APPUNTI SUL CONTRATTO DