Il contratto in generale |
❍ La nozione di
negozio giuridico e la classificazione dei negozi giuridici (ripasso)
❍ Definizione e terminologia del contratto
❍ Contratto ad effetti reali
e contratto ad effetti obbligatori
❍ Gli atti unilaterali
❍ La pubblicità dei fatti giuridici
❍ I pubblici registri dei
beni immobili e dei beni mobili registrati
❍ L’autonomia contrattuale. L’integrazione del contratto.
❍ Classificazione dei contratti
❍ Gli elementi essenziali del contratto
❍ L’accordo
❍ Contratto concluso mediante proposta e accettazione
❍ le trattative e la responsabilità precontrattuale
❍ Il contratto preliminare
❍ La rappresentanza
❍ L’oggetto del contratto
❍ La causa
❍ La forma
❍ La forma digitale
❍ Gli elementi accidentali del contratto
❍ La condizione
❍ Il termine
❍ Il modo o onere
❍ I limiti dell’autonomia contrattuale: il contratto imposto
❍ I limiti dell’autonomia contrattuale: la determinazione del
contenuto del contratto imposta dalla legge
❍ Le condizioni generali di contratto
❍ L’interpretazione del contratto
❍ Gli effetti del contratto tra le parti
❍ Gli effetti del contratto nei confronti dei terzi: la promessa del
fatto altrui e il contratto a favore di terzi
❍ Gli effetti del contratto nei confronti dei terzi: la promessa del
fatto di un terzo
❍ La cessione del contratto
❍ Il contratto per persona da nominare
❍ La nozione di negozio giuridico e la classificazione dei
negozi giuridici (ripasso)
▸ Il
negozio giuridico può essere definito come quella manifestazione di volontà
proveniente da uno o più soggetti e diretta a costituire, modificare o
estinguere rapporti giuridici.
▸ La
nozione di “parte” di un negozio giuridico va distinta da quella di “soggetto”.
Le “parti” di un negozio sono tante quanti sono gli interessi contrapposti; ad
una parte possono corrispondere più soggetti, se questi nel negozio hanno gli
stessi interessi.
Ad esempio, in un contratto con
cui tre fratelli vendono il terreno di loro proprietà a due coniugi abbiamo
cinque soggetti ma solo due parti, perché gli interessi contrapposti sono
quelli del venditore e del compratore.
Invece, in un contratto di
società tra cinque persone abbiamo cinque soggetti e cinque parti, perché gli
interessi dei soci, sebbene in larga misura comuni, sono però in una certa
misura contrapposti, in quanto il vantaggio di un socio è incompatibile col
vantaggio di un altro socio (avere la percentuale più alta dei profitti; essere
esonerato dalla responsabilità per debiti; decidere le attività dell’impresa
secondo i propri interessi ecc.)
▸ A
seconda che la manifestazione di volontà provenga da una ovvero due o più
parti, si parla rispettivamente di negozio giuridico:
▸ Unilaterale
(es. il testamento)
▸ Bilaterale
(es. il matrimonio o il contratto stipulato tra due soggetti)
▸ Plurilaterale
(es. un contratto di società con tre soci)
▸ Per
quanto riguarda gli effetti, i negozi giuridici si distinguono in:
▸ Patrimoniali
se sono diretti a costituire modificare o estinguere rapporti giuridici
patrimoniali (valutabili cioè in denaro)
▸ Non
patrimoniali se sono diretti a costituire modificare o estinguere rapporti
giuridici non patrimoniali
Un
esempio di negozio giuridico non patrimoniale è il matrimonio, da cui sorgono
obblighi di natura non patrimoniale (di coabitazione, di reciproca assistenza e
fedeltà ecc.)
▸ Si distinguono inoltre:
· Negozi giuridici onerosi, nei quali tutti i soggetti che vi partecipano si
accollano un certo sacrificio economico per ottenere un corrispondente
vantaggio (si pensi alla compravendita, in cui l’acquirente acquista la
proprietà di un bene, ma paga i prezzo e il venditore riceve il pagamento del
prezzo, ma perde la proprietà del bene venduto)
· Negozi giuridici gratuiti o a titolo
gratuito, in cui solo un soggetto subisce una perdita economica e l’altro (o
gli altri) ricevono un beneficio, senza corrispettivo (si pensi per esempio
alla donazione)
▸ Si
distinguono inoltre:
▸ Negozi
“mortis causa” (o “a causa di morte”)
▸ Negozi
“inter vivos” ( o “tra vivi”)
a
seconda che gli effetti debbano prodursi solo dopo la morte di un soggetto o
prima della stessa.
▸ Un diritto o un’altra situazione giuridica si
dice patrimoniale se ha ad oggetto un bene o un comportamento valutabile
economicamente, cioè un comportamento che normalmente può essere acquistato e
venduto, che viene considerato dalla coscienza sociale una “merce” vendibile.
Così, il proprio lavoro è considerato una “merce” vendibile; persino le proprie
prestazioni di strip-tease vengono considerate vendibili, ma non i propri
favori sessuali o la fedeltà coniugale.
Sono diritti patrimoniali:
· I diritti reali
· I diritti di obbligazione
· I diritti di sfruttamento economico delle
opere dell’ingegno
· Altri diritti minori, come ad es. il diritto
di opzione sulle azioni di una Spa
Tra i principali diritti non
patrimoniali abbiamo:
· I diritti della persona
· I diritti di natura non patrimoniale nascenti
dal matrimonio
· I diritti dell’autore dell’opera
dell’ingegno a vedersi riconoscere la paternità di quanto creato, a ritirare
l’opera dal commercio e ad opporsi alle sue modificazioni
❍ Definizione e terminologia del
contratto
▸ Il
contratto è definito dal Codice come l’accordo di due o più parti per
costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale
▸ E’ molto importante
stabilire se un accordo è un contratto o no, perché le norme dettate dal codice
per i contratti si applicano solo ai contratti e – in quanto applicabili – agli
atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale, ma non ad esempio agli
atti del diritto di famiglia.
▸ Il
contratto fa parte della categoria generale dei negozi giuridici, ed è
precisamente un negozio giuridico a) bilaterale o plurilaterale; b)
patrimoniale; c) inter vivos
▸ Il
contratto può far nascere, modificare, estinguere obbligazioni, diritti reali,
diritti di sfruttamento economico delle opere dell’ingegno.
▸ “Perfezionamento”,
“stipulazione”, “conclusione” del contratto significa “firma, conclusione del
contratto”. Il contratto si perfeziona quando le parti hanno manifestato la
loro volontà nelle forme previste dalla legge (con la parola, per iscritto
ecc.)
▸ Sono
terzi tutti quei soggetti che sono rimasti estranei alla stipulazione del
contratto e non hanno pertanto manifestato alcuna volontà in merito allo
stesso.
❍ Contratto ad effetti reali e contratto ad effetti
obbligatori
▸ Il
contratto che crea anche diritti reali è detto “contratto ad effetti
reali” (es. compravendita)
Il
contratto che crea solo diritti di obbligazione è detto “contratto ad
effetti obbligatori”
▸ La
distinzione tra effetti reali e obbligatori è importante, poiché col diritto di
proprietà si trasferisce il rischio della distruzione della cosa: essa diviene
subito proprietà del compratore, e se va in seguito distrutta il venditore non
è obbligato a fornirne un’altra.
Ad
esempio, Caio acquista da Tizio diversi libri (contratto normalmente ad effetti
reali) e gli dice che, non avendo in quel momento l’auto per trasportarli,
verrà a ritirarli in seguito. Prima che Caio possa ritirare i libri un
incendio, dovuto ad un fulmine, li distrugge presso la libreria di Tizio.
Poiché un contratto ad effetti reali trasferisce immediatamente la proprietà
della cosa, il libro è giuridicamente di Caio, e Tizio non dovrà procurargliene
un’altra copia.
Se
invece Caio stipula con Tizio un contratto per l’acquisto di tre casse di mele
e queste vanno distrutte prima che avvenga la consegna, le mele non sono ancora
proprietà di Caio, e pertanto Tizio dovrà procurargliene altre tre casse.
▸ Normalmente
i contratti che trasferiscono diritti su beni (es. di proprietà) sono ad
effetti reali. Con i contratti ad effetti reali il diritto di proprietà sulla
cosa viene trasferito al momento del perfezionamento del contratto. Esistono
tuttavia importanti eccezioni, in cui il trasferimento del diritto sulla cosa
avviene in un momento successivo, tra cui:
▸ Contratti
aventi ad oggetto cose generiche
In
questo caso la proprietà e gli altri diritti si trasmettono solo con l’atto
chiamato “individuazione” (vedi più avanti)
▸ Contratti
riguardanti cose future
La
proprietà e gli altri diritti si trasmettono nel momento in cui la cosa viene
ad esistenza (es. si produce il frutto o la spiga)
▸ Contratti
che per volontà delle parti hanno effetto in un momento successivo
Ad
esempio, un contratto preliminare, con cui Tizio si obbliga ad acquistare
l’appartamento di Caio stipulando con lui il contratto nel termine di tre mesi;
un contratto di vendita a rate, in cui il venditore mantiene la proprietà della
cosa, e quindi la possibilità di riprenderla, fino a che non sia stata pagata
l’ultima rata)
▸ La
individuazione è l’atto con cui passa la proprietà delle cose generiche: “Nei
contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel
genere, la proprietà si trasmette con l’individuazione fatta d’accordo dalle
parti o nei modi da esse stabiliti. Trattandosi di cose che devono essere
trasportate da un luogo a un altro l’individuazione è fatta anche mediante la
consegna al vettore” (art. 1378 codice civile).
