltori con reddito inferiore a cinque milioni.
● A chi spetta il gettito dell’IRAP?
Il gettito spetta alla regione
sul cui territorio è esercitata l’attività. Se un soggetto svolge un’attività
produttiva in più regioni, la base imponibile viene suddivisa tra le regioni
proporzionalmente all’ammontare delle retribuzioni spettanti al personale
addetto con continuità a stabilimenti,
cantieri, uffici o basi fisse operanti per un periodo di almeno 3 mesi nel
territorio di ciascuna regione
● Cosa si intende per “Amministrazioni
Pubbliche”?
Per “Amministrazioni Pubbliche”
si intendono lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le scuole, le aziende
autonome di stato, regiono, province, comuni, gli ospedali, le ASL, tutti gli
enti pubblici non economici (gli enti pubblici economici sono soggetti irap
come “enti commerciali”)
● Quali sono i “soggetti semplificati”?
I “soggetti semplificati” sono
SNC, SAS, persone fisiche in contabilità semplificata in quanto i loro ricavi
non superano un determinato ammontare.
Uno speciale regime di
contabilità semplificata per imprese con ricavi di importo molto modesto è il
regime forfettario di determinazione del reddito imponibile mediante
applicazione di percentuali forfettarie ai ricavi.
A partire dal 1999 anche le
imprese in contabilità semplificata determinano la base imponibile allo stesso
modo dei soggetti in contabilità ordinaria, a meno che non rientrano nella
fascia dei contribuenti “forfettari”.
● Cosa significa che l’IRAP colpisce il “valore
aggiunto” prodotto dalle attività tassate?
Nella scienza economica il
“valore aggiunto” è la differenza tra il valore dei beni o servizi prodotti e
il valore dei beni strumentali non durevoli impiegati. Esso comprende
normalmente i salari, gli stipendi, i profitti, gli ammortamenti (è cioè, se
non diversamente specificato, un “valore aggiunto lordo”, perché è al lordo
degli ammortamenti)
Il valore aggiunto come
definito dalle norme IRAP comprende le spese per personale dipendente, gli
interessi passivi, ma non comprende gli ammortamenti
● Come si determina la base imponibile per le
imprese commerciali ordinarie?
L’imponibile è desunto dal
conto economico civilistico ed è dato dal valore aggiunto prodotto, determinato
dalla differnza tra il valore della produzione ed i costi sostenuti (costi per
materie prime, per servizi, epr beni di terzi, per ammortamenti), ulteriormente
diminuita delle variazioni delle rimanenze e degli oneri diversi
● Come si determina la base imponibile per le
imprese commerciali semplificate?
A partire dal periodo di
imposta in corso al 30.12.1999 anche i soggetti in contabilità semplificata
determinano la base imponibile come quelli in contabilità ordinaria, tranne che
non siano contribuenti forfettari.
● Come si determina la base imponibile delle
imprese agricole?
L’imponibnile è desunto dai
corrispettivi delle operazioni soggete all’Iva, diminuiti dei costi di acquisto
dei beni destinati alla produzione
● Come si determina la base imponibile degli
esercenti arti e professioni?
L’imponibile è dato
dall’ammontare dei compensi diminuito dei costi (esclusi quelli del personale e
compresi quelli di ammortamento) e dei compensi erogati a terzi (ad es. a
consulenti, avvocati ecc.)
● Come si determina la base imponibile delle
amministrazioni dello stato, degli enti locali e degli enti non commerciali
pubblici e privati?
L’imponibile è dato
dall’ammontare delle retribuzioni corrisposte
● Qual è l’aliquota IRAP?
L’aliquota è fissata nella
misura del 4,25%
Le regioni hanno la facoltà di
maggiorare l’aliquota fino al 5,25%
Sono previste, anche in via
transitoria, delle differenziazioni dell’aliquota e delle basi imponibili in
relazione ai settori di attività, alle categorie dei soggetti passivo o su base
territoriale, al fine di fare fronte a particolari esigenze di politica
economica e redistributiva. In particolare, per l’agricoltura l’aliquota è
ridotta al 2,5%; per i settori bancario, assicurativo e finanziario essa è
elevata al 4,75%. Si tratta di aliquote provvisorie, che entro il 2002
confluiranno in quella ordinaria (4,75%)
Un ente non commerciale è un
ente che svolge esclusivamente o principalmente un’attività economica. Un ente
non commerciale è un ente che non svolge attività economica o la cui attività
economica è secondaria (cioè non esclusiva né principale)
❍ ICI: Nozione, caratteri, imponibile.
