La famiglia |
❍ La famiglia e il rapporto di parentela
❍ Il matrimonio e i suoi vizi
❍ La separazione
❍ Il divorzio
❍ La comunione dei beni tra i coniugi
❍ La filiazione
❍ L'adozione
❍ La
famiglia e il rapporto di parentela
Il
rapporto di parentela tra due soggetti può essere in linea retta (tra padre,
figlio, nonno ecc.) o in linea collaterale (quando non si è parenti in linea
retta: cugini, tra zii e nipoti ecc.). Il grado del rapporto si calcola risalendo
lungo la linea di parentela da un soggetto fino ad arrivare all'altro soggetto,
e contando tutti i passaggi. Così, ad es. se Tizio è cugino di Caio perché i
loro padri, Mevio e Sempronio, sono entrambi i figli di Arcibaldo, si ha il
seguente schema:
ARCIBALDO
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MEVIO SEMPRONIO
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TIZIO
CAIO
Risalendo
da Tizio a Caio si hanno i passaggi:
Tizio
à Mevio
Mevio
à Arcibaldo
Arcibaldo
à Sempronio
Sempronio
à Caio.
I
passaggi sono 4 e quindi Tizio e Caio sono parenti di quarto grado in linea
collaterale.
Invece
Tizio e Arcibaldo sono parenti in linea retta di secondo grado (un passaggio da
Tizio a Mevio e un passaggio da Mevio a Arcibaldo).
Il
rapporto di affinità è quello tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.
Esso ha lo stesso grado del rapporto che l'altro coniuge ha con l'affine. Ad es.
la moglie di Tizio è affine di quarto grado in linea collaterale rispetto a
Caio; la moglie di Tizio è affine in linea retta di secondo grado rispetto ad
Arcibaldo; ecc.
Il
rapporto che esiste tra due coniugi è chiamato "rapporto di
coniugio".
La
famiglia legittima è quella creata col matrimonio (coppia sposata). La famiglia
di fatto è quella basata sulla pura e semplice convivenza di due persone
(coppia di conviventi). La legge non stabilisce una disciplina per la famiglia
di fatto, lasciando ai giudici il compito di applicare o no, caso per caso, le
disposizioni stabilite per le coppie sposate.
❍ Il
matrimonio e i suoi vizi
Il
matrimonio è un negozio giuridico bilaterale ma non è un contratto.
Infatti
i diritti e i doveri più importanti nascenti dal matrimonio non hanno carattere
patrimoniale, bensì personale: a) obbligo di fedeltà; b) obbligo di abitare
sotto lo stesso tetto; c) obbligo di assistenza reciproca; d) obbligo di
istruire ed educare i figli e in generare di collaborare nell'interesse della
famiglia; ecc. Dal punto di vista patrimoniale il matrimonio obbliga a
contribuire ai bisogni della famiglia.
Il
matrimonio civile è quello celebrato dall'ufficiale dello stato civile (il
sindaco o un funzionario da lui delegato) nella sede del Comune.
Il
matrimonio concordatario è il matrimonio celebrato dinanzi ad un sacerdote
nelle forme religiose richieste dalla Chiesa, che ha per lo Stato italiano gli
stessi effetti del matrimonio civile, purché l'atto del parroco (il parroco
durante la cerimonia fa firmare un atto scritto agli sposi) sia trascritto sui
registri dello stato civile del Comune e purché il matrimonio sia preceduto
dalle pubblicazioni (cioè dalla affissione in Comune delle generalità degli
sposi).
Tra
le principali cause di annullabilità del matrimonio civile vi sono:
● Incapacità
di agire: interdizione, età inferiore ai diciotto anni (ma il Tribunale può
concedere l'autorizzazione a sposarsi a 16 anni), stato di incapacità naturale
● Vincoli
di parentela: è vietato ad es. il matrimonio tra fratelli e sorelle
● Delitto commesso o tentato da uno degli
sposi ai danni del coniuge dell'altro.