L’individuazione
richiede anzitutto la scelta e separazione di una quantità di oggetti
determinati corrispondente a quella dovuta (ad es. in un pacco o in ceste
separate col nome del creditore nel magazzino del debitore), ma questo non è
sufficiente.
Costituiscono
vera individuazione:
▸ L’individuazione
fatta secondo i modi stabiliti dalle parti nel contratto o successivamente
▸ L’individuazione
fatta d’accordo tra le parti, cioè in pratica con le parti entrambe presenti
▸ L’individuazione
nel momento in cui il bene esce dalla sfera giuridica del debitore. Tra i casi
più frequenti abbiamo:
‧ Caso del bene consegnato al vettore perché lo
consegni al creditore o affidato a un terzo (ad es. ad un depositario che lo
custodirà in attesa che il creditore venga a prenderlo).
‧ Caso della consegna della cosa al creditore. Se
la cosa viene consegnata dal fattorino, che fa parte della ditta, la
individuazione non avviene nel momento in cui il fattorino riceve in consegna
il bene (perché questo non è ancora uscito dalla sfera giuridica del debitore)
ma nel momento in cui lo riceve il creditore.
▸ Il
contratto, che è l’accordo di due o più parti, si distingue dall’atto
unilaterale, che è una dichiarazione di volontà di una sola parte, produttiva
di effetti giuridici
▸ Esistono
atti unilaterali a contenuto patrimoniale (es. procura con cui si autorizza un
rappresentante ad agire a nostro nome) e atti che non hanno un contenuto
patrimoniale (es. riconoscimento del figlio naturale da parte del genitore)
▸ Gli atti
unilaterali recettizi sono diretti a una persona determinata e producono i loro
effetti dal momento in cui giungono a conoscenza del destinatario.
Sono
detti invece non recettizi quando non sono diretti ad alcuna persona
determinata, bensì alla generalità dei terzi.
▸ Tra gli
atti unilaterali aventi contenuto patrimoniale
è importante distinguere quelli che hanno l’effetto di modificare in
senso anche sfavorevole il patrimonio altrui e quelli che riguardano solo il
patrimonio di chi li compie
Esempi
di atti che hanno l’effetto di modificare il patrimonio altrui sono il recesso
da un contratto, da un’associazione o da una società (nei casi in cui è
ammesso); il voto del partecipante ad una assemblea di condominio o di società;
la dichiarazione di voler riscattare la cosa venduta nelle vendite con patto di
riscatto.
Esempi
di atti che non modificano diritti altrui sono la procura; l’accettazione
dell’eredità (dichiarazione con la quale la persona nominata erede nel
testamento o dalla legge accetta l’eredità), l’abbandono di una cosa mobile con
l’intenzione di spogliarsi della proprietà di essa.
▸ Gli atti
unilaterali che hanno l’effetto di modificare in senso anche sfavorevole il
patrimonio altrui sono espressione di un potere di chi li compie, al quale
corrisponde una soggezione di chi li subisce: un potere e una soggezione che
esistono solo se sono previsti dalla legge oppure se sono previsti da un
contratto preesistente, stipulato tra la persona che esercita il potere e
quella che vi è assoggettata (come ad es. la dichiarazione di voler riscattare
la cosa venduta, cioè di riprenderne la proprietà restituendone il prezzo
ricevuto).
Gli
atti unilaterali che riguardano solo il patrimonio di chi li compie non
incontrano invece tali limiti.
▸ Gli atti
unilaterali tra vivi e aventi contento patrimoniale sono regolati dalle stesse
norme che il codice detta per i contratti, con la sola esclusione di quelle che
implicano la bilateralità, cioè appunto la presenza di due parti. Gli altri
atti unilaterali, invece, sono regolati da norme diverse specificamente dettate
dal codice per ciascuno di essi.
❍ La pubblicità dei fatti
giuridici
▸ L’ordinamento
ha previsto dei mezzi per rendere conoscibile ai terzi l’esistenza di alcuni
fatti, di situazioni giuridicamente rilevanti, oppure il contenuto di negozi e
sentenze (cosiddetta pubblicità dei fatti giuridici).
▸Uno strumento importante di pubblicità
sono i pubblici registri. Nel nostro ordinamento esistono numerosi pubblici
registri, tra cui:
▸ Pubblico
registro navale, pubblico registro automobilistico, pubblico registro
aeronautico
▸ Registro
delle imprese, dove sono annotati atti e vicende degli imprenditori individuali
e delle società
▸ Registri
per gli atti relativi al diritto di autore e di inventore e per la protezione
del marchio
▸ Registri
immobiliari
▸ Registri
dello stato civile (di cittadinanza, nascita, matrimonio, morte), attraverso i
quali si conosce in qualunque momento la situazione di una persona.
▸ Registro
delle persone giuridiche, dove sono annotate le vicende relative a associazioni
e fondazioni dotate di personalità giuridica.
▸ Ciò
che è stato trascritto in pubblici registri si presume conosciuto da tutti
(presunzione assoluta, che non ammette prova contraria), mentre ciò che non è
stato trascritto si presume ignorato e non è opponibile ai terzi, a meno che
non si provi che questi ne erano a conoscenza (presunzione relativa, che
ammette prova contraria).
▸Tra
i vari tipi di pubblicità
è
molto importante quella con cui l’ordinamento
giuridico rende nota la proprietà o il diritto reale sui beni o la titolarità
di un diritto (es. di credito). Essa è ottenuta in vari modi:
▸ Per i
beni mobili, alle esigenze di tale pubblicità si provvede mediante il possesso:
il cambiamento di possesso mette in grado i terzi di concludere che è stata
trasferita la proprietà (pubblicità di fatto).
▸ Per la
cessione di credito c’è il sistema della notificazione della cessione al
debitore da parte del cessionario.
▸ Per i
titoli di credito il possesso del titolo mette in grado i terzi di capire chi è
il titolare del diritto di credito incorporato.
▸ Agli
immobili e ai beni mobili registrati si applica invece il regime della
trascrizione in pubblici registri dei fatti giuridici.
❍ I pubblici registri dei beni immobili e dei beni mobili
registrati
▸Parleremo qui dei pubblici registri
con cui l’ordinamento rende nota la proprietà o i diritti reali su particolari
tipi di beni:
▸ Pubblici
registri dei beni immobili
▸Pubblici registri dei beni mobili
registrati (navi, aerei, auto)
▸ L’art.
2643 c.c. stabilisce l’obbligo della trascrizione praticamente per tutti gli
atti che possono trasferire diritti reali, tra cui:
▸ I
contratti che trasferiscono la proprietà
di beni immobili o mobili registrati
▸ I
contratti che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono altri
diritti reali su beni immobili o mobili registrati
▸ I
contratti di società e locazione ultranovennale che abbiano ad oggetto beni
immobili
▸ Atti
ereditari (eredità, legati) che comportano la modificazione della proprietà di
beni immobili
▸ Per
ottenere la trascrizione un contratto deve avere la forma dell’atto pubblico o
della scrittura privata autenticata.
▸ Per
il principio di continuità delle trascrizioni, la trascrizione da parte di
Tizio di un atto che gli fa acquistare la proprietà da Caio non ha effetto se
non risulti trascritto in precedenza un atto con cui Caio ha acquistato la
proprietà da Sempronio e così via all’indietro.
▸ Chi
ha trascritto per primo ha la preferenza assoluta rispetto ad eventuali pretese
o diritti di altri aventi causa dallo stesso soggetto, quando tali diritti
siano incompatibili (ad esempio derivano da due contratti di vendita dello
stesso bene da parte dello stesso venditore) o diminuiscano il suo acquisto
(es. un contratto con cui si costituisce una servitù di passaggio sul bene).
In
altre parole, se c’è un atto con cui una persona ha concesso un diritto ad un
soggetto e, successivamente o anteriormente, un atto con cui la stessa persona
ha concesso lo stesso diritto ad altro soggetto o ha concesso un diritto che
limiti il precedente (es. servitù), prevale l’atto trascritto per primo anziché
quello concluso per primo.
❍ L’autonomia contrattuale.
L’integrazione del contratto.
