Il contratto in generale

 

 

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La nozione di negozio giuridico e la classificazione dei negozi giuridici (ripasso)

Definizione e terminologia del contratto

Contratto ad effetti reali e contratto ad effetti obbligatori

Gli atti unilaterali

La pubblicità dei fatti giuridici

I pubblici registri dei beni immobili e dei beni mobili registrati

L’autonomia contrattuale. L’integrazione del contratto.

Classificazione dei contratti

Gli elementi essenziali del contratto

L’accordo

Contratto concluso mediante proposta e accettazione

le trattative e la responsabilità precontrattuale

Il contratto preliminare

La rappresentanza

L’oggetto del contratto

La causa

La forma

La forma digitale

Gli elementi accidentali del contratto

La condizione

Il termine

Il modo o onere

I limiti dell’autonomia contrattuale: il contratto imposto

I limiti dell’autonomia contrattuale: la determinazione del contenuto del contratto imposta dalla legge

Le condizioni generali di contratto

L’interpretazione del contratto

Gli effetti del contratto tra le parti

Gli effetti del contratto nei confronti dei terzi: la promessa del fatto altrui e il contratto a favore di terzi

Gli effetti del contratto nei confronti dei terzi: la promessa del fatto di un terzo

La cessione del contratto

Il contratto per persona da nominare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


La nozione di negozio giuridico e la classificazione dei negozi giuridici (ripasso)

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  Il negozio giuridico può essere definito come quella manifestazione di volontà proveniente da uno o più soggetti e diretta a costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici.

  La nozione di “parte” di un negozio giuridico va distinta da quella di “soggetto”. Le “parti” di un negozio sono tante quanti sono gli interessi contrapposti; ad una parte possono corrispondere più soggetti, se questi nel negozio hanno gli stessi interessi.

Ad esempio, in un contratto con cui tre fratelli vendono il terreno di loro proprietà a due coniugi abbiamo cinque soggetti ma solo due parti, perché gli interessi contrapposti sono quelli del venditore e del compratore.

Invece, in un contratto di società tra cinque persone abbiamo cinque soggetti e cinque parti, perché gli interessi dei soci, sebbene in larga misura comuni, sono però in una certa misura contrapposti, in quanto il vantaggio di un socio è incompatibile col vantaggio di un altro socio (avere la percentuale più alta dei profitti; essere esonerato dalla responsabilità per debiti; decidere le attività dell’impresa secondo i propri interessi ecc.)

  A seconda che la manifestazione di volontà provenga da una ovvero due o più parti, si parla rispettivamente di negozio giuridico:

Unilaterale (es. il testamento)

Bilaterale (es. il matrimonio o il contratto stipulato tra due soggetti)

Plurilaterale (es. un contratto di società con tre soci)

  Per quanto riguarda gli effetti, i negozi giuridici si distinguono in:

  Patrimoniali se sono diretti a costituire modificare o estinguere rapporti giuridici patrimoniali (valutabili cioè in denaro)

  Non patrimoniali se sono diretti a costituire modificare o estinguere rapporti giuridici non patrimoniali

Un esempio di negozio giuridico non patrimoniale è il matrimonio, da cui sorgono obblighi di natura non patrimoniale (di coabitazione, di reciproca assistenza e fedeltà ecc.)

Si distinguono inoltre:

·    Negozi giuridici onerosi, nei quali  tutti i soggetti che vi partecipano si accollano un certo sacrificio economico per ottenere un corrispondente vantaggio (si pensi alla compravendita, in cui l’acquirente acquista la proprietà di un bene, ma paga i prezzo e il venditore riceve il pagamento del prezzo, ma perde la proprietà del bene venduto)

·    Negozi giuridici gratuiti o a titolo gratuito, in cui solo un soggetto subisce una perdita economica e l’altro (o gli altri) ricevono un beneficio, senza corrispettivo (si pensi per esempio alla donazione)

  Si distinguono inoltre:

Negozi “mortis causa” (o “a causa di morte”)

Negozi “inter vivos” ( o “tra vivi”)

a seconda che gli effetti debbano prodursi solo dopo la morte di un soggetto o prima della stessa.

Un diritto o un’altra situazione giuridica si dice patrimoniale se ha ad oggetto un bene o un comportamento valutabile economicamente, cioè un comportamento che normalmente può essere acquistato e venduto, che viene considerato dalla coscienza sociale una “merce” vendibile. Così, il proprio lavoro è considerato una “merce” vendibile; persino le proprie prestazioni di strip-tease vengono considerate vendibili, ma non i propri favori sessuali o la fedeltà coniugale.

Sono diritti patrimoniali:

·    I diritti reali

·    I diritti di obbligazione

·    I diritti di sfruttamento economico delle opere dell’ingegno

·    Altri diritti minori, come ad es. il diritto di opzione sulle azioni di una Spa

Tra i principali diritti non patrimoniali abbiamo:

·    I diritti della persona

·    I diritti di natura non patrimoniale nascenti dal matrimonio

·    I diritti dell’autore dell’opera dell’ingegno a vedersi riconoscere la paternità di quanto creato, a ritirare l’opera dal commercio e ad opporsi alle sue modificazioni

 

 

Definizione e terminologia del contratto

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  Il contratto è definito dal Codice come l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale

  E’ molto importante stabilire se un accordo è un contratto o no, perché le norme dettate dal codice per i contratti si applicano solo ai contratti e – in quanto applicabili – agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale, ma non ad esempio agli atti del diritto di famiglia.

  Il contratto fa parte della categoria generale dei negozi giuridici, ed è precisamente un negozio giuridico a) bilaterale o plurilaterale; b) patrimoniale; c) inter vivos

  Il contratto può far nascere, modificare, estinguere obbligazioni, diritti reali, diritti di sfruttamento economico delle opere dell’ingegno.

  “Perfezionamento”, “stipulazione”, “conclusione” del contratto significa “firma, conclusione del contratto”. Il contratto si perfeziona quando le parti hanno manifestato la loro volontà nelle forme previste dalla legge (con la parola, per iscritto ecc.)

Sono terzi tutti quei soggetti che sono rimasti estranei alla stipulazione del contratto e non hanno pertanto manifestato alcuna volontà in merito allo stesso.

 

 

Contratto ad effetti reali e contratto ad effetti obbligatori

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Il contratto che crea anche diritti reali è detto “contratto ad effetti reali” (es. compravendita)

Il contratto che crea solo diritti di obbligazione è detto “contratto ad effetti obbligatori”

La distinzione tra effetti reali e obbligatori è importante, poiché col diritto di proprietà si trasferisce il rischio della distruzione della cosa: essa diviene subito proprietà del compratore, e se va in seguito distrutta il venditore non è obbligato a fornirne un’altra.

Ad esempio, Caio acquista da Tizio diversi libri (contratto normalmente ad effetti reali) e gli dice che, non avendo in quel momento l’auto per trasportarli, verrà a ritirarli in seguito. Prima che Caio possa ritirare i libri un incendio, dovuto ad un fulmine, li distrugge presso la libreria di Tizio. Poiché un contratto ad effetti reali trasferisce immediatamente la proprietà della cosa, il libro è giuridicamente di Caio, e Tizio non dovrà procurargliene un’altra copia.

Se invece Caio stipula con Tizio un contratto per l’acquisto di tre casse di mele e queste vanno distrutte prima che avvenga la consegna, le mele non sono ancora proprietà di Caio, e pertanto Tizio dovrà procurargliene altre tre casse.

Normalmente i contratti che trasferiscono diritti su beni (es. di proprietà) sono ad effetti reali. Con i contratti ad effetti reali il diritto di proprietà sulla cosa viene trasferito al momento del perfezionamento del contratto. Esistono tuttavia importanti eccezioni, in cui il trasferimento del diritto sulla cosa avviene in un momento successivo, tra cui:

  Contratti aventi ad oggetto cose generiche

In questo caso la proprietà e gli altri diritti si trasmettono solo con l’atto chiamato “individuazione” (vedi più avanti)

  Contratti riguardanti cose future

La proprietà e gli altri diritti si trasmettono nel momento in cui la cosa viene ad esistenza (es. si produce il frutto o la spiga)

  Contratti che per volontà delle parti hanno effetto in un momento successivo

Ad esempio, un contratto preliminare, con cui Tizio si obbliga ad acquistare l’appartamento di Caio stipulando con lui il contratto nel termine di tre mesi; un contratto di vendita a rate, in cui il venditore mantiene la proprietà della cosa, e quindi la possibilità di riprenderla, fino a che non sia stata pagata l’ultima rata)

La individuazione è l’atto con cui passa la proprietà delle cose generiche: “Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, la proprietà si trasmette con l’individuazione fatta d’accordo dalle parti o nei modi da esse stabiliti. Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo a un altro l’individuazione è fatta anche mediante la consegna al vettore” (art. 1378 codice civile).

