La famiglia

 

 

 

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La famiglia e il rapporto di parentela

Il matrimonio e i suoi vizi

La separazione

Il divorzio

La comunione dei beni tra i coniugi

La filiazione

L'adozione

 

 

 

 

La famiglia e il rapporto di parentela

Il rapporto di parentela tra due soggetti può essere in linea retta (tra padre, figlio, nonno ecc.) o in linea collaterale (quando non si è parenti in linea retta: cugini, tra zii e nipoti ecc.). Il grado del rapporto si calcola risalendo lungo la linea di parentela da un soggetto fino ad arrivare all'altro soggetto, e contando tutti i passaggi. Così, ad es. se Tizio è cugino di Caio perché i loro padri, Mevio e Sempronio, sono entrambi i figli di Arcibaldo, si ha il seguente schema:

 

ARCIBALDO

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MEVIO SEMPRONIO

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TIZIO              CAIO

 

Risalendo da Tizio a Caio si hanno i passaggi:

Tizio à Mevio

Mevio à Arcibaldo

Arcibaldo à Sempronio

Sempronio à Caio.

I passaggi sono 4 e quindi Tizio e Caio sono parenti di quarto grado in linea collaterale.

Invece Tizio e Arcibaldo sono parenti in linea retta di secondo grado (un passaggio da Tizio a Mevio e un passaggio da Mevio a Arcibaldo).

Il rapporto di affinità è quello tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Esso ha lo stesso grado del rapporto che l'altro coniuge ha con l'affine. Ad es. la moglie di Tizio è affine di quarto grado in linea collaterale rispetto a Caio; la moglie di Tizio è affine in linea retta di secondo grado rispetto ad Arcibaldo; ecc.

Il rapporto che esiste tra due coniugi è chiamato "rapporto di coniugio".

La famiglia legittima è quella creata col matrimonio (coppia sposata). La famiglia di fatto è quella basata sulla pura e semplice convivenza di due persone (coppia di conviventi). La legge non stabilisce una disciplina per la famiglia di fatto, lasciando ai giudici il compito di applicare o no, caso per caso, le disposizioni stabilite per le coppie sposate.

 

Il matrimonio e i suoi vizi

Il matrimonio è un negozio giuridico bilaterale ma non è un contratto.

Infatti i diritti e i doveri più importanti nascenti dal matrimonio non hanno carattere patrimoniale, bensì personale: a) obbligo di fedeltà; b) obbligo di abitare sotto lo stesso tetto; c) obbligo di assistenza reciproca; d) obbligo di istruire ed educare i figli e in generare di collaborare nell'interesse della famiglia; ecc. Dal punto di vista patrimoniale il matrimonio obbliga a contribuire ai bisogni della famiglia.

Il matrimonio civile è quello celebrato dall'ufficiale dello stato civile (il sindaco o un funzionario da lui delegato) nella sede del Comune.

Il matrimonio concordatario è il matrimonio celebrato dinanzi ad un sacerdote nelle forme religiose richieste dalla Chiesa, che ha per lo Stato italiano gli stessi effetti del matrimonio civile, purché l'atto del parroco (il parroco durante la cerimonia fa firmare un atto scritto agli sposi) sia trascritto sui registri dello stato civile del Comune e purché il matrimonio sia preceduto dalle pubblicazioni (cioè dalla affissione in Comune delle generalità degli sposi).

Tra le principali cause di annullabilità del matrimonio civile vi sono:

  Incapacità di agire: interdizione, età inferiore ai diciotto anni (ma il Tribunale può concedere l'autorizzazione a sposarsi a 16 anni), stato di incapacità naturale

  Vincoli di parentela: è vietato ad es. il matrimonio tra fratelli e sorelle

  Delitto commesso o tentato da uno degli sposi ai danni del coniuge dell'altro.

  Errore, dolo o violenza

  Simulazione di matrimonio

 

La separazione

La separazione personale dei coniugi non fa venir meno il vincolo matrimoniale, ma determina la fine della convivenza, estinguendo il dovere di coabitazione.

Si ha separazione consensuale quando i coniugi trovano spontaneamente un accordo sulle condizioni della separazione: versamento di somme per il mantenimento dell'altro coniuge e dei figli; assegnazione della casa familiare, affidamento dei figli minorenni ecc.

Si ha separazione giudiziale quando uno dei coniugi si oppone alla separazione o quando i coniugi non si trovano d'accordo sulle condizioni della separazione. La separazione e le sue condizioni sono stabilite allora con una sentenza del giudice.

 

Il divorzio

Il divorzio è lo scioglimento del vincolo matrimoniale che trova la giustificazione in fatti verificatisi dopo la celebrazione del matrimonio, tra cui:

  Separazione legale che perdura da tre anni

  Uno dei coniugi è stato condannato a pene detentive particolarmente gravi

In caso di accordo sulle condizioni del divorzio il Tribunale valuta se tale accordo corrisponda all'interesse dei figli e in caso affermativo concede il divorzio.

In caso di disaccordo tra i coniugi o di accordo non approvato dal Tribunale sarà il Tribunale a decidere le condizioni del divorzio (affidamento dei figli ecc.)

 

La comunione dei beni tra i coniugi

Se i coniugi non dichiarano diversamente in una apposita convenzione (che possono anche redigere dopo il matrimonio), ad essi si applica il regime della comunione dei beni".

Tale regime comporta che i coniugi divengano comproprietari al 50% di tutti i beni acquistati da ciascuno di essi dopo il matrimonio.

Non rientrano perciò nella comunione dei beni:

  I beni posseduti prima del matrimonio

  I redditi dell'altro coniuge (il marito non può spendere il 50% dello stipendio della moglie).

  I beni di uso strettamente personale (la moglie non ha diritto di comproprietà sul rasoio bic del marito e non può usarlo per depilarsi senza permesso del marito)

Per quanto riguarda la moneta un coniuge non può disporre del conto in banca dell'altro coniuge fino al momento dello scioglimento della comunione: allora potrà pretendere il 50% delle somme.

 

La filiazione

Sono figli legittimi quelli concepiti da coniugi legalmente sposati. Per concepimento" si intende il momento della fecondazione della cellula femminile ad opera di uno spermatozoo che riesce ad entrarvi.

Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato dopo il 180° giorno dalla celebrazione o entro il trecentesimo giorno dalla morte del marito.

Sono figli naturali tutti i figli non legittimi. Il figlio naturale può essere riconosciuto (se uno o entrambi i genitori riconoscono con un atto dinanzi al notaio o all'ufficiale dello stato civile di esserne il padre o la madre) o non riconosciuto.

Il figlio non riconosciuto può chiedere al giudice di essere dichiarato figlio naturale di una determinata persona, che allora si trova obbligato nei confronti del figlio minorenne al mantenimento e all'educazione (e acquista la patria potestà su di lui).

 

L'adozione

L'adozione di figli minorenni prende il nome nel nostro ordinamento di adozione speciale". La procedura si svolge in tre fasi:

  Il Tribunale per i minorenni dichiara lo "stato di adottabilità" di un minore, se risulta che il bambino si trova in stato di abbandono morale e materiale (es. bambino costretto a mendicare per le strade)

  Il Tribunale valuta la domanda di adozione da parte di una coppia avente i requisiti di legge (sposati da almeno tre anni ecc.) e concede l'affidamento preadottivo

  Trascorso un anno dall'affidamento preadottivo con esito positivo, il Tribunale pronunzia l'adozione

Con l'adozione il minore perde ogni rapporto con la famiglia di origine ed entra a far parte a pieno titolo della sua nuova famiglia come figlio legittimo, assumendo il cognome del padre.