▸ Il
contratto costituisce la principale forma di manifestazione dell’autonomia
privata: quando non c’è contrasto con l’interesse pubblico l’ordinamento lascia
liberi i privati di darsi delle regole stabilite da loro per mezzo di negozi
giuridici.
La
legge si limita a stabilire delle norme che limitano l’autonomia dei privati
nel creare regole ad es. riguardo una compravendita, un contratto di lavoro
etc.
La
libertà sarà più o meno ampia: sarà ad esempio molto limitata nel matrimonio,
perché la tutela degli interessi della collettività impone che i coniugi non
possano contrarre matrimonio “diverso da quello stabilito dalla legge” (es.
matrimonio a termine o sotto condizione) o stabiliscano, riguardo la cura dei
figli, principi diversi da quelli del Codice civile.
▸ Si parla
di “autonomia contrattuale” per indicare la autonomia privata consistente nella
possibilità di decidere liberamente:
▸ Se
concludere un contratto oppure no
▸ Con
chi concluderlo
▸ Quale
contenuto dare all’accordo. Questo vuol dire a sua volta possibilità di:
▸ Creare
contratti diversi da quelli disciplinati dal codice, purché siano diretti a
realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
I
contratti diversi da quelli regolati espressamente dalla legge si dicono
contratti atipici. Essi possono essere anche la combinazione di due o più
contratti tipici. Così, il contratto di posteggio è la combinazione del
contratto di locazione e di quello di deposito; il contratto di pensione
alberghiera è la combinazione del contratto di locazione e di quello di
somministrazione. Ma possono essere del tutto nuovi: es. il contratto di
leasing.
Non
sarà meritevole di tutela il contratto
con cui mi obbligo con il signor Rossi a salutarlo tutte le volte che lo
incontro, mentre sarà meritevole di tutela il contratto con cui mi obbligo nei
confronti del vicino a non suonare il pianoforte in determinate ore.
▸ Modificare
le norme previste dal codice per i contratti che esso regola, sia pur nei
limiti fissati da norme non modificabili (norme inderogabili o di ordine
pubblico) che non possono essere violate o che stabiliscono che il contratto
debba comprendere un dato contenuto.
▸ I
contratti sono regolati da norme imperative e da norme dispositive.
Le
norme imperative (o di ordine pubblico o inderogabili) sono quelle assolutamente
obbligatorie. Talvolta si inseriscono “di diritto” nel contratto, al posto
delle clausole mancanti o contrarie, ma il più delle volte, se la clausola del
contratto è contraria alle norme imperative il contratto è nullo.
Le
norme dispositive (dette anche derogabili) sono quella a cui è possibile non
uniformarsi. I contraenti possono derogarvi, ma se non lo fanno diventa per
loro obbligatorio attenersi a quanto le norme dispositive prevedono, come se
fossero clausole che i contraenti stessi hanno inserito nel contratto.
In
considerazione del fatto che le norme dispositive si applicano se le parti non
hanno disposto nulla di diverso e non hanno dettato una disciplina, esse
prendono anche il nome di “norme suppletive”. Si parla, a tale riguardo, di
“integrazione del contratto”.
▸ L’art.
1374 stabilisce che il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel
medesimo espresso, ma anche “a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la
legge o, in mancanza, secondo gli usi e l’equità”.
❍ Classificazione dei contratti
▸ Si
dicono contratti a prestazioni corrispettive o sinallagmatici quei contratti in
cui è imposto un sacrificio patrimoniale a carico di entrambe le parti (es.
compravendita, permuta, locazione, appalto, trasporto). In essi le due
prestazioni sono interdipendenti: se una diventa impossibile o non viene
effettuata cessa l’obbligo di effettuare l’altra; se una può essere eseguita
solo parzialmente si ridimensiona anche l’altra.
A
essi si contrappongono quelli con obbligazionI a carico di una sola parte o
unilaterali, in cui il sacrificio patrimoniale è sopportato da una sola di esse
(es. comodato, fideiussione). La legge stabilisce, riguardo il contratto con
obbligazioni del solo proponente, che la proposta diventa irrevocabile non
appena giunge a conoscenza del destinatario, e che il silenzio del destinatario
va inteso come accettazione.
▸ Con
riguardo al contenuto i contratti si dividono fra quelli che corrispondono a un
tipo disciplinato dalla legge (contratti tipici o nominati) (es. locazione,
mandato, donazione) e quelli il cui contenuto è stabilito dalla sola volontà
delle parti (contratti atipici o innominati) (es. leasing, franchising,
factoring).
Si
possono avere contratti atipici completamente differenti del codice civile e
contratti atipici che risultano dalla combinazione di due o più contratti
tipici (contratti atipici misti). Essi sono regolati dalle norme generali sui
contratti e da spezzoni di disciplina dei contratti tipici che presentano caratteristiche
uguali a quelle del contratto atipico.
▸ Con
riguardo alla forma si distinguono i contratti a forma libera da quelli a forma
vincolata, a seconda che per la loro validità sia richiesto o meno il rispetto
di determinate forme. Ad es. il contratto di compravendita è a forma libera
tranne che se ha per oggetto i beni immobili, nel qual caso è richiesta la
forma scritta a pena di nullità.
▸ Il
contratto che produce anche diritti reali è detto “ad effetti reali”
(es. compravendita)
Il
contratto che produce solo obbligazioni è detto “ad effetti obbligatori”
(es. contratto preliminare, con cui due parti si impegnano alla futura
compravendita di un immobile: esso produce solo la nascita dell’obbligo delle
parti di stipulare il contratto definitivo ma non il trasferimento di
proprietà).
▸ Contratti
consensuali sono quelli che si perfezionano sulla base del semplice consenso,
senza che sia necessaria la consegna del bene.
Contratti
reali (da non confondere con quelli ad effetti reali) sono quelli per la cui
perfezione è necessaria, oltre al consenso, anche la consegna materiale della
cosa (es. mutuo, comodato).
▸ I
contratti ad esecuzione istantanea
Sono
quelli che hanno effetto all’istante del consenso ed esauriscono in tale
istante i loro effetti principali (es. compravendita che trasferisce
immediatamente la proprietà)
▸ Contratti
ad esecuzione non istantanea
▸ Contratti
di durata
▸ Contratti ad esecuzione continuata
Sono
quelli che producono effetti lungo tutto un arco di tempo, obbligando le parti
a un fare (es. somministrazione di energia elettrica) o lasciar fare (es.
lasciare il proprio appartamento a disposizione del locatario) continuato nel
tempo. Nel contratto a prestazione continuata la prestazione non ha utilità se
non dura nel tempo, in quanto soddisfa bisogni durevoli.
▸ Contratti ad esecuzione periodica
Sono
quelli che producono effetti lungo tutto un arco di tempo, obbligando le parti
a prestazioni periodiche (es. pasticceria che ogni giorno rifornisce di paste
il bar di un albergo)
▸ Contratti
ad esecuzione differita
Sono
quelli che producono i loro effetti in un momento successivo alla conclusione
(una o entrambe le prestazioni devono essere eseguite dopo un certo tempo dalla
conclusione del contratto).
▸ I contratti aleatori sono quelli in cui una
delle due prestazioni è rimessa all’alea,
cioè alla sorte (es. contratto di assicurazione, di mutuo ad interesse
indicizzato, di acquisto di una partita di frutta che deve ancora maturare
etc.).
I
contratti non aleatori si dicono commutativi.
▸ Nei contratti a titolo oneroso ciascuna parte
deve sopportare un onere, cioè un sacrificio, se vuole avere un corrispondente
vantaggio.
I
contratti a titolo gratuito sono quelli nei quali una parte consegue un
vantaggio patrimoniale senza sopportare un corrispondente sacrificio (es. la
donazione; possono essere a titolo gratuito il mutuo, il trasporto, il mandato,
il deposito).
▸ Con i contratti associativi le parti
conferiscono beni o servizi per il raggiungimento di uno scopo comune:
costituire una società commerciale, una associazione, un consorzio tra
produttori ecc. Gli interessi delle parti non sono pertanto contrapposti, come
nei contratti sinallagmatici (ad es. nella compravendita gli interessi di
compratore e venditore sono opposti), ma sono comuni (ad es. nella società gli
interessi dei soci sono gli stessi).
❍ Gli elementi essenziali del
contratto
▸ Gli elementi o requisiti essenziali del
contratto sono:
‧ Accordo o consenso
‧ Oggetto
‧ Causa
‧ Forma quando è prescritta dalla legge
▸ L’accordo è l’incontro tra le manifestazioni
di volontà delle parti. Esso consiste in una dichiarazione o manifestazione di
volontà, o meglio in due dichiarazioni conformi (cioè identiche) di volontà.
❍ Contratto concluso mediante proposta e accettazione
▸ Il contratto può essere concluso in modo
simultaneo (ad es. le parti si recano da un notaio e concludono di fronte a lui
una compravendita) oppure attraverso lo scambio, distanziato nel tempo, di
proposta e accettazione.