L’Ici è una imposta
patrimoniale sugli immobili, il cui gettito è incamerato dai comuni nel cui
territorio si verifica il suo presupposto.
I soggetti passivi sono i
proprietari degli immobili situati nel territorio del comune, i titolari di
diritti reali su di essi (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, ecc.), nonché
i conduttori degli immobili strumentali in base a contratti di locazione finanziaria.
L’Ici grava:
· Sul valore dei fabbricati a uso abitativo,
determinato moltiplicando la rendita catastale per il coefficiente 100
· Sul valore dei fabbricati adibiti a esercizi
professionali e commerciali, determinato moltiplicando la rendita catastale,
rispettivamente, per i coefficienti 50 e 34
· Sul valore delle aree fabbricabili,
determinato sulla base del loro prezzo di mercato
· Sul valore dei terreni agricoli, determinato
moltiplicando la rendita catastale per il coefficiente 75
Sono ammesse alcune esenzioni
(ad es. a favore dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, delle
Camere di commercio, delle ASL, dei fabbricati destinati all’esercizio del
culto, ecc.).
Tra le riduzioni ricordiamo le
seguenti:
· L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati
dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.
· Sull’unità immobiliare direttamente adibita
ad abitazione principale del contribuente è ammessa la riduzione di 103,29 €. I
comuni possono elevare questa detrazione, tenuto conto delle condizioni
economiche e sociali del soggetto passivo, fino al limite di 258,23 € o ridurre
l’imposta dovuta fino al 50%.
· I terreni agricoli posseduti da coltivatori
diretti o da imprenditori agrari, purché siano condotti dai medesimi, sono esenti
fino a 25.822,84 € di valore. Godono inoltre di un abbattimento del prelievo
per scaglioni successivi.
❍ ICI: Aliquote, Accertamento, riscossione.
L’ici è una imposta
proporzionale. L’aliquota è stabilita dai comuni e può variare dal 4 al 7 per
mille. In caso di macnata deliberazione del Consiglio comunale, si applica
l’aliquota del 4 per mille.
L’ente ha la facoltà di
differenziarlo in base alla destinazione dell’immobile (ad es. per le seconde
case).
Può inoltre stabilire
un’aliquota ridotta (non inferiore comunque al 4 per mille) per i fabbricati
adibiti ad abitazione principale del contribuente o locati a terzi, purché
sempre come abitazione principale. Può ridurre l’aliquota a favore dei locatori che sottoscrivano
contratti di locazione a canone “concordato” (sulla base cioè di
“contratti-tipo” stipulatitra le associazioni degli inquilini e quelle dei
proprietari di immobili) e aumentarla fino al 9 per mille sui fabbricati sfitti
da almeno due anni, situati nelle aree ad alta tensione abitativa.
L’imposta è accertata dal
Comune nel cui territorio l’immobile è situato, che la riscuote attraverso i
suoi concessionari alla riscossione. L’accertamento viene compiuto con la
dichiarazione del soggetto passivo, da effettuarsi su un apposito modello.
L’obbligo di dichiarazione non
sussiste qualora, rispetto al periodo di imposta precedente (ossia, all’anno
precedente), non siano intervenute variazioni delle generalità del contribuente
e del valore contributivo dell’immobile.
Il Comune è incaricato di controllare
le dichiarazioni e di verificare i versamenti eseguiti. Provvede inoltre a
correggere gli errori materiali e di calcolo, liquidando l’imposta e
notificando al contribuente l’eventuale maggiore imposta dovuta, nonché
l’importo delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora.
L’Ici va versata in due rate:
· La prima tra il 1 e il 30 Giugno (per un
importo pari al 50% dell’imposta dovuta per l’intero anno di riferimento, che è
l’anno in cui è stata presentata la dichiarazione)
· La seconda (per l’importo residuo) tra il 1
e il 20 Dicembre
Il contribuente ha tuttavia la
facoltà di effettuare il versamento dell’intero importo del tributo dovuto in
un’unica rata (quella relativa al periodo compreso tra il 1 e il 30 Giugno).
Per l’omesso o il tardivo
pagamento si applica la sanzione amministrativa del 20% dell’ammontare
dell’imposta non versata o tardivamente versata.