L’individuazione richiede anzitutto la scelta e separazione di una quantità di oggetti determinati corrispondente a quella dovuta (ad es. in un pacco o in ceste separate col nome del creditore nel magazzino del debitore), ma questo non è sufficiente.

Costituiscono vera individuazione:

  L’individuazione fatta secondo i modi stabiliti dalle parti nel contratto o successivamente

  L’individuazione fatta d’accordo tra le parti, cioè in pratica con le parti entrambe presenti

  L’individuazione nel momento in cui il bene esce dalla sfera giuridica del debitore. Tra i casi più frequenti abbiamo:

Caso del bene consegnato al vettore perché lo consegni al creditore o affidato a un terzo (ad es. ad un depositario che lo custodirà in attesa che il creditore venga a prenderlo).

Caso della consegna della cosa al creditore. Se la cosa viene consegnata dal fattorino, che fa parte della ditta, la individuazione non avviene nel momento in cui il fattorino riceve in consegna il bene (perché questo non è ancora uscito dalla sfera giuridica del debitore) ma nel momento in cui lo riceve il creditore.

 

 

Gli atti unilaterali

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  Il contratto, che è l’accordo di due o più parti, si distingue dall’atto unilaterale, che è una dichiarazione di volontà di una sola parte, produttiva di effetti giuridici

  Esistono atti unilaterali a contenuto patrimoniale (es. procura con cui si autorizza un rappresentante ad agire a nostro nome) e atti che non hanno un contenuto patrimoniale (es. riconoscimento del figlio naturale da parte del genitore)

  Gli atti unilaterali recettizi sono diretti a una persona determinata e producono i loro effetti dal momento in cui giungono a conoscenza del destinatario.

Sono detti invece non recettizi quando non sono diretti ad alcuna persona determinata, bensì alla generalità dei terzi.

  Tra gli atti unilaterali aventi contenuto patrimoniale  è importante distinguere quelli che hanno l’effetto di modificare in senso anche sfavorevole il patrimonio altrui e quelli che riguardano solo il patrimonio di chi li compie

Esempi di atti che hanno l’effetto di modificare il patrimonio altrui sono il recesso da un contratto, da un’associazione o da una società (nei casi in cui è ammesso); il voto del partecipante ad una assemblea di condominio o di società; la dichiarazione di voler riscattare la cosa venduta nelle vendite con patto di riscatto.

Esempi di atti che non modificano diritti altrui sono la procura; l’accettazione dell’eredità (dichiarazione con la quale la persona nominata erede nel testamento o dalla legge accetta l’eredità), l’abbandono di una cosa mobile con l’intenzione di spogliarsi della proprietà di essa.

  Gli atti unilaterali che hanno l’effetto di modificare in senso anche sfavorevole il patrimonio altrui sono espressione di un potere di chi li compie, al quale corrisponde una soggezione di chi li subisce: un potere e una soggezione che esistono solo se sono previsti dalla legge oppure se sono previsti da un contratto preesistente, stipulato tra la persona che esercita il potere e quella che vi è assoggettata (come ad es. la dichiarazione di voler riscattare la cosa venduta, cioè di riprenderne la proprietà restituendone il prezzo ricevuto).

Gli atti unilaterali che riguardano solo il patrimonio di chi li compie non incontrano invece tali limiti.

  Gli atti unilaterali tra vivi e aventi contento patrimoniale sono regolati dalle stesse norme che il codice detta per i contratti, con la sola esclusione di quelle che implicano la bilateralità, cioè appunto la presenza di due parti. Gli altri atti unilaterali, invece, sono regolati da norme diverse specificamente dettate dal codice per ciascuno di essi.

 

 

La pubblicità dei fatti giuridici

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  L’ordinamento ha previsto dei mezzi per rendere conoscibile ai terzi l’esistenza di alcuni fatti, di situazioni giuridicamente rilevanti, oppure il contenuto di negozi e sentenze (cosiddetta pubblicità dei fatti giuridici).

Uno strumento importante di pubblicità sono i pubblici registri. Nel nostro ordinamento esistono numerosi pubblici registri, tra cui:

  Pubblico registro navale, pubblico registro automobilistico, pubblico registro aeronautico

  Registro delle imprese, dove sono annotati atti e vicende degli imprenditori individuali e delle società

  Registri per gli atti relativi al diritto di autore e di inventore e per la protezione del marchio

  Registri immobiliari

  Registri dello stato civile (di cittadinanza, nascita, matrimonio, morte), attraverso i quali si conosce in qualunque momento la situazione di una persona.

  Registro delle persone giuridiche, dove sono annotate le vicende relative a associazioni e fondazioni dotate di personalità giuridica.

  Ciò che è stato trascritto in pubblici registri si presume conosciuto da tutti (presunzione assoluta, che non ammette prova contraria), mentre ciò che non è stato trascritto si presume ignorato e non è opponibile ai terzi, a meno che non si provi che questi ne erano a conoscenza (presunzione relativa, che ammette prova contraria).

Tra i vari tipi di pubblicità è molto importante quella con cui lordinamento giuridico rende nota la proprietà o il diritto reale sui beni o la titolarità di un diritto (es. di credito). Essa è ottenuta in vari modi:

Per i beni mobili, alle esigenze di tale pubblicità si provvede mediante il possesso: il cambiamento di possesso mette in grado i terzi di concludere che è stata trasferita la proprietà (pubblicità di fatto).

Per la cessione di credito c’è il sistema della notificazione della cessione al debitore da parte del cessionario.

Per i titoli di credito il possesso del titolo mette in grado i terzi di capire chi è il titolare del diritto di credito incorporato.

Agli immobili e ai beni mobili registrati si applica invece il regime della trascrizione in pubblici registri dei fatti giuridici.

 

 

I pubblici registri dei beni immobili e dei beni mobili registrati

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Parleremo qui dei pubblici registri con cui l’ordinamento rende nota la proprietà o i diritti reali su particolari tipi di beni:

  Pubblici registri dei beni immobili

Pubblici registri dei beni mobili registrati (navi, aerei, auto)

L’art. 2643 c.c. stabilisce l’obbligo della trascrizione praticamente per tutti gli atti che possono trasferire diritti reali, tra cui:

  I contratti che trasferiscono  la proprietà di beni immobili o mobili registrati

  I contratti che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono altri diritti reali su beni immobili o mobili registrati

  I contratti di società e locazione ultranovennale che abbiano ad oggetto beni immobili

  Atti ereditari (eredità, legati) che comportano la modificazione della proprietà di beni immobili

  Per ottenere la trascrizione un contratto deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

  Per il principio di continuità delle trascrizioni, la trascrizione da parte di Tizio di un atto che gli fa acquistare la proprietà da Caio non ha effetto se non risulti trascritto in precedenza un atto con cui Caio ha acquistato la proprietà da Sempronio e così via all’indietro.

  Chi ha trascritto per primo ha la preferenza assoluta rispetto ad eventuali pretese o diritti di altri aventi causa dallo stesso soggetto, quando tali diritti siano incompatibili (ad esempio derivano da due contratti di vendita dello stesso bene da parte dello stesso venditore) o diminuiscano il suo acquisto (es. un contratto con cui si costituisce una servitù di passaggio sul bene).

In altre parole, se c’è un atto con cui una persona ha concesso un diritto ad un soggetto e, successivamente o anteriormente, un atto con cui la stessa persona ha concesso lo stesso diritto ad altro soggetto o ha concesso un diritto che limiti il precedente (es. servitù), prevale l’atto trascritto per primo anziché quello concluso per primo.

 

 

L’autonomia contrattuale. L’integrazione del contratto.

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  Il contratto costituisce la principale forma di manifestazione dell’autonomia privata: quando non c’è contrasto con l’interesse pubblico l’ordinamento lascia liberi i privati di darsi delle regole stabilite da loro per mezzo di negozi giuridici.