▸ La proposta è la dichiarazione di volontà
proveniente dal soggetto che prende l’iniziativa di concludere un certo
contratto. Essa deve contenere in sé tutte le indicazioni necessarie per
determinare l’oggetto del contratto, cioè gli effetti reali e/o le obbligazioni
principali che sorgeranno a carico e a vantaggio di entrambe le parti.
▸ La proposta può essere revocata (cioè
ritirata) fino al momento in cui il contratto è concluso.
▸ Se la persona a cui la proposta è indirizzata
intende accettare, dovrà far pervenire al proponente la propria accettazione.
Questa è la manifestazione di volontà che il destinatario della proposta
rivolge a sua volta al proponente.
Essa
deve essere in tutto conforme alla proposta, nel senso che non può fare a quest’ultima
alcuna modifica. Se vi sono modifiche non si può parlare di incontro tra le
manifestazioni di volontà e quindi di accordo.
▸ Il contratto si conclude quando il proponente
viene a conoscenza dell’accettazione espressa dall’altra parte. Tuttavia la
legge stabilisce che tanto la proposta che l’accettazione si reputino
conosciute dal destinatario nel momento in cui esse pervengono al suo
indirizzo. Il destinatario può però sempre dimostrare di essersi trovato senza
sua colpa nell’impossibilità di avere notizia di quel certo atto.
L’accettazione
deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello
ordinariamente necessario, secondo la natura dell’affare o secondo gli usi.
▸ L’offerta al pubblico è una proposta non
rivolta ad una persona determinata ma a una generalità di persone, cosicché
chiunque può esprimere la propria accettazione (es. cartelli di offerte affissi
da una agenzia viaggi). E’ vincolante per il proponente solo se contiene gli
estremi essenziali del contratto che si propone (cioè i dati essenziali
dell’accordo); altrimenti è un semplice invito a proporre. L’offerta al
pubblico vale come proposta salvo che risulti diversamente dalle circostanze o
dagli usi. Ad esempio possiamo essere invitati a tornare con abiti più adatti
dal direttore di un ristorante elegante che affigge all’esterno il proprio
menu. Può essere revocata in ogni momento, purché il contratto non sia stato
ancora concluso.
▸ Il decreto legislativo 15.01.1992 n° 185
stabilisce che, nel caso di contratti stipulati fuori dei locali commerciali,
il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza dover
specificare i motivi del ripensamento, entro dieci giorni lavorativi da quando
riceve la merce, in caso di fornitura di servizi il periodo di ripensamento
parte dal giorno della conclusione del contratto. Il termine di dieci giorni
sale a tre mesi se il consumatore non ha preventivamente ricevuto informazioni
complete e chiare sul bene venduta o sul servizio offerto. Il recesso va
esercitato con l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento alla sede
di venditore. Esercitando il diritto di recesso il consumatore deve restituire
la merce secondo le modalità stabilite nel contratto.
▸ Il proponente si può impegnare a mantenere
ferma la proposta per un certo tempo (proposta irrevocabile)
Quando
tale vincolo sorge non dall’impegno unilaterale del proponente ma da un accordo
tra due parti, si parla di patto di opzione o semplicemente di “opzione”.
▸ La legge prevede che in casi particolari il
contratto si possa concludere anche in maniera diversa dallo scambio di
proposta e accettazione. L’art. 1327 c.c. stabilisce che se per effetto della
volontà del proponente, ovvero per la natura dell’affare o secondo gli usi, la
prestazione si deve eseguire senza una preventiva risposta, il contratto si
considera concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione.
▸ Il diritto di prelazione è il diritto di essere
preferiti ad altri, a parità di condizioni, nella eventuale conclusione di un
futuro contratto.
Tale
diritto può derivare dalla legge (prelazione legale) oppure da un accordo tra
le parti (prelazione volontaria). Ad es. la legge stabilisce che chi voglia
vendere un immobile urbano locato per uso non abitativo debba prima offrirlo, a
parità di condizioni, al conduttore.
❍ Le trattative e la responsabilità precontrattuale
▸ Con il termine di “trattative” si indica
quell’attività che normalmente precede
la conclusione di un contratto e tramite la quale le parti tentano di raggiungere
un accordo.
▸ Il
codice stabilisce che le parti, durante le trattative devono comportarsi
secondo buonafede (cioè conformemente ai principi di correttezza e di lealtà).
La parte che ha agito in malafede deve risarcire all’altra i danni causati
all’altra (responsabilità precontrattuale), cioè le spese che è stato indotto a
fare confidando nella stipulazione del contratto (es. acquisto di tappezzeria
per l’appartamento oggetto della trattativa di acquisto).
▸ Costituiscono in particolare comportamenti di
malafede:
▸ Il recesso (cioè il ritirarsi) senza giusta
causa dalle trattative quando queste sono giunte ad uno stato così avanzato da
indurre l’altra parte a fare affidamento sulla conclusione del contratto
▸ La mancata comunicazione all’altra parte di
fatti da questa non conosciuti né conoscibili e che avrebbero potuto indurla a
cambiare i termini dell’accordo o a rinunciare all’accordo.
▸ Al principio di buonafede il legislatore fa
ricorso per regolare:
▸ L’interpretazione del contratto
▸ L’esecuzione del contratto
▸ La pendenza della condizione
▸ L’eccezione di inadempimento
▸ Le trattative del contratto
▸ Il contratto preliminare è l’accordo in forza
del quale le parti si impegnano a concludere un futuro contratto, detto
definitivo. Il contratto preliminare, a differenza del definitivo, produce solo
effetti obbligatori: si limita a obbligare i contraenti a concludere un altro
contratto, detto, appunto, definitivo, che a sua volta produrrà gli effetti
(reali o obbligatori) suoi propri.
▸ Il contratto preliminare è un contratto ad
esecuzione differita, e pertanto gli si possono applicare le norme sulla
eccessiva onerosità sopravvenuta nel caso che il prezzo del bene da acquistare
sia divenuto sproporzionato (troppo alto o troppo basso) rispetto al valore di
mercato del bene al momento della stipulazione del definitivo.
▸ Il preliminare va stipulato nella stessa forma
richiesta dalla legge per il contratto definitivo (es. se il contratto
definitivo è la compravendita di un immobile il preliminare andrà stipulato in
forma scritta).
▸ Se il bene oggetto del contratto preliminare
andasse distrutto prima della stipulazione del definitivo il venditore non
potrebbe pretenderne il prezzo e potrebbe essere anzi costretto a pagare i
danni alla controparte se la distruzione deriva da sua colpa.
▸ Se una delle parti che ha concluso il
preliminare si rifiuti di stipulare il contratto definitivo l’altra parte può
chiedere al giudice di emettere una sentenza che produca gli stessi effetti del
contratto non concluso.
▸ La trascrizione nei pubblici registri del
contratto preliminare che ha ad oggetto un contratto definitivo di
trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o mobili
registrati consente al promissario acquirente di prevalere su tutti coloro cui
il promittente venditore dovesse eventualmente vendere con contratto definitivo
il medesimo bene. E’ però necessario che il contratto definitivo sia stipulato
entro un certo termine dalla data fissata nel preliminare o dalla data della
trascrizione.
▸ Nel contratto preliminare l’obbligo di
contrarre può essere previsto anche per una sola parte (preliminare
unilaterale). Di conseguenza la stipulazione del contratto definitivo dipenderà
dalla volontà della parte che aveva conservato la libertà di contrarre, perché
solo l’altra parte ha l’obbligo di prestare il consenso.
▸ Un contratto può essere concluso da un soggetto (es.
Tizio) in nome e per conto di un altro soggetto o solo per conto di un altro
soggetto (es. Caio). Nel primo caso Tizio contratta in nome di Caio o,
come si dice, “ne spende il nome”: dichiara cioè di stare contrattando in nome
di Caio e che gli effetti del contratto non riguardano lui. Nel secondo caso
(contratto solo per conto ma non in nome) Tizio contratta a proprio nome (es.
acquista a proprio nome un appartamento per poi trasferirlo a Caio) ma per
interesse di Caio. Quando un contratto è concluso in nome e per conto di un
altro soggetto si ha la rappresentanza.
▸ La rappresentanza è quel fenomeno in forza del
quale un soggetto, detto rappresentante, conclude un contratto a nome e per
conto di un altro, detto rappresentato: il rappresentante forma e dichiara la
volontà negoziale, mentre gli effetti del contratto si producono direttamente
in capo al rappresentato.
▸ Si parla di rappresentanza legale in tutte
quelle situazioni in cui l’intervento di un rappresentante è imposto dalla
legge (es. genitori rappresentanti legali dei figli minori; tutore
rappresentante dell’interdetto)
Si
parla invece di rappresentanza volontaria quando un soggetto (detto
rappresentato) conferisce per propria libera scelta a un altro (detto
rappresentante) il potere di compiere a nome e per conto suo un dato contratto
(o negozio) ovvero tutta una serie determinata o indeterminata di contratti o
di negozi.
Nella
rappresentanza legale il potere è conferito direttamente dalla legge, mentre in
quella volontaria è attribuito dal rappresentato al rappresentante mediante un
negozio giuridico (manifestazione di volontà) unilaterale chiamato procura.
▸ La forma della procura deve corrispondere a
quella richiesta per la validità dell’atto che si vuole compiere (es. occorre
la procura scritta per una compravendita immobiliare).
▸ La procura può essere generale (autorizza a
trattare tutti gli affari del rappresentato o tutti gli affari di un certo
tipo) o speciale (autorizza a trattare un singolo determinato affare.
▸ La procura si estingue per le seguenti cause:
‧ Scadenza del termine (se era stato stabilito un
termine)
‧ Compimento dell’affare da parte del
rappresentante
‧ Morte, interdizione, inabilitazione del
rappresentante o del rappresentato
‧ Revoca della procura
‧ Estinzione del rapporto di base
‧ Rinuncia del rappresentante
Quando
la rappresentanza cessa il rappresentante dovrà restituire la procura al
rappresentato.
▸ La revoca della procura è possibile unicamente
se è stata conferita nell’interesse del solo rappresentato. La procura è invece
irrevocabile (cioè non revocabile da
parte del solo rappresentato) se è stata data nell’interesse anche del
rappresentante o di terzi (es. caso di un debitore che ha concesso al creditore
la procura per vendere alcuni suoi beni a pagamento del suo debito).
▸ La modificazione o la revoca della procura devono
essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza, esse non
sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento
della conclusione del contratto. Il terzo ha comunque l’onere di chiedere al
rappresentante di mostrargli la procura, quindi non può pretendere di ignorare
ciò che è contenuto nella procura, tranne che nel caso che il rappresentante
gli abbia mostrato una procura scaduta o falsa.
▸ Il rappresentato, nel conferire la procura al
rappresentante, ne determina normalmente i poteri. Può a volte accadere che il
rappresentante vada oltre i poteri che gli sono stati conferiti (eccesso di
potere rappresentativo). Quando un contratto è stipulato da un rappresentante
che va oltre i poteri conferitigli o da un soggetto che non ha alcun potere di
rappresentanza si parla di “falsus procurator” (falso rappresentante). Il
contratto concluso dal falsus procurator è inefficace (cioè non produce effetti).
Chi è stato falsamente rappresentato o rappresentato in eccesso dal falsus
procurator può ratificare il contratto concluso a suo nome e in tal caso il
contratto è sanato con efficacia retroattiva e produrrà i suoi effetti come se
fosse stato stipulato da un rappresentante dotato di rappresentanza. La
ratifica ha effetto retroattivo (cioè la legge riconosce la validità del
contratto come se sin dall’inizio esso sia stato concluso con pieno potere), ma
sono salvi i diritti dei terzi (art. 1399 codice civile). Il falsus procurator
e l’altro contraente possono sciogliersi dal contratto prima della ratifica, ma
l’altro contraente, da solo, non può opporsi ad essa.
I
terzi non acquistano, contrattando col falsus procurator, alcun diritto nei
confronti del rappresentato, neanche se sono in buonafede (cioè se pensano di
stare validamente contrattando).
Nel
caso che non vi sia ratifica il falsus procurator sarà responsabile dei danni
verso il terzo in buonafede con cui ha contrattato.
▸ Si ha conflitto di interessi o abuso di potere
rappresentativo quando il rappresentante ricava dall’affare un vantaggio
personale non consentito dal rappresentato e (potenzialmente) a scapito di
quest’ultimo (es. il rappresentante incaricato di vendere un immobile del
rappresentato lo vende, ad un prezzo più basso del suo valore di mercato, alla
propria moglie).
In
caso di conflitto di interessi il contratto è annullabile, ma solo se la
situazione di conflitto era conosciuta o conoscibile dal terzo usando
l’ordinaria accortezza. L’azione di annullamento può essere proposta
esclusivamente dal rappresentato.
Un
caso in cui il conflitto di interessi è escluso si ha quando il contenuto del
contratto è già stato determinato nella procura. In questo caso il
rappresentante può anche contrattare con se stesso senza cadere in conflitto di
interessi.
▸ Normalmente il rappresentante nella
rappresentanza volontaria, se non è un parente o un amico, agisce in base ad un
contratto di:
▸ Lavoro
subordinato (es. il commesso)
▸ Agenzia
▸ Mandato
▸ Il mandato è il contratto con il quale una
parte, detta mandatario, generalmente dietro compenso, si obbliga a compiere
uno o più atti giuridici per conto dell’altra parte (detta mandatario).
Si
può avere il mandato con rappresentanza, in cui il mandatario, dotato di
procura, dichiara di contrattare per altri e obblighi e diritti del contratto
sono direttamente assunti dal rappresentato (si dice che agisce in nome e per
conto, cioè nell’interesse, del mandante) e mandato senza rappresentanza, in
cui il mandatario contratta in nome proprio (si dice che agisce in nome proprio
ma per conto del mandante). In questo caso egli assume personalmente i diritti
e gli obblighi derivanti dal contratto e li trasferirà poi, con un separato
negozio giuridico, al mandante.
▸ Normalmente, se si estingue il rapporto di
base (lavoro subordinato, agenzia, mandato), la procura non può sopravvivere.
▸ Dal momento che il contratto è concluso dal
rappresentante sono rilevanti i suoi stati soggettivi (buona o mala fede;
conoscenza o ignoranza di circostanze importanti; errore, dolo, violenza), non
quelli del rappresentato; sono invece rilevanti gli stati soggettivi del
rappresentato se hanno a oggetto aspetti del contratto da lui già
predeterminati. Se però il rappresentato sfrutta questa regola (rilevanza degli
stati mentali del rappresentante) a scopi fraudolenti (ad es. un rappresentato
in mala fede utilizza l’ignoranza del rappresentato per ottenere l’acquisto del
possesso in buona fede) allora si guarda agli stati soggettivi del
rappresentato.
▸ L’oggetto del contratto è la prestazione
che una parte si obbliga a eseguire in favore dell’altra oppure il bene o il
diritto (reale o di credito) che viene trasferito da una parte all’altra.
▸ Talvolta,
nella terminologia del codice civile, per “oggetto” si intende la causa, cioè
l’operazione compiuta dal contratto. Così l’art. 1470 stabilisce che “La
vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di
una cosa o di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo”.
▸ L’oggetto del contratto deve essere
possibile, lecito, determinato o determinabile.
Si
distingue una impossibilità materiale (es. della prestazione di levitare con la
pura forza del pensiero) e una impossibilità giuridica (ad es. non è possibile
vendere beni del demanio pubblico, come il Colosseo).
▸ Il codice non stabilisce il requisito che
l’oggetto sia già esistente: possono essere oggetto di contratto anche cose
future (es. possono essere acquistati prodotti agricoli prima della loro
produzione, case ancora da costruire ecc.). Se la cosa non viene ad esistenza
la vendita è nulla, tranne che le parti non avessero voluto concludere un
contratto aleatorio (cioè basato sul rischio).
❍ La causa
▸ La causa del contratto è lo scopo immediato
che tutti coloro che stipulano un dato tipo di contratto vogliono conseguire.
Tale scopo appare quindi sempre oggettivo e uguale in relazione a ciascun tipo
di contratto.
In
pratica la causa è l’insieme degli effetti giuridici principali, l’operazione
giuridica che il contratto compie.
Così,
il codice definisce la causa della compravendita “scambio di cosa contro
prezzo”; la causa della permuta “scambio di cosa contro cosa”; la causa della
locazione come “concessione in godimento di un bene dietro pagamento di una
somma di denaro”, ecc.
▸ La causa va distinta dai motivi, che
rappresentano lo scopo ulteriore, diverso da caso a caso, dei soggetti che lo
stipulano, e che costituisce il movente soggettivo che li ha indotti a
concluderlo.
▸ Si ha mancanza di causa quando uno degli
effetti giuridici essenziali del contratto non può verificarsi, come nel caso
in cui si pattuisse la vendita di un bene che è già di proprietà del compratore
o si stipulasse una assicurazione sulla vita di un soggetto già morto. In caso
di mancanza di causa il contratto è nullo.
Si
dice anche che un contratto è privo di causa se la sua causa non è meritevole
di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Questo caso riguarda solo i
contratti atipici.
Si
parla di “mancanza parziale di causa” anche quando, in un contratto a
prestazioni corrispettive, il valore di una prestazione è molto superiore al
valore dell’altra prestazione, cosicché il contratto è ingiusto.
Non
è sempre chiara la distinzione tra impossibilità della causa e impossibilità
dell’oggetto. Quando un contratto non può essere concluso perché è perita la
cosa che ne era oggetto si parla, piuttosto che di impossibilità della causa,
di impossibilità dell'oggetto.