● Errore, dolo o violenza
● Simulazione di matrimonio
❍ La
separazione
La
separazione personale dei coniugi non fa venir meno il vincolo matrimoniale, ma
determina la fine della convivenza, estinguendo il dovere di coabitazione.
Si
ha separazione consensuale quando i coniugi trovano spontaneamente un accordo
sulle condizioni della separazione: versamento di somme per il mantenimento
dell'altro coniuge e dei figli; assegnazione della casa familiare, affidamento
dei figli minorenni ecc.
Si
ha separazione giudiziale quando uno dei coniugi si oppone alla separazione o
quando i coniugi non si trovano d'accordo sulle condizioni della separazione.
La separazione e le sue condizioni sono stabilite allora con una sentenza del
giudice.
❍ Il
divorzio
Il
divorzio è lo scioglimento del vincolo matrimoniale che trova la
giustificazione in fatti verificatisi dopo la celebrazione del matrimonio, tra
cui:
● Separazione legale che perdura da tre anni
● Uno
dei coniugi è stato condannato a pene detentive particolarmente gravi
In
caso di accordo sulle condizioni del divorzio il Tribunale valuta se tale
accordo corrisponda all'interesse dei figli e in caso affermativo concede il
divorzio.
In
caso di disaccordo tra i coniugi o di accordo non approvato dal Tribunale sarà
il Tribunale a decidere le condizioni del divorzio (affidamento dei figli ecc.)
❍ La
comunione dei beni tra i coniugi
Se
i coniugi non dichiarano diversamente in una apposita convenzione (che possono
anche redigere dopo il matrimonio), ad essi si applica il regime della “comunione
dei beni".
Tale
regime comporta che i coniugi divengano comproprietari al 50% di tutti i beni
acquistati da ciascuno di essi dopo il matrimonio.
Non
rientrano perciò nella comunione dei beni:
● I beni posseduti prima del matrimonio
● I
redditi dell'altro coniuge (il marito non può spendere il 50% dello stipendio
della moglie).
● I
beni di uso strettamente personale (la moglie non ha diritto di comproprietà
sul rasoio bic del marito e non può usarlo per depilarsi senza permesso del
marito)
Per
quanto riguarda la moneta un coniuge non può disporre del conto in banca
dell'altro coniuge fino al momento dello scioglimento della comunione: allora
potrà pretendere il 50% delle somme.
❍ La
filiazione
Sono
figli legittimi quelli concepiti da coniugi legalmente sposati. Per “concepimento"
si intende il momento della fecondazione della cellula femminile ad opera di
uno spermatozoo che riesce ad entrarvi.
Si
presume concepito durante il matrimonio il figlio nato dopo il 180° giorno
dalla celebrazione o entro il trecentesimo giorno dalla morte del marito.
Sono
figli naturali tutti i figli non legittimi. Il figlio naturale può essere
riconosciuto (se uno o entrambi i genitori riconoscono con un atto dinanzi al
notaio o all'ufficiale dello stato civile di esserne il padre o la madre) o non
riconosciuto.
Il
figlio non riconosciuto può chiedere al giudice di essere dichiarato figlio
naturale di una determinata persona, che allora si trova obbligato nei
confronti del figlio minorenne al mantenimento e all'educazione (e acquista la
patria potestà su di lui).
❍ L'adozione
L'adozione
di figli minorenni prende il nome nel nostro ordinamento di “adozione
speciale". La procedura si svolge in tre fasi:
● Il
Tribunale per i minorenni dichiara lo "stato di adottabilità" di un
minore, se risulta che il bambino si trova in stato di abbandono morale e
materiale (es. bambino costretto a mendicare per le strade)
● Il Tribunale valuta la domanda di adozione
da parte di una coppia avente i requisiti di legge (sposati da almeno tre anni
ecc.) e concede l'affidamento preadottivo
● Trascorso un anno dall'affidamento
preadottivo con esito positivo, il Tribunale pronunzia l'adozione
Con
l'adozione il minore perde ogni rapporto con la famiglia di origine ed entra a
far parte a pieno titolo della sua nuova famiglia come figlio legittimo,
assumendo il cognome del padre.