La legge si limita a stabilire delle norme che limitano l’autonomia dei privati nel creare regole ad es. riguardo una compravendita, un contratto di lavoro etc.

La libertà sarà più o meno ampia: sarà ad esempio molto limitata nel matrimonio, perché la tutela degli interessi della collettività impone che i coniugi non possano contrarre matrimonio “diverso da quello stabilito dalla legge” (es. matrimonio a termine o sotto condizione) o stabiliscano, riguardo la cura dei figli, principi diversi da quelli del Codice civile.

  Si parla di “autonomia contrattuale” per indicare la autonomia privata consistente nella possibilità di decidere liberamente:

  Se concludere un contratto oppure no

  Con chi concluderlo

  Quale contenuto dare all’accordo. Questo vuol dire a sua volta possibilità di:

  Creare contratti diversi da quelli disciplinati dal codice, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.

I contratti diversi da quelli regolati espressamente dalla legge si dicono contratti atipici. Essi possono essere anche la combinazione di due o più contratti tipici. Così, il contratto di posteggio è la combinazione del contratto di locazione e di quello di deposito; il contratto di pensione alberghiera è la combinazione del contratto di locazione e di quello di somministrazione. Ma possono essere del tutto nuovi: es. il contratto di leasing.

Non sarà meritevole di tutela  il contratto con cui mi obbligo con il signor Rossi a salutarlo tutte le volte che lo incontro, mentre sarà meritevole di tutela il contratto con cui mi obbligo nei confronti del vicino a non suonare il pianoforte in determinate ore.

  Modificare le norme previste dal codice per i contratti che esso regola, sia pur nei limiti fissati da norme non modificabili (norme inderogabili o di ordine pubblico) che non possono essere violate o che stabiliscono che il contratto debba comprendere un dato contenuto.

  I contratti sono regolati da norme imperative e da norme dispositive.

Le norme imperative (o di ordine pubblico o inderogabili) sono quelle assolutamente obbligatorie. Talvolta si inseriscono “di diritto” nel contratto, al posto delle clausole mancanti o contrarie, ma il più delle volte, se la clausola del contratto è contraria alle norme imperative il contratto è nullo.

Le norme dispositive (dette anche derogabili) sono quella a cui è possibile non uniformarsi. I contraenti possono derogarvi, ma se non lo fanno diventa per loro obbligatorio attenersi a quanto le norme dispositive prevedono, come se fossero clausole che i contraenti stessi hanno inserito nel contratto.

In considerazione del fatto che le norme dispositive si applicano se le parti non hanno disposto nulla di diverso e non hanno dettato una disciplina, esse prendono anche il nome di “norme suppletive”. Si parla, a tale riguardo, di “integrazione del contratto”.

  L’art. 1374 stabilisce che il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche “a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge o, in mancanza, secondo gli usi e l’equità”.

 

 

Classificazione dei contratti

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  Si dicono contratti a prestazioni corrispettive o sinallagmatici quei contratti in cui è imposto un sacrificio patrimoniale a carico di entrambe le parti (es. compravendita, permuta, locazione, appalto, trasporto). In essi le due prestazioni sono interdipendenti: se una diventa impossibile o non viene effettuata cessa l’obbligo di effettuare l’altra; se una può essere eseguita solo parzialmente si ridimensiona anche l’altra.

A essi si contrappongono quelli con obbligazionI a carico di una sola parte o unilaterali, in cui il sacrificio patrimoniale è sopportato da una sola di esse (es. comodato, fideiussione). La legge stabilisce, riguardo il contratto con obbligazioni del solo proponente, che la proposta diventa irrevocabile non appena giunge a conoscenza del destinatario, e che il silenzio del destinatario va inteso come accettazione.

  Con riguardo al contenuto i contratti si dividono fra quelli che corrispondono a un tipo disciplinato dalla legge (contratti tipici o nominati) (es. locazione, mandato, donazione) e quelli il cui contenuto è stabilito dalla sola volontà delle parti (contratti atipici o innominati) (es. leasing, franchising, factoring).

Si possono avere contratti atipici completamente differenti del codice civile e contratti atipici che risultano dalla combinazione di due o più contratti tipici (contratti atipici misti). Essi sono regolati dalle norme generali sui contratti e da spezzoni di disciplina dei contratti tipici che presentano caratteristiche uguali a quelle del contratto atipico.

  Con riguardo alla forma si distinguono i contratti a forma libera da quelli a forma vincolata, a seconda che per la loro validità sia richiesto o meno il rispetto di determinate forme. Ad es. il contratto di compravendita è a forma libera tranne che se ha per oggetto i beni immobili, nel qual caso è richiesta la forma scritta a pena di nullità.

  Il contratto che produce anche diritti reali è detto “ad effetti reali” (es. compravendita)

Il contratto che produce solo obbligazioni è detto “ad effetti obbligatori” (es. contratto preliminare, con cui due parti si impegnano alla futura compravendita di un immobile: esso produce solo la nascita dell’obbligo delle parti di stipulare il contratto definitivo ma non il trasferimento di proprietà).

  Contratti consensuali sono quelli che si perfezionano sulla base del semplice consenso, senza che sia necessaria la consegna del bene.

Contratti reali (da non confondere con quelli ad effetti reali) sono quelli per la cui perfezione è necessaria, oltre al consenso, anche la consegna materiale della cosa (es. mutuo, comodato).

  I contratti ad esecuzione istantanea

Sono quelli che hanno effetto all’istante del consenso ed esauriscono in tale istante i loro effetti principali (es. compravendita che trasferisce immediatamente la proprietà)

  Contratti ad esecuzione non istantanea

  Contratti di durata

    Contratti ad esecuzione continuata

Sono quelli che producono effetti lungo tutto un arco di tempo, obbligando le parti a un fare (es. somministrazione di energia elettrica) o lasciar fare (es. lasciare il proprio appartamento a disposizione del locatario) continuato nel tempo. Nel contratto a prestazione continuata la prestazione non ha utilità se non dura nel tempo, in quanto soddisfa bisogni durevoli.

    Contratti ad esecuzione periodica

Sono quelli che producono effetti lungo tutto un arco di tempo, obbligando le parti a prestazioni periodiche (es. pasticceria che ogni giorno rifornisce di paste il bar di un albergo)

  Contratti ad esecuzione differita

Sono quelli che producono i loro effetti in un momento successivo alla conclusione (una o entrambe le prestazioni devono essere eseguite dopo un certo tempo dalla conclusione del contratto).

    I contratti aleatori sono quelli in cui una delle due prestazioni è rimessa all’alea, cioè alla sorte (es. contratto di assicurazione, di mutuo ad interesse indicizzato, di acquisto di una partita di frutta che deve ancora maturare etc.).

I contratti non aleatori si dicono commutativi.

    Nei contratti a titolo oneroso ciascuna parte deve sopportare un onere, cioè un sacrificio, se vuole avere un corrispondente vantaggio.

I contratti a titolo gratuito sono quelli nei quali una parte consegue un vantaggio patrimoniale senza sopportare un corrispondente sacrificio (es. la donazione; possono essere a titolo gratuito il mutuo, il trasporto, il mandato, il deposito).

    Con i contratti associativi le parti conferiscono beni o servizi per il raggiungimento di uno scopo comune: costituire una società commerciale, una associazione, un consorzio tra produttori ecc. Gli interessi delle parti non sono pertanto contrapposti, come nei contratti sinallagmatici (ad es. nella compravendita gli interessi di compratore e venditore sono opposti), ma sono comuni (ad es. nella società gli interessi dei soci sono gli stessi).

 

 

Gli elementi essenziali del contratto

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    Gli elementi o requisiti essenziali del contratto sono:

Accordo o consenso

Oggetto

Causa

Forma quando è prescritta dalla legge

 

 

L’accordo

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    L’accordo è l’incontro tra le manifestazioni di volontà delle parti. Esso consiste in una dichiarazione o manifestazione di volontà, o meglio in due dichiarazioni conformi (cioè identiche) di volontà.

 

 

Contratto concluso mediante proposta e accettazione

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    Il contratto può essere concluso in modo simultaneo (ad es. le parti si recano da un notaio e concludono di fronte a lui una compravendita) oppure attraverso lo scambio, distanziato nel tempo, di proposta e accettazione.