La
causa può venire a mancare successivamente alla stipulazione del contratto:
sono casi tipici quello della impossibilità sopravvenuta di adempiere una delle
prestazioni (es. perché la cosa è stata distrutta), lo squilibrio sopravvenuto
tra le prestazioni (ad es. per svalutazione monetaria), l’inadempimento di una
delle parti, che impedisce al contratto di funzionare.
▸ La causa è illecita quando è contraria a
una norma imperativa, a un principio di ordine pubblico o alle regole del buon
costume. La causa illecita rende nullo il contratto.
Le
norme imperative sono quelle che non possono essere derogate dalla volontà
delle parti. Esse si contrappongono alle norme dispositive, che sono appunto
quelle disposizioni che i contraenti possono di comune accordo validamente
escludere.
Per
ordine pubblico si intende quell’insieme di norme e di principi che governano
la vita sociale ed economica di un certo paese. esse si ricavano implicitamente
dalla Costituzione, dai codici e dalle altre leggi ordinarie. In proposito si
suole distinguere l’ordine pubblico politico (che riguarda i diritti politici e
in genere i diritti fondamentali, prevalentemente non economici, dei soggetti)
e l’ordine pubblico economico (che riguarda le regole più importanti dei
rapporti economici).
Per
buon costume si intende fare riferimento ai principi non solo della morale
sessuale ma anche di quella sociale (es. essi vietano che un funzionario
accetti doni per favorire un candidato in un concorso pubblico).
▸ Per contratto in frode alla legge si
intende quel contratto lecito che le parti concludono al fine di raggiungere un
risultato vietato dall’ordinamento. La causa di un tale contratto è illecita.
Ad esempio si stipula un contratto di prestito tra la società e un terzo con la
clausola che questi debba prestare a sua volta il denaro ad un amministratore
(si elude il divieto di prestiti da parte della società agli amministratori).
▸ Il motivo illecito (es. locazione di un
appartamento allo scopo di esercitarvi la prostituzione) provoca la nullità del
contratto solo se è comune ad entrambi i contraenti.
▸ La causa riveste una importanza particolare
per i contratti atipici. Stabilisce infatti l’art. 1322 c.c. che le parti
possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una
disciplina particolare, purché, però, siano diretti a realizzare interessi
meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico (mancanza di causa: vedi
sopra).
❍ La forma
▸ La forma è il modo attraverso cui la
volontà negoziale è manifestata dai soggetti. Essa è sempre presente, perché
non esiste negozio giuridico concluso col semplice pensiero non espresso
all’esterno.
Una
manifestazione o dichiarazione di volontà può essere:
▸ Esplicita
▸ Scritta
▸ Orale
▸ Tramite gesti o azioni (es. soggetto che alza
la mano ad un’asta)
▸ Tacita (“per fatti concludenti”): cioè
mediante un comportamento il cui scopo principale non è di manifestare una
volontà, ma che evidenzia senza ombra di dubbio l’intenzione di concludere un
contratto. Così, se salgo su un tram manifesto senza ombra di dubbio
l’intenzione di concludere un contratto.
Un
caso importante di manifestazione tacita di volontà è l’esecuzione del
contratto: l’art. 1327 stabilisce che “qualora,
su richiesta del proponente o per la natura dell’affare o secondo gli usi, la
prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è
concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione”.
▸ Silenzio significativo.
▸ Il silenzio assume valore di accettazione tacita quando, nell’ambito di un rapporto già
instaurato tra le parti, le circostanze che lo accompagnano sono tali da
attribuirgli questo significato. Per esempio se una impresa edile ci invia
fatture superiori al prezzo concordato e noi non le contestiamo il nostro
silenzio assume valore di accettazione tacita dei nuovi costi.
▸ Il silenzio assume valore di accettazione o di
rifiuto se ciò è stato preventivamente concordato dalle parti. Per esempio nei
contratti di assicurazione generalmente si concorda che, nel silenzio delle
parti contraenti (cioè in assenza di disdetta) il contratto deve intendersi
tacitamente rinnovato.
▸ Il silenzio assume valore di accettazione o
rifiuto in alcuni casi previsti dalla legge. La legge stabilisce ad es. che, su
richiesta degli altri eredi, il giudice fissi un termine per l’accettazione
dell’eredità da parte di un soggetto e che, trascorso tale termine il silenzio
dell’erede viene inteso come rifiuto dell’eredità.
Negli
altri casi il silenzio di fronte ad un invito o ad una dichiarazione di un
terzo non ha alcun valore.
▸ La regola fondamentale del nostro
ordinamento è quella della libertà della forma: dove la legge non prevede il
rispetto di una forma particolare i contraenti possono scegliere quella
preferita.
▸ I contratti formali sono quelli per i quali
il codice impone il rispetto di una forma determinata. Essi sono
principalmente:
‧ I contratti che trasferiscono la proprietà di
beni immobili
‧ I contratti che costituiscono, modificano,
trasferiscono o estinguono un diritto reale immobiliare su cosa altrui
‧ I contratti di locazione su beni immobili di
durate superiore ai nove anni
‧ Gli atti che costituiscono rendite perpetue o
vitalizie
‧ Gli atti di divisione della comproprietà di
beni immobili o di altri diritti reali immobiliari
‧ I contratti di subfornitura
▸ La forma richiesta per i contratti formali è
sempre la forma scritta. Le forme scritte previste dalla legge sono di tre
tipi:
▸ Scrittura privata: ogni atto scritto da una
persona (con qualsiasi mezzo, anche non manuale) e da questa sottoscritto (cioè
firmato).
▸ Scrittura privata autenticata: si ha quando la
sottoscrizione è apposta alla presenza di un pubblico ufficiale (es. notaio) che
ne attesta l’autenticità (dichiara che la firma proviene proprio da quel
soggetto)
▸ Atto pubblico: documento scritto redatto da un
pubblico ufficiale a ciò autorizzato dalla legge, firmato dallo stesso e dalle
parti. In esso il pubblico ufficiale attesta ciò che le parti gli hanno
dichiarato e gli eventuali atti che sonno stati compiuto in sua presenza,
nonché l’autenticità delle sottoscrizioni.
Il
pubblico ufficiale si limita ad attestare (testimoniare) che gli sono state
rese in sua presenza delle dichiarazioni, mentre non può attestare come veri i
fatti riferiti dalle parti ma che non si sono svolti in sua presenza.
L’atto
del notaio prende anche il nome di “rogito”.
▸ Per tutti i contratti formali la legge
stabilisce che il mancato rispetto della forma prevista comporta la loro
nullità (forma richiesta per la validità, o “ad substantiam”).
Talora
invece la legge ammette la validità di contratti conclusi con qualsiasi forma
(es. verbalmente) ma impone il rispetto di una forma determinata per la sola
prova dei medesimi (forma “ad probationem”: ad es. il contratto di transazione
deve essere provato per iscritto).
Quando
la forma scritta è imposta per la prova di un contratto, esso può essere proato
solo: a) con lo scritto; b) con la confessione della controparte; c) con il
giuramento.
▸ L’art. 15 della legge 15.3.1997 n. 59
stabilisce che gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica
amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti
stipulati nelle medesime forme sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di
legge.
Il
regolamento di attuazione di tale legge (Il d.p.r. 10.11.1997 n. 513)
stabilisce che se al documento informatico viene apposta la firma digitale esso
ha lo stesso valore della scrittura privata
▸ La firma digitale consiste in una complessa
procedura informatica (detta di validazione) con la quale si assicura la
provenienza e l’integrità del documento elettronico e che viene equiparata alla
forma scritta. Questo viene ottenuto criptando il documento mediante una chiave
di criptazione, che serve anche a fare l’operazione opposta (passare dal
documento cifrato al documento non cifrato). Per ciascun soggetto esiste una
chiave pubblica, a disposizione di tutti, e una chiave privata, nota solo al
soggetto.
La
chiave pubblica di un soggetto cripta i messaggi da lui inviati ad altri, cripta
i messaggi a lui inviati da altri, decritta i messaggi da lui inviati con la propria
chiave privata, non decritta i messaggi a lui inviati con la sua chiave
pubblica.
La
chiave privata di un soggetto decritta i messaggi a lui inviati con la sua
chiave pubblica, cripta i messaggi da lui inviati con la sua chiave privata.
In
questo modo un soggetto ha tre possibilità:
▸ Inviare un documento cifrato con la chiave
pubblica di B (il documento può essere letto solo da B ma non è sicuro che
l’abbia mandato A, perché chiunque può usare la chiave pubblica di B)
▸ Inviare un documento cifrato con la propria
chiave privata (il documento è sicuramente di A, ma può essere letto da
chiunque)
▸ Inviare un documento cifrato sia con la
propria chiave privata che con la chiave pubblica di B (il documento è
sicuramente di A e può essere letto solo da B)
Il
secondo e il terzo caso possono fungere da invio di proposta o accettazione contrattuale.