    La proposta è la dichiarazione di volontà proveniente dal soggetto che prende l’iniziativa di concludere un certo contratto. Essa deve contenere in sé tutte le indicazioni necessarie per determinare l’oggetto del contratto, cioè gli effetti reali e/o le obbligazioni principali che sorgeranno a carico e a vantaggio di entrambe le parti.

    La proposta può essere revocata (cioè ritirata) fino al momento in cui il contratto è concluso.

    Se la persona a cui la proposta è indirizzata intende accettare, dovrà far pervenire al proponente la propria accettazione. Questa è la manifestazione di volontà che il destinatario della proposta rivolge a sua volta al proponente.

Essa deve essere in tutto conforme alla proposta, nel senso che non può fare a quest’ultima alcuna modifica. Se vi sono modifiche non si può parlare di incontro tra le manifestazioni di volontà e quindi di accordo.

    Il contratto si conclude quando il proponente viene a conoscenza dell’accettazione espressa dall’altra parte. Tuttavia la legge stabilisce che tanto la proposta che l’accettazione si reputino conosciute dal destinatario nel momento in cui esse pervengono al suo indirizzo. Il destinatario può però sempre dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di avere notizia di quel certo atto.

L’accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario, secondo la natura dell’affare o secondo gli usi.

    L’offerta al pubblico è una proposta non rivolta ad una persona determinata ma a una generalità di persone, cosicché chiunque può esprimere la propria accettazione (es. cartelli di offerte affissi da una agenzia viaggi). E’ vincolante per il proponente solo se contiene gli estremi essenziali del contratto che si propone (cioè i dati essenziali dell’accordo); altrimenti è un semplice invito a proporre. L’offerta al pubblico vale come proposta salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi. Ad esempio possiamo essere invitati a tornare con abiti più adatti dal direttore di un ristorante elegante che affigge all’esterno il proprio menu. Può essere revocata in ogni momento, purché il contratto non sia stato ancora concluso.

    Il decreto legislativo 15.01.1992 n° 185 stabilisce che, nel caso di contratti stipulati fuori dei locali commerciali, il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza dover specificare i motivi del ripensamento, entro dieci giorni lavorativi da quando riceve la merce, in caso di fornitura di servizi il periodo di ripensamento parte dal giorno della conclusione del contratto. Il termine di dieci giorni sale a tre mesi se il consumatore non ha preventivamente ricevuto informazioni complete e chiare sul bene venduta o sul servizio offerto. Il recesso va esercitato con l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento alla sede di venditore. Esercitando il diritto di recesso il consumatore deve restituire la merce secondo le modalità stabilite nel contratto.

    Il proponente si può impegnare a mantenere ferma la proposta per un certo tempo (proposta irrevocabile)

Quando tale vincolo sorge non dall’impegno unilaterale del proponente ma da un accordo tra due parti, si parla di patto di opzione o semplicemente di “opzione”.

    La legge prevede che in casi particolari il contratto si possa concludere anche in maniera diversa dallo scambio di proposta e accettazione. L’art. 1327 c.c. stabilisce che se per effetto della volontà del proponente, ovvero per la natura dell’affare o secondo gli usi, la prestazione si deve eseguire senza una preventiva risposta, il contratto si considera concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione.

    Il diritto di prelazione è il diritto di essere preferiti ad altri, a parità di condizioni, nella eventuale conclusione di un futuro contratto.

Tale diritto può derivare dalla legge (prelazione legale) oppure da un accordo tra le parti (prelazione volontaria). Ad es. la legge stabilisce che chi voglia vendere un immobile urbano locato per uso non abitativo debba prima offrirlo, a parità di condizioni, al conduttore.

 

 

Le trattative e la responsabilità precontrattuale

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    Con il termine di “trattative” si indica quell’attività che normalmente  precede la conclusione di un contratto e tramite la quale le parti tentano di raggiungere un accordo.

  Il codice stabilisce che le parti, durante le trattative devono comportarsi secondo buonafede (cioè conformemente ai principi di correttezza e di lealtà). La parte che ha agito in malafede deve risarcire all’altra i danni causati all’altra (responsabilità precontrattuale), cioè le spese che è stato indotto a fare confidando nella stipulazione del contratto (es. acquisto di tappezzeria per l’appartamento oggetto della trattativa di acquisto).

    Costituiscono in particolare comportamenti di malafede:

    Il recesso (cioè il ritirarsi) senza giusta causa dalle trattative quando queste sono giunte ad uno stato così avanzato da indurre l’altra parte a fare affidamento sulla conclusione del contratto

    La mancata comunicazione all’altra parte di fatti da questa non conosciuti né conoscibili e che avrebbero potuto indurla a cambiare i termini dell’accordo o a rinunciare all’accordo.

    Al principio di buonafede il legislatore fa ricorso per regolare:

    L’interpretazione del contratto

    L’esecuzione del contratto

    La pendenza della condizione

    L’eccezione di inadempimento

    Le trattative del contratto

 

 

Il contratto preliminare

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    Il contratto preliminare è l’accordo in forza del quale le parti si impegnano a concludere un futuro contratto, detto definitivo. Il contratto preliminare, a differenza del definitivo, produce solo effetti obbligatori: si limita a obbligare i contraenti a concludere un altro contratto, detto, appunto, definitivo, che a sua volta produrrà gli effetti (reali o obbligatori) suoi propri.

    Il contratto preliminare è un contratto ad esecuzione differita, e pertanto gli si possono applicare le norme sulla eccessiva onerosità sopravvenuta nel caso che il prezzo del bene da acquistare sia divenuto sproporzionato (troppo alto o troppo basso) rispetto al valore di mercato del bene al momento della stipulazione del definitivo.

    Il preliminare va stipulato nella stessa forma richiesta dalla legge per il contratto definitivo (es. se il contratto definitivo è la compravendita di un immobile il preliminare andrà stipulato in forma scritta).

    Se il bene oggetto del contratto preliminare andasse distrutto prima della stipulazione del definitivo il venditore non potrebbe pretenderne il prezzo e potrebbe essere anzi costretto a pagare i danni alla controparte se la distruzione deriva da sua colpa.

    Se una delle parti che ha concluso il preliminare si rifiuti di stipulare il contratto definitivo l’altra parte può chiedere al giudice di emettere una sentenza che produca gli stessi effetti del contratto non concluso.

    La trascrizione nei pubblici registri del contratto preliminare che ha ad oggetto un contratto definitivo di trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o mobili registrati consente al promissario acquirente di prevalere su tutti coloro cui il promittente venditore dovesse eventualmente vendere con contratto definitivo il medesimo bene. E’ però necessario che il contratto definitivo sia stipulato entro un certo termine dalla data fissata nel preliminare o dalla data della trascrizione.

    Nel contratto preliminare l’obbligo di contrarre può essere previsto anche per una sola parte (preliminare unilaterale). Di conseguenza la stipulazione del contratto definitivo dipenderà dalla volontà della parte che aveva conservato la libertà di contrarre, perché solo l’altra parte ha l’obbligo di prestare il consenso.

 

 

La rappresentanza

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  Un contratto può essere concluso da un soggetto (es. Tizio) in nome e per conto di un altro soggetto o solo per conto di un altro soggetto (es. Caio). Nel primo caso Tizio contratta in nome di Caio o, come si dice, “ne spende il nome”: dichiara cioè di stare contrattando in nome di Caio e che gli effetti del contratto non riguardano lui. Nel secondo caso (contratto solo per conto ma non in nome) Tizio contratta a proprio nome (es. acquista a proprio nome un appartamento per poi trasferirlo a Caio) ma per interesse di Caio. Quando un contratto è concluso in nome e per conto di un altro soggetto si ha la rappresentanza.

    La rappresentanza è quel fenomeno in forza del quale un soggetto, detto rappresentante, conclude un contratto a nome e per conto di un altro, detto rappresentato: il rappresentante forma e dichiara la volontà negoziale, mentre gli effetti del contratto si producono direttamente in capo al rappresentato.

    Si parla di rappresentanza legale in tutte quelle situazioni in cui l’intervento di un rappresentante è imposto dalla legge (es. genitori rappresentanti legali dei figli minori; tutore rappresentante dell’interdetto)

Si parla invece di rappresentanza volontaria quando un soggetto (detto rappresentato) conferisce per propria libera scelta a un altro (detto rappresentante) il potere di compiere a nome e per conto suo un dato contratto (o negozio) ovvero tutta una serie determinata o indeterminata di contratti o di negozi.