❍ Gli elementi accidentali del
contratto
▸ Gli elementi accidentali, a differenza di
quelli essenziali, non fanno parte della normale struttura di un contratto, ma i
contraenti possono inserirli al fine di realizzare particolari interessi. Essi
sono la condizione, il termine e il modo.
▸ La condizione è un avvenimento futuro e
incerto.
Si
chiama condizione sospensiva quella clausola in base alla quale le parti
stabiliscono che il contratto che esse concludono avrà efficacia solo se si
verificherà un determinato avvenimento futuro e incerto.
Si
chiama condizione risolutiva quella clausola in base alla quale le parti stabiliscono che il contratto che
esse concludono produrrà immediatamente
i suoi effetti, ma perderà la propria efficacia se si verificherà un
determinato avvenimento futuro e incerto.
▸ L’avvenimento futuro e incerto deve essere
possibile e lecito.
La
condizione illecita rende invalido l’intero contratto.
La
condizione impossibile rende nullo il contratto se è sospensiva, mentre si
considera come non apposta se è risolutiva.
▸ Con l’espressione “pendenza della
condizione” si indica quella situazione che si determina nel periodo in cui è
incerto se questa si verificherà o meno.
In
tale fase si contrappongono due situazioni giuridiche soggettive:
▸ Il diritto condizionato che spetta al titolare
del diritto ceduto sotto condizione sospensiva oppure al titolare del diritto
acquistato sotto condizione risolutiva
▸ L’aspettativa dell’acquirente del diritto
sotto condizione sospensiva oppure dell’alienante sotto condizione risolutiva.
Durante
la pendenza della condizione ci si deve comportare secondo le regole della
correttezza in modo da non danneggiare le aspettative della controparte.
Durante
la pendenza colui che ha il diritto condizionato può esercitarlo o alienarlo,
ma così com’è, rimanendo cioè sempre sottoposto alla condizione originaria.
Colui
che non lo ha può compiere atti conservativi: per esempio l’acquirente sotto
condizione sospensiva di una cosa mobile può ottenerne il sequestro se c’è
fondato pericolo che essa possa essere venduta durante la pendenza della
condizione (se fosse venduta, egli perderebbe la possibilità di acquistarne la
proprietà al verificarsi della condizione per effetto della regola “possesso
vale titolo” a favore del secondo acquirente). Si dice che egli è titolare di
una situazione giuridica soggettiva attiva chiamata aspettativa.
▸ Gli effetti dell’avveramento della condizione
retroagiscono al tempo in cui il contratto è stato concluso, esattamente come
se la condizione si fosse verificata immediatamente dopo la stipulazione del contratto.
Saranno pertanto ritenuti validi gli atti di disposizione compiuti dal titolare
dell’aspettativa durante il periodo di pendenza della condizione mentre saranno
inefficaci quelli compiuti dal titolare del diritto condizionato.
▸ Mentre la condizione è costituita da un
avvenimento futuro e incerto, il termine è rappresentato da un avvenimento
futuro ma certo.
Si
ha termine determinato quando si sa che quel giorno verrà e quando verrà
Si
ha termine indeterminato se si sa che quel giorno verrà, ma non si sa quando.
Per
termine iniziale si intende quella data alla cui scadenza le parti hanno legato
la produzione degli effetti del contratto
Il
termine finale è invece quella data alla cui scadenza i contraenti hanno legato
la cessazione degli effetti del contratto.
▸ Il termine può avere, negli accordi, due ruoli
abbastanza diversi:
▸ Termine di adempimento: fissa il momento in
cui una obbligazione deve essere adempiuta e la prestazione eseguita
▸ Termine iniziale o finale: nel caso di
contratti a prestazioni continuative o periodiche fissa il momento iniziale e/o
il momento finale tra i quali il contratto avrà efficacia. In questi casi
prende rispettivamente il nome di termine iniziale e termine finale.
▸ Se per l’adempimento è fissato un termine
questo si intende a favore del debitore.
Il
termine si dice a favore del debitore se il debitore non è tenuto ad adempiere
fino alla scadenza, ma può adempiere anche prima; si dice a favore del
creditore se il creditore può opporsi all’adempimento che il debitore offra
prima della scadenza ma può chiedere al debitore di adempiere prima della
scadenza.
▸ Il modo o onere è una clausola che può
essere inserita solo nei negozi a titolo gratuito e produce l’effetto di
imporre al beneficiario di tali atti uno o più obblighi (es. dono una villa al
comune con l’onere che mi venga eretta una statua nel parco o che sia adibita a
casa di riposo per anziani).
L’inadempimento
dell’onere non provoca lo scioglimento o inefficacia del contratto o del
testamento, ma obbliga solo al risarcimento dei danni.
❍ I limiti dell’autonomia contrattuale: il contratto
imposto
▸ La principale manifestazione della
autonomia contrattuale è la libertà per i soggetti di decidere se concludere o
no un certo contratto. Vi sono però situazioni in cui un soggetto si vede
costretto dalla legge a stipulare un contratto, come ad es. nel caso del
contratto di assicurazione della responsabilità civile per gli incidenti
automobilistici, che è imposto a tutti coloro che acquistano e pongono in
circolazione un autoveicolo.
▸ Le norme imperative, tutelando interessi
generali, prevalgono in ogni caso sulla volontà delle parti e si applicano al
rapporto in sostituzione delle clausole contrattuali difformi (sostituzione
automatica).
▸ Una serie di norme imperative limita la
libertà delle parti di determinare il contenuto del contratto a favore del
contraente debole imponendo alle parti di rispettare una serie di prescrizioni
quando stabiliscono il contenuto di certi contratti. Contraente debole è il
soggetto appartenente a quelle categorie che il legislatore ritiene prive di un
adeguato potere contrattuale. Ad esempio nel caso di contratto di lavoro
subordinato sono previsti svariati obblighi a carico del datore di lavoro
riguardo la modalità delle assunzioni, alle limitazioni della facoltà di
licenziare, ai diritti sindacali ecc.
Ad
esempio nel contratto di mutuo è vietata la pattuizione di interessi usurari.
❍ Le condizioni generali di
contratto
▸ Si definiscono condizioni generali di
contratto quelle condizioni (clausole contrattuali) che un soggetto
(solitamente una impresa che fornisce beni e servizi al grande pubblico dei
consumatori) predispone per regolamentare in modo uniforme i propri rapporti
con la clientela.
▸ Le condizioni generali di contratto trovano
applicazione solo se i contraenti le conoscevano o si trovavano al momento
della conclusione del contratto in condizione di conoscerle usando l’ordinaria
diligenza.
▸ Si definiscono clausole vessatorie quelle
particolarmente sfavorevoli (lesive degli interessi) al cliente (es.
limitazioni di responsabilità a favore dell’imprenditore; abbreviazione dei
termini per la denuncia di eventuali difetti del prodotto; penali per il mancato
adempimento; scelta di un tribunale che si trovi vicino alla sede dell’impresa
ecc.) e/o particolarmente favorevoli alla parte che le ha predisposte.
▸ Le clausole vessatorie contenute nelle
condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente sono efficaci solo
se approvate specificamente per iscritto
dall’altro contraente. Nella pratica, dopo la firma di accettazione, il testo
contrattuale richiama una per una tutte le clausole che hanno un contenuto vessatorio (“approvo la clausola
numero… e la clausola numero… ecc.”); segue una seconda firma, che vale come
accettazione specifica delle clausole.
▸ Se un documento riporta clausole stampate e
clausole aggiunte manoscritte che sono in contrasto tra loro (ad esempio perché
i contraenti, nell’aggiungere la clausola manoscritta si sono scordati di
cancellare la clausola prestampata) prevale la clausola manoscritta (caso delle
cosiddette clausole aggiunte).
▸ Gli articoli 1469 bis – 1469 sexies del codice (introdotti dalla legge 52/1996),
stabiliscono una tutela maggiore per i contratti aventi per oggetto la cessione
di beni o la prestazione di servizi, conclusi fra i consumatori e i
“professionisti” (imprenditori o esercenti un’arte o una professione):
▸ Sono considerate vessatorie tutte le clausole
che determinano, a carico del consumatore un significativo squilibrio dei
diritti e degli obblighi derivanti dal contratto
▸ Il carattere vessatorio va valutato tenendo
conto di tutte le circostanze esistenti al momento della conclusione nonché
della natura del bene o del servizio (ad es. è maggiormente presumibile la
vessatorietà di clausole di contratti aventi ad oggetto beni di prima
necessità)
▸ Per i casi più gravi e frequenti,
espressamente indicati, la vessatorietà di presume, sicché il consumatore non
ha l’onere di provare che vi è stato squilibrio a suo danno
▸ Le clausole vessatorie sono inefficaci anche
se accettate specificamente dal consumatore, mentre il contratto rimane
efficace per il resto
▸ Il carattere di vessatorietà è escluso se le
clausole sono state oggetto di specifica trattativa tra il consumatore e il
professionista. Se il contratto è stato concluso per mezzo di moduli
prestampati si presume che non vi sia stata trattativa.