Nella rappresentanza legale il potere è conferito direttamente dalla legge, mentre in quella volontaria è attribuito dal rappresentato al rappresentante mediante un negozio giuridico (manifestazione di volontà) unilaterale chiamato procura.

    La forma della procura deve corrispondere a quella richiesta per la validità dell’atto che si vuole compiere (es. occorre la procura scritta per una compravendita immobiliare).

    La procura può essere generale (autorizza a trattare tutti gli affari del rappresentato o tutti gli affari di un certo tipo) o speciale (autorizza a trattare un singolo determinato affare.

    La procura si estingue per le seguenti cause:

Scadenza del termine (se era stato stabilito un termine)

Compimento dell’affare da parte del rappresentante

Morte, interdizione, inabilitazione del rappresentante o del rappresentato

Revoca della procura

Estinzione del rapporto di base

Rinuncia del rappresentante

Quando la rappresentanza cessa il rappresentante dovrà restituire la procura al rappresentato.

    La revoca della procura è possibile unicamente se è stata conferita nell’interesse del solo rappresentato. La procura è invece irrevocabile (cioè non  revocabile da parte del solo rappresentato) se è stata data nell’interesse anche del rappresentante o di terzi (es. caso di un debitore che ha concesso al creditore la procura per vendere alcuni suoi beni a pagamento del suo debito).

    La modificazione o la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza, esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto. Il terzo ha comunque l’onere di chiedere al rappresentante di mostrargli la procura, quindi non può pretendere di ignorare ciò che è contenuto nella procura, tranne che nel caso che il rappresentante gli abbia mostrato una procura scaduta o falsa.

    Il rappresentato, nel conferire la procura al rappresentante, ne determina normalmente i poteri. Può a volte accadere che il rappresentante vada oltre i poteri che gli sono stati conferiti (eccesso di potere rappresentativo). Quando un contratto è stipulato da un rappresentante che va oltre i poteri conferitigli o da un soggetto che non ha alcun potere di rappresentanza si parla di “falsus procurator” (falso rappresentante). Il contratto concluso dal falsus procurator è inefficace (cioè non produce effetti). Chi è stato falsamente rappresentato o rappresentato in eccesso dal falsus procurator può ratificare il contratto concluso a suo nome e in tal caso il contratto è sanato con efficacia retroattiva e produrrà i suoi effetti come se fosse stato stipulato da un rappresentante dotato di rappresentanza. La ratifica ha effetto retroattivo (cioè la legge riconosce la validità del contratto come se sin dall’inizio esso sia stato concluso con pieno potere), ma sono salvi i diritti dei terzi (art. 1399 codice civile). Il falsus procurator e l’altro contraente possono sciogliersi dal contratto prima della ratifica, ma l’altro contraente, da solo, non può opporsi ad essa.

I terzi non acquistano, contrattando col falsus procurator, alcun diritto nei confronti del rappresentato, neanche se sono in buonafede (cioè se pensano di stare validamente contrattando).

Nel caso che non vi sia ratifica il falsus procurator sarà responsabile dei danni verso il terzo in buonafede con cui ha contrattato.

    Si ha conflitto di interessi o abuso di potere rappresentativo quando il rappresentante ricava dall’affare un vantaggio personale non consentito dal rappresentato e (potenzialmente) a scapito di quest’ultimo (es. il rappresentante incaricato di vendere un immobile del rappresentato lo vende, ad un prezzo più basso del suo valore di mercato, alla propria moglie).

In caso di conflitto di interessi il contratto è annullabile, ma solo se la situazione di conflitto era conosciuta o conoscibile dal terzo usando l’ordinaria accortezza. L’azione di annullamento può essere proposta esclusivamente dal rappresentato.

Un caso in cui il conflitto di interessi è escluso si ha quando il contenuto del contratto è già stato determinato nella procura. In questo caso il rappresentante può anche contrattare con se stesso senza cadere in conflitto di interessi.

    Normalmente il rappresentante nella rappresentanza volontaria, se non è un parente o un amico, agisce in base ad un contratto di:

Lavoro subordinato (es. il commesso)

Agenzia

Mandato

    Il mandato è il contratto con il quale una parte, detta mandatario, generalmente dietro compenso, si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra parte (detta mandatario).

Si può avere il mandato con rappresentanza, in cui il mandatario, dotato di procura, dichiara di contrattare per altri e obblighi e diritti del contratto sono direttamente assunti dal rappresentato (si dice che agisce in nome e per conto, cioè nell’interesse, del mandante) e mandato senza rappresentanza, in cui il mandatario contratta in nome proprio (si dice che agisce in nome proprio ma per conto del mandante). In questo caso egli assume personalmente i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto e li trasferirà poi, con un separato negozio giuridico, al mandante.

    Normalmente, se si estingue il rapporto di base (lavoro subordinato, agenzia, mandato), la procura non può sopravvivere.

    Dal momento che il contratto è concluso dal rappresentante sono rilevanti i suoi stati soggettivi (buona o mala fede; conoscenza o ignoranza di circostanze importanti; errore, dolo, violenza), non quelli del rappresentato; sono invece rilevanti gli stati soggettivi del rappresentato se hanno a oggetto aspetti del contratto da lui già predeterminati. Se però il rappresentato sfrutta questa regola (rilevanza degli stati mentali del rappresentante) a scopi fraudolenti (ad es. un rappresentato in mala fede utilizza l’ignoranza del rappresentato per ottenere l’acquisto del possesso in buona fede) allora si guarda agli stati soggettivi del rappresentato.

 

L’oggetto del contratto

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    L’oggetto del contratto è la prestazione che una parte si obbliga a eseguire in favore dell’altra oppure il bene o il diritto (reale o di credito) che viene trasferito da una parte all’altra.

  Talvolta, nella terminologia del codice civile, per “oggetto” si intende la causa, cioè l’operazione compiuta dal contratto. Così l’art. 1470 stabilisce che “La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo”.

    L’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.

Si distingue una impossibilità materiale (es. della prestazione di levitare con la pura forza del pensiero) e una impossibilità giuridica (ad es. non è possibile vendere beni del demanio pubblico, come il Colosseo).

    Il codice non stabilisce il requisito che l’oggetto sia già esistente: possono essere oggetto di contratto anche cose future (es. possono essere acquistati prodotti agricoli prima della loro produzione, case ancora da costruire ecc.). Se la cosa non viene ad esistenza la vendita è nulla, tranne che le parti non avessero voluto concludere un contratto aleatorio (cioè basato sul rischio).

 

 

La causa

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    La causa del contratto è lo scopo immediato che tutti coloro che stipulano un dato tipo di contratto vogliono conseguire. Tale scopo appare quindi sempre oggettivo e uguale in relazione a ciascun tipo di contratto.

In pratica la causa è l’insieme degli effetti giuridici principali, l’operazione giuridica che il contratto compie.

Così, il codice definisce la causa della compravendita “scambio di cosa contro prezzo”; la causa della permuta “scambio di cosa contro cosa”; la causa della locazione come “concessione in godimento di un bene dietro pagamento di una somma di denaro”, ecc.

    La causa va distinta dai motivi, che rappresentano lo scopo ulteriore, diverso da caso a caso, dei soggetti che lo stipulano, e che costituisce il movente soggettivo che li ha indotti a concluderlo.

    Si ha mancanza di causa quando uno degli effetti giuridici essenziali del contratto non può verificarsi, come nel caso in cui si pattuisse la vendita di un bene che è già di proprietà del compratore o si stipulasse una assicurazione sulla vita di un soggetto già morto. In caso di mancanza di causa il contratto è nullo.

Si dice anche che un contratto è privo di causa se la sua causa non è meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Questo caso riguarda solo i contratti atipici.

Si parla di “mancanza parziale di causa” anche quando, in un contratto a prestazioni corrispettive, il valore di una prestazione è molto superiore al valore dell’altra prestazione, cosicché il contratto è ingiusto.

Non è sempre chiara la distinzione tra impossibilità della causa e impossibilità dell’oggetto. Quando un contratto non può essere concluso perché è perita la cosa che ne era oggetto si parla, piuttosto che di impossibilità della causa, di impossibilità dell'oggetto.

La causa può venire a mancare successivamente alla stipulazione del contratto: sono casi tipici quello della impossibilità sopravvenuta di adempiere una delle prestazioni (es. perché la cosa è stata distrutta), lo squilibrio sopravvenuto tra le prestazioni (ad es. per svalutazione monetaria), l’inadempimento di una delle parti, che impedisce al contratto di funzionare.

    La causa è illecita quando è contraria a una norma imperativa, a un principio di ordine pubblico o alle regole del buon costume. La causa illecita rende nullo il contratto.

Le norme imperative sono quelle che non possono essere derogate dalla volontà delle parti. Esse si contrappongono alle norme dispositive, che sono appunto quelle disposizioni che i contraenti possono di comune accordo validamente escludere.

Per ordine pubblico si intende quell’insieme di norme e di principi che governano la vita sociale ed economica di un certo paese. esse si ricavano implicitamente dalla Costituzione, dai codici e dalle altre leggi ordinarie. In proposito si suole distinguere l’ordine pubblico politico (che riguarda i diritti politici e in genere i diritti fondamentali, prevalentemente non economici, dei soggetti) e l’ordine pubblico economico (che riguarda le regole più importanti dei rapporti economici).

Per buon costume si intende fare riferimento ai principi non solo della morale sessuale ma anche di quella sociale (es. essi vietano che un funzionario accetti doni per favorire un candidato in un concorso pubblico).

    Per contratto in frode alla legge si intende quel contratto lecito che le parti concludono al fine di raggiungere un risultato vietato dall’ordinamento. La causa di un tale contratto è illecita. Ad esempio si stipula un contratto di prestito tra la società e un terzo con la clausola che questi debba prestare a sua volta il denaro ad un amministratore (si elude il divieto di prestiti da parte della società agli amministratori).

    Il motivo illecito (es. locazione di un appartamento allo scopo di esercitarvi la prostituzione) provoca la nullità del contratto solo se è comune ad entrambi i contraenti.

    La causa riveste una importanza particolare per i contratti atipici. Stabilisce infatti l’art. 1322 c.c. che le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché, però, siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico (mancanza di causa: vedi sopra).

 

 

La forma

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    La forma è il modo attraverso cui la volontà negoziale è manifestata dai soggetti. Essa è sempre presente, perché non esiste negozio giuridico concluso col semplice pensiero non espresso all’esterno.

Una manifestazione o dichiarazione di volontà può essere:

    Esplicita

    Scritta

    Orale

    Tramite gesti o azioni (es. soggetto che alza la mano ad un’asta)

    Tacita (“per fatti concludenti”): cioè mediante un comportamento il cui scopo principale non è di manifestare una volontà, ma che evidenzia senza ombra di dubbio l’intenzione di concludere un contratto. Così, se salgo su un tram manifesto senza ombra di dubbio l’intenzione di concludere un contratto.

Un caso importante di manifestazione tacita di volontà è l’esecuzione del contratto: l’art.  1327 stabilisce che “qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell’affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione”.

    Silenzio significativo.

  Il silenzio assume valore di accettazione  tacita quando, nell’ambito di un rapporto già instaurato tra le parti, le circostanze che lo accompagnano sono tali da attribuirgli questo significato. Per esempio se una impresa edile ci invia fatture superiori al prezzo concordato e noi non le contestiamo il nostro silenzio assume valore di accettazione tacita dei nuovi costi.

  Il silenzio assume valore di accettazione o di rifiuto se ciò è stato preventivamente concordato dalle parti. Per esempio nei contratti di assicurazione generalmente si concorda che, nel silenzio delle parti contraenti (cioè in assenza di disdetta) il contratto deve intendersi tacitamente rinnovato.

  Il silenzio assume valore di accettazione o rifiuto in alcuni casi previsti dalla legge. La legge stabilisce ad es. che, su richiesta degli altri eredi, il giudice fissi un termine per l’accettazione dell’eredità da parte di un soggetto e che, trascorso tale termine il silenzio dell’erede viene inteso come rifiuto dell’eredità.

Negli altri casi il silenzio di fronte ad un invito o ad una dichiarazione di un terzo non ha alcun valore.

    La regola fondamentale del nostro ordinamento è quella della libertà della forma: dove la legge non prevede il rispetto di una forma particolare i contraenti possono scegliere quella preferita.

    I contratti formali sono quelli per i quali il codice impone il rispetto di una forma determinata. Essi sono principalmente:

I contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili

I contratti che costituiscono, modificano, trasferiscono o estinguono un diritto reale immobiliare su cosa altrui

I contratti di locazione su beni immobili di durate superiore ai nove anni

Gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie

Gli atti di divisione della comproprietà di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari

I contratti di subfornitura

    La forma richiesta per i contratti formali è sempre la forma scritta. Le forme scritte previste dalla legge sono di tre tipi:

    Scrittura privata: ogni atto scritto da una persona (con qualsiasi mezzo, anche non manuale) e da questa sottoscritto (cioè firmato).

    Scrittura privata autenticata: si ha quando la sottoscrizione è apposta alla presenza di un pubblico ufficiale (es. notaio) che ne attesta l’autenticità (dichiara che la firma proviene proprio da quel soggetto)

    Atto pubblico: documento scritto redatto da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato dalla legge, firmato dallo stesso e dalle parti. In esso il pubblico ufficiale attesta ciò che le parti gli hanno dichiarato e gli eventuali atti che sonno stati compiuto in sua presenza, nonché l’autenticità delle sottoscrizioni.

Il pubblico ufficiale si limita ad attestare (testimoniare) che gli sono state rese in sua presenza delle dichiarazioni, mentre non può attestare come veri i fatti riferiti dalle parti ma che non si sono svolti in sua presenza.

L’atto del notaio prende anche il nome di “rogito”.

    Per tutti i contratti formali la legge stabilisce che il mancato rispetto della forma prevista comporta la loro nullità (forma richiesta per la validità, o “ad substantiam”).

Talora invece la legge ammette la validità di contratti conclusi con qualsiasi forma (es. verbalmente) ma impone il rispetto di una forma determinata per la sola prova dei medesimi (forma “ad probationem”: ad es. il contratto di transazione deve essere provato per iscritto).

Quando la forma scritta è imposta per la prova di un contratto, esso può essere proato solo: a) con lo scritto; b) con la confessione della controparte; c) con il giuramento.

 

 

La forma digitale

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    L’art. 15 della legge 15.3.1997 n. 59 stabilisce che gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge.

Il regolamento di attuazione di tale legge (Il d.p.r. 10.11.1997 n. 513) stabilisce che se al documento informatico viene apposta la firma digitale esso ha lo stesso valore della scrittura privata

    La firma digitale consiste in una complessa procedura informatica (detta di validazione) con la quale si assicura la provenienza e l’integrità del documento elettronico e che viene equiparata alla forma scritta. Questo viene ottenuto criptando il documento mediante una chiave di criptazione, che serve anche a fare l’operazione opposta (passare dal documento cifrato al documento non cifrato). Per ciascun soggetto esiste una chiave pubblica, a disposizione di tutti, e una chiave privata, nota solo al soggetto.

La chiave pubblica di un soggetto cripta i messaggi da lui inviati ad altri, cripta i messaggi a lui inviati da altri, decritta i messaggi da lui inviati con la propria chiave privata, non decritta i messaggi a lui inviati con la sua chiave pubblica.

La chiave privata di un soggetto decritta i messaggi a lui inviati con la sua chiave pubblica, cripta i messaggi da lui inviati con la sua chiave privata.

In questo modo un soggetto ha tre possibilità:

    Inviare un documento cifrato con la chiave pubblica di B (il documento può essere letto solo da B ma non è sicuro che l’abbia mandato A, perché chiunque può usare la chiave pubblica di B)

    Inviare un documento cifrato con la propria chiave privata (il documento è sicuramente di A, ma può essere letto da chiunque)

    Inviare un documento cifrato sia con la propria chiave privata che con la chiave pubblica di B (il documento è sicuramente di A e può essere letto solo da B)

Il secondo e il terzo caso possono fungere da invio di proposta o accettazione contrattuale.

 

 

Gli elementi accidentali del contratto

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    Gli elementi accidentali, a differenza di quelli essenziali, non fanno parte della normale struttura di un contratto, ma i contraenti possono inserirli al fine di realizzare particolari interessi. Essi sono la condizione, il termine e il modo.

 

 

La condizione

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    La condizione è un avvenimento futuro e incerto.