▸ In ogni caso sono inefficaci, anche se sono
state oggetto di trattativa, alcune clausole che determinano squilibri
particolarmente gravi a carico del consumatore
Tra
esse ricordiamo:
▸ La clausola di esclusione o limitazione della
responsabilità dell’imprenditore o professionista in caso di morte o danno alla
persona del consumatore risultante da un fatto o da una omissione
dell’imprenditore o professionista
▸ La clausola di esclusione o limitazione delle
azioni o dei diritti del consumatore nei confronti dell’imprenditore o professionista o di un’altra parte in caso
di inadempimento da parte dell’imprenditore o professionista
▸ La clausola che prevede un impegno definitivo
del consumatore mentre l’esecuzione della prestazione dell’imprenditore o
professionista è subordinata a una condizione il cui adempimento dipende
unicamente dalla propria volontà
▸ Le associazioni rappresentative dei
consumatori e dei professionisti e le camere di commercio industria,
artigianato e agricoltura sono legittimate a chiamare in giudizio
l’imprenditore o professionista o
l’associazioni di imprenditori o
professionisti che utilizzano condizioni generali di contratto e a chiedere al
giudice che vieti l’uso delle condizioni abusiva.
❍ L’interpretazione del contratto
▸ Il Codice pone un principio generale e due
regole.
▸ Il principio generale di interpretazione
secondo buona fede (“il contratto deve essere interpretato secondo buona fede”)
vuol dire che deve essere attribuito alle espressioni usate il significato che
avrebbero potuto attribuire ad esse, al momento dell’accordo, contraenti onesti
e leali.
▸ Regola dell’interpretazione soggettiva.
La
prima regola è quella della
interpretazione soggettiva: consiste nella ricerca della comune intenzione
delle parti e nel non limitarsi al senso letterale delle parole.
Il
giudice, per determinare la comune intenzione delle parti deve valutare il loro
comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.
▸ Regole di interpretazione oggettiva.
Solo
se l’accertamento della comune intenzione delle parti risulta impossibile la
legge consente il ricorso a una serie di criteri di carattere oggettivo
(interpretazione oggettiva):
▸ Criterio letterale: alle parole va attribuito
il significato che hanno nell’uso ordinario o nell’uso della disciplina cui si
riferiscono
Inoltre,
le clausole vanno interpretate le une per mezzo delle altre, attribuendo a
ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto
▸ Criterio di conservazione del contratto: nel
dubbio il contratto o le singole clausole devono essere interpretate nel senso
in cui possano avere qualche effetto
anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno
▸ Criterio degli usi: le clausole ambigue si
interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il
contratto è stato concluso.
Nei
contratti in cui una delle parti è un imprenditore le clausole ambigue si
interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui ha sede
l’impresa
L’interprete
dovrà ricercare il significato attribuito a quelle espressioni nel linguaggio
comune oppure nel linguaggio della categoria di persone cui appartengono i
contraenti. Così, l’art. 1368 c.c. stabilisce che le clausole ambigue si
interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo ove ha sede
l’impresa.
▸ Criterio dell’equo contemperamento degli
interessi: nel caso che il contratto rimanga ancora ambiguo deve essere
interpretato, se è a titolo gratuito, nel senso meno gravoso per l’obbligato, e
se è a titolo oneroso nel senso che realizzi l’equo contemperamento degli
interessi.
L’interpretazione
oggettiva trova però un limite nell’interpretazione secondo buona fede (art.
1366): ad es. una parte non può giocare sulla imperfetta conoscenza della
lingua posseduta dall’altra parte.
❍ Gli effetti del contratto tra le
parti
▸ L’art. 1372 stabilisce che il contratto “ha
forza di legge tra le parti”. Ciò significa che esse non possono sottrarsi agli
impegni assunti se non per effetto di una nuova manifestazione di volontà con
cui, di comune accordo, pattuiscono di porre nel nulla gli effetti del
contratto precedentemente concluso (scioglimento per mutuo dissenso)
▸ In deroga all’art. 1372, in una serie di casi
la legge attribuisce ad una parte la facoltà di sottrarsi agli impegni assunti
attraverso una dichiarazione unilaterale di volontà indirizzata alla
controparte che prende il nome di recesso.
▸ Si ha recesso pattizio quando sono state le
stesse parti a prevedere una tale possibilità
Si
ha recesso legale quando è la legge a prevedere la facoltà di recesso a
beneficio di una o di entrambe le parti anche se queste non hanno pattuito
nulla in merito.
▸ Malgrado la disciplina del recesso legale vari
da caso a caso si può dire che in generale la legge stabilisce che:
▸ Nei
contratti di durata senza termine finale (contratti ad esecuzione continuativa
o periodica) i contraenti possano liberamente recedere
▸ Nei
contratti di durata con termine finale il recesso non è consentito, tranne che per
il verificarsi di determinati casi, detti giusta causa di recesso (es.
impossibilità del debitore, colpito da grave malattia, di adempiere le sue
obbligazioni di fare) tassativamente indicati dalla legge
▸ Il
recesso, quando è consentito, deve essere esercitato dando preavviso;
altrimenti si è tenuti a pagare un risarcimento dei danni.
▸ Il contratto produce di regola effetti solo
tra le parti. Esso può produrre effetti nei confronti dei terzi (creare,
modificare o estinguere diritti o obbligazioni dei terzi) solo nei casi
tassativamente indicati dalla legge. Sono terzi tutti quei soggetti che sono
rimasti estranei alla stipulazione del contratto e non hanno pertanto
manifestato alcuna volontà in merito allo stesso.
▸ Se Tizio promette a Caio che Sempronio
adempirà una data obbligazione o trasferirà un dato diritto (promessa del fatto
di un terzo) questo patto non vincola Sempronio, e nel caso che egli non compia
il fatto promesso Tizio è tenuto a risarcire i danni a Caio.
▸ Nel contratto a favore di terzi un soggetto,
detto stipulante, conclude un accordo con un altro soggetto, detto promittente,
perché quest’ultimo esegua una prestazione o perché a carico di quest’ultimo si
verifichi un determinato effetto reale in favore di un soggetto distinto dai
contraenti detto terzo beneficiario. Ad es. Tizio e Caio possono concludere un
contratto di compravendita in cui Tizio (stipulante) aliena un certo bene a
Caio (promittente), il quale si impegna a pagare il prezzo non a Tizio bensì a
Sempronio (terzo beneficiario).
▸ Il terzo beneficiario acquista il diritto
verso il promittente immediatamente. Se il terzo non intende però approfittare
del beneficio che gli viene attribuito dovrà effettuare la dichiarazione di
rinuncia al promittente e allo stipulante.
▸ Il contratto è valido solo se lo stipulante vi
ha interesse (non posso stipulare un contratto di assicurazione sulla mia vita
a favore del Presidente della Repubblica, mentre posso stipularlo a favore di
mio figlio). Se l’interesse manca o è illecito la pattuizione è nulla per
mancanza di causa.
▸ Un atto unilaterale può avere l’effetto di
modificare in senso sfavorevole il patrimonio altrui, ma solo nei casi
tassativamente previsti dalla legge (ad es. in caso di recesso).
❍ Gli effetti del contratto nei confronti dei terzi: la
promessa del fatto di un terzo
▸ Ogni promessa con cui un soggetto assicura a
un altro che un terzo si obbligherà nei suoi confronti o comunque compirà una
determinata azione, non è vincolante per il terzo. L’unico effetto della
promessa del fatto del terzo è che il promittente sarà obbligato a risarcire
l’altro contraente per il danno da questo subito per aver confidato in tale
promessa.
▸ Si ha cessione di contratto quando le parti si
accordano a che un terzo soggetto subentri nella posizione di una di esse,
assoggettandosi alle obbligazioni e attribuendosi i diritti derivanti da quel
negozio.
Cedere
un contratto significa trasferire un insieme di rapporti giuridici, costituiti
non solo da obbligazioni ma anche da diritti di credito.
▸ Per la cessione è necessario il consenso di
entrambe le parti che hanno stipulato il contratto originario. In ciò essa si
distingue dalla cessione di credito.
Per
la cessione è inoltre necessario che il contratto sia di quelli a prestazioni
corrispettive e che nessuna delle due prestazioni sia ancora stata eseguita
❍ Il contratto per persona da
nominare
▸ Una parte può riservarsi nel momento della
conclusione del contratto di nominare
successivamente la persona che dovrà acquistare i diritti e assumere gli
obblighi derivanti da tale negozio, ma la dichiarazione di nomina del terzo
deve essere fatta entro un termine stabilito dalle parti o, in mancanza di
indicazione delle parti, entro tre giorni. Per effetto della nomina il terzo
assume la veste di parte nel contratto con effetto retroattivo dal momento in
cui esso fu stipulato. Se la nomina non è fatta del termine il contratto
produce effetti tra i contraenti originari.
Perché
l’effetto della nomina si produca è necessario il consenso del terzo nominato.