Si chiama condizione sospensiva quella clausola in base alla quale le parti stabiliscono che il contratto che esse concludono avrà efficacia solo se si verificherà un determinato avvenimento futuro e incerto.

Si chiama condizione risolutiva quella clausola in base alla quale  le parti stabiliscono che il contratto che esse concludono produrrà  immediatamente i suoi effetti, ma perderà la propria efficacia se si verificherà un determinato avvenimento futuro e incerto.

    L’avvenimento futuro e incerto deve essere possibile e lecito.

La condizione illecita rende invalido l’intero contratto.

La condizione impossibile rende nullo il contratto se è sospensiva, mentre si considera come non apposta se è risolutiva.

    Con l’espressione “pendenza della condizione” si indica quella situazione che si determina nel periodo in cui è incerto se questa si verificherà o meno.

In tale fase si contrappongono due situazioni giuridiche soggettive:

    Il diritto condizionato che spetta al titolare del diritto ceduto sotto condizione sospensiva oppure al titolare del diritto acquistato sotto condizione risolutiva

    L’aspettativa dell’acquirente del diritto sotto condizione sospensiva oppure dell’alienante sotto condizione risolutiva.

Durante la pendenza della condizione ci si deve comportare secondo le regole della correttezza in modo da non danneggiare le aspettative della controparte.

Durante la pendenza colui che ha il diritto condizionato può esercitarlo o alienarlo, ma così com’è, rimanendo cioè sempre sottoposto alla condizione originaria.

Colui che non lo ha può compiere atti conservativi: per esempio l’acquirente sotto condizione sospensiva di una cosa mobile può ottenerne il sequestro se c’è fondato pericolo che essa possa essere venduta durante la pendenza della condizione (se fosse venduta, egli perderebbe la possibilità di acquistarne la proprietà al verificarsi della condizione per effetto della regola “possesso vale titolo” a favore del secondo acquirente). Si dice che egli è titolare di una situazione giuridica soggettiva attiva chiamata aspettativa.

    Gli effetti dell’avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui il contratto è stato concluso, esattamente come se la condizione si fosse verificata immediatamente dopo la stipulazione del contratto. Saranno pertanto ritenuti validi gli atti di disposizione compiuti dal titolare dell’aspettativa durante il periodo di pendenza della condizione mentre saranno inefficaci quelli compiuti dal titolare del diritto condizionato.

 

 

Il termine

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    Mentre la condizione è costituita da un avvenimento futuro e incerto, il termine è rappresentato da un avvenimento futuro ma certo.

Si ha termine determinato quando si sa che quel giorno verrà e quando verrà

Si ha termine indeterminato se si sa che quel giorno verrà, ma non si sa quando.

Per termine iniziale si intende quella data alla cui scadenza le parti hanno legato la produzione degli effetti del contratto

Il termine finale è invece quella data alla cui scadenza i contraenti hanno legato la cessazione degli effetti del contratto.

    Il termine può avere, negli accordi, due ruoli abbastanza diversi:

    Termine di adempimento: fissa il momento in cui una obbligazione deve essere adempiuta e la prestazione eseguita

    Termine iniziale o finale: nel caso di contratti a prestazioni continuative o periodiche fissa il momento iniziale e/o il momento finale tra i quali il contratto avrà efficacia. In questi casi prende rispettivamente il nome di termine iniziale e termine finale.

    Se per l’adempimento è fissato un termine questo si intende a favore del debitore.

Il termine si dice a favore del debitore se il debitore non è tenuto ad adempiere fino alla scadenza, ma può adempiere anche prima; si dice a favore del creditore se il creditore può opporsi all’adempimento che il debitore offra prima della scadenza ma può chiedere al debitore di adempiere prima della scadenza.

 

 

Il modo o onere

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    Il modo o onere è una clausola che può essere inserita solo nei negozi a titolo gratuito e produce l’effetto di imporre al beneficiario di tali atti uno o più obblighi (es. dono una villa al comune con l’onere che mi venga eretta una statua nel parco o che sia adibita a casa di riposo per anziani).

L’inadempimento dell’onere non provoca lo scioglimento o inefficacia del contratto o del testamento, ma obbliga solo al risarcimento dei danni.

 

 

I limiti dell’autonomia contrattuale: il contratto imposto

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    La principale manifestazione della autonomia contrattuale è la libertà per i soggetti di decidere se concludere o no un certo contratto. Vi sono però situazioni in cui un soggetto si vede costretto dalla legge a stipulare un contratto, come ad es. nel caso del contratto di assicurazione della responsabilità civile per gli incidenti automobilistici, che è imposto a tutti coloro che acquistano e pongono in circolazione un autoveicolo.

 

 

I limiti dell’autonomia contrattuale: la determinazione del contenuto del contratto imposta dalla legge

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    Le norme imperative, tutelando interessi generali, prevalgono in ogni caso sulla volontà delle parti e si applicano al rapporto in sostituzione delle clausole contrattuali difformi (sostituzione automatica).

    Una serie di norme imperative limita la libertà delle parti di determinare il contenuto del contratto a favore del contraente debole imponendo alle parti di rispettare una serie di prescrizioni quando stabiliscono il contenuto di certi contratti. Contraente debole è il soggetto appartenente a quelle categorie che il legislatore ritiene prive di un adeguato potere contrattuale. Ad esempio nel caso di contratto di lavoro subordinato sono previsti svariati obblighi a carico del datore di lavoro riguardo la modalità delle assunzioni, alle limitazioni della facoltà di licenziare, ai diritti sindacali ecc.

Ad esempio nel contratto di mutuo è vietata la pattuizione di interessi usurari.

 

 

Le condizioni generali di contratto

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    Si definiscono condizioni generali di contratto quelle condizioni (clausole contrattuali) che un soggetto (solitamente una impresa che fornisce beni e servizi al grande pubblico dei consumatori) predispone per regolamentare in modo uniforme i propri rapporti con la clientela.

    Le condizioni generali di contratto trovano applicazione solo se i contraenti le conoscevano o si trovavano al momento della conclusione del contratto in condizione di conoscerle usando l’ordinaria diligenza.

    Si definiscono clausole vessatorie quelle particolarmente sfavorevoli (lesive degli interessi) al cliente (es. limitazioni di responsabilità a favore dell’imprenditore; abbreviazione dei termini per la denuncia di eventuali difetti del prodotto; penali per il mancato adempimento; scelta di un tribunale che si trovi vicino alla sede dell’impresa ecc.) e/o particolarmente favorevoli alla parte che le ha predisposte.

    Le clausole vessatorie contenute nelle condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente sono efficaci solo se approvate specificamente  per iscritto dall’altro contraente. Nella pratica, dopo la firma di accettazione, il testo contrattuale richiama una per una tutte le clausole che hanno un  contenuto vessatorio (“approvo la clausola numero… e la clausola numero… ecc.”); segue una seconda firma, che vale come accettazione specifica delle clausole.

    Se un documento riporta clausole stampate e clausole aggiunte manoscritte che sono in contrasto tra loro (ad esempio perché i contraenti, nell’aggiungere la clausola manoscritta si sono scordati di cancellare la clausola prestampata) prevale la clausola manoscritta (caso delle cosiddette clausole aggiunte).

    Gli articoli 1469 bis – 1469 sexies  del codice (introdotti dalla legge 52/1996), stabiliscono una tutela maggiore per i contratti aventi per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi, conclusi fra i consumatori e i “professionisti” (imprenditori o esercenti un’arte o una professione):

    Sono considerate vessatorie tutte le clausole che determinano, a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto

    Il carattere vessatorio va valutato tenendo conto di tutte le circostanze esistenti al momento della conclusione nonché della natura del bene o del servizio (ad es. è maggiormente presumibile la vessatorietà di clausole di contratti aventi ad oggetto beni di prima necessità)

    Per i casi più gravi e frequenti, espressamente indicati, la vessatorietà di presume, sicché il consumatore non ha l’onere di provare che vi è stato squilibrio a suo danno

    Le clausole vessatorie sono inefficaci anche se accettate specificamente dal consumatore, mentre il contratto rimane efficace per il resto

    Il carattere di vessatorietà è escluso se le clausole sono state oggetto di specifica trattativa tra il consumatore e il professionista. Se il contratto è stato concluso per mezzo di moduli prestampati si presume che non vi sia stata trattativa.

    In ogni caso sono inefficaci, anche se sono state oggetto di trattativa, alcune clausole che determinano squilibri particolarmente gravi a carico del consumatore

Tra esse ricordiamo:

  La clausola di esclusione o limitazione della responsabilità dell’imprenditore o professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore risultante da un fatto o da una omissione dell’imprenditore o professionista

  La clausola di esclusione o limitazione delle azioni o dei diritti del consumatore nei confronti dell’imprenditore  o professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento da parte dell’imprenditore o professionista

  La clausola che prevede un impegno definitivo del consumatore mentre l’esecuzione della prestazione dell’imprenditore o professionista è subordinata a una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla propria volontà

    Le associazioni rappresentative dei consumatori e dei professionisti e le camere di commercio industria, artigianato e agricoltura sono legittimate a chiamare in giudizio l’imprenditore  o professionista o l’associazioni di imprenditori  o professionisti che utilizzano condizioni generali di contratto e a chiedere al giudice che vieti l’uso delle condizioni abusiva.

 

 

L’interpretazione del contratto

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    Il Codice pone un principio generale e due regole.

    Il principio generale di interpretazione secondo buona fede (“il contratto deve essere interpretato secondo buona fede”) vuol dire che deve essere attribuito alle espressioni usate il significato che avrebbero potuto attribuire ad esse, al momento dell’accordo, contraenti onesti e leali.

    Regola dell’interpretazione soggettiva.

La prima regola  è quella della interpretazione soggettiva: consiste nella ricerca della comune intenzione delle parti e nel non limitarsi al senso letterale delle parole.

Il giudice, per determinare la comune intenzione delle parti deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.

    Regole di interpretazione oggettiva.

Solo se l’accertamento della comune intenzione delle parti risulta impossibile la legge consente il ricorso a una serie di criteri di carattere oggettivo (interpretazione oggettiva):

    Criterio letterale: alle parole va attribuito il significato che hanno nell’uso ordinario o nell’uso della disciplina cui si riferiscono

Inoltre, le clausole vanno interpretate le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto

    Criterio di conservazione del contratto: nel dubbio il contratto o le singole clausole devono essere interpretate nel senso in cui possano avere qualche effetto  anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno

    Criterio degli usi: le clausole ambigue si interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso.

Nei contratti in cui una delle parti è un imprenditore le clausole ambigue si interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui ha sede l’impresa

L’interprete dovrà ricercare il significato attribuito a quelle espressioni nel linguaggio comune oppure nel linguaggio della categoria di persone cui appartengono i contraenti. Così, l’art. 1368 c.c. stabilisce che le clausole ambigue si interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo ove ha sede l’impresa.

    Criterio dell’equo contemperamento degli interessi: nel caso che il contratto rimanga ancora ambiguo deve essere interpretato, se è a titolo gratuito, nel senso meno gravoso per l’obbligato, e se è a titolo oneroso nel senso che realizzi l’equo contemperamento degli interessi.

L’interpretazione oggettiva trova però un limite nell’interpretazione secondo buona fede (art. 1366): ad es. una parte non può giocare sulla imperfetta conoscenza della lingua posseduta dall’altra parte.

 

 

Gli effetti del contratto tra le parti

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    L’art. 1372 stabilisce che il contratto “ha forza di legge tra le parti”. Ciò significa che esse non possono sottrarsi agli impegni assunti se non per effetto di una nuova manifestazione di volontà con cui, di comune accordo, pattuiscono di porre nel nulla gli effetti del contratto precedentemente concluso (scioglimento per mutuo dissenso)

    In deroga all’art. 1372, in una serie di casi la legge attribuisce ad una parte la facoltà di sottrarsi agli impegni assunti attraverso una dichiarazione unilaterale di volontà indirizzata alla controparte che prende il nome di recesso.

    Si ha recesso pattizio quando sono state le stesse parti a prevedere una tale possibilità

Si ha recesso legale quando è la legge a prevedere la facoltà di recesso a beneficio di una o di entrambe le parti anche se queste non hanno pattuito nulla in merito.

    Malgrado la disciplina del recesso legale vari da caso a caso si può dire che in generale la legge stabilisce che:

  Nei contratti di durata senza termine finale (contratti ad esecuzione continuativa o periodica) i contraenti possano liberamente recedere

  Nei contratti di durata con termine finale il recesso non è consentito, tranne che per il verificarsi di determinati casi, detti giusta causa di recesso (es. impossibilità del debitore, colpito da grave malattia, di adempiere le sue obbligazioni di fare) tassativamente indicati dalla legge

  Il recesso, quando è consentito, deve essere esercitato dando preavviso; altrimenti si è tenuti a pagare un risarcimento dei danni.

 

 

Gli effetti del contratto nei confronti dei terzi: la promessa del fatto altrui e il contratto a favore di terzi

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    Il contratto produce di regola effetti solo tra le parti. Esso può produrre effetti nei confronti dei terzi (creare, modificare o estinguere diritti o obbligazioni dei terzi) solo nei casi tassativamente indicati dalla legge. Sono terzi tutti quei soggetti che sono rimasti estranei alla stipulazione del contratto e non hanno pertanto manifestato alcuna volontà in merito allo stesso.

    Se Tizio promette a Caio che Sempronio adempirà una data obbligazione o trasferirà un dato diritto (promessa del fatto di un terzo) questo patto non vincola Sempronio, e nel caso che egli non compia il fatto promesso Tizio è tenuto a risarcire i danni a Caio.

    Nel contratto a favore di terzi un soggetto, detto stipulante, conclude un accordo con un altro soggetto, detto promittente, perché quest’ultimo esegua una prestazione o perché a carico di quest’ultimo si verifichi un determinato effetto reale in favore di un soggetto distinto dai contraenti detto terzo beneficiario. Ad es. Tizio e Caio possono concludere un contratto di compravendita in cui Tizio (stipulante) aliena un certo bene a Caio (promittente), il quale si impegna a pagare il prezzo non a Tizio bensì a Sempronio (terzo beneficiario).

    Il terzo beneficiario acquista il diritto verso il promittente immediatamente. Se il terzo non intende però approfittare del beneficio che gli viene attribuito dovrà effettuare la dichiarazione di rinuncia al promittente e allo stipulante.

    Il contratto è valido solo se lo stipulante vi ha interesse (non posso stipulare un contratto di assicurazione sulla mia vita a favore del Presidente della Repubblica, mentre posso stipularlo a favore di mio figlio). Se l’interesse manca o è illecito la pattuizione è nulla per mancanza di causa.

    Un atto unilaterale può avere l’effetto di modificare in senso sfavorevole il patrimonio altrui, ma solo nei casi tassativamente previsti dalla legge (ad es. in caso di recesso).

 

 

Gli effetti del contratto nei confronti dei terzi: la promessa del fatto di un terzo

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    Ogni promessa con cui un soggetto assicura a un altro che un terzo si obbligherà nei suoi confronti o comunque compirà una determinata azione, non è vincolante per il terzo. L’unico effetto della promessa del fatto del terzo è che il promittente sarà obbligato a risarcire l’altro contraente per il danno da questo subito per aver confidato in tale promessa.

 

 

La cessione del contratto

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    Si ha cessione di contratto quando le parti si accordano a che un terzo soggetto subentri nella posizione di una di esse, assoggettandosi alle obbligazioni e attribuendosi i diritti derivanti da quel negozio.

Cedere un contratto significa trasferire un insieme di rapporti giuridici, costituiti non solo da obbligazioni ma anche da diritti di credito.

    Per la cessione è necessario il consenso di entrambe le parti che hanno stipulato il contratto originario. In ciò essa si distingue dalla cessione di credito.

Per la cessione è inoltre necessario che il contratto sia di quelli a prestazioni corrispettive e che nessuna delle due prestazioni sia ancora stata eseguita

 

 

Il contratto per persona da nominare

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    Una parte può riservarsi nel momento della conclusione del contratto  di nominare successivamente la persona che dovrà acquistare i diritti e assumere gli obblighi derivanti da tale negozio, ma la dichiarazione di nomina del terzo deve essere fatta entro un termine stabilito dalle parti o, in mancanza di indicazione delle parti, entro tre giorni. Per effetto della nomina il terzo assume la veste di parte nel contratto con effetto retroattivo dal momento in cui esso fu stipulato. Se la nomina non è fatta del termine il contratto produce effetti tra i contraenti originari.

Perché l’effetto della nomina si produca è necessario il consenso del terzo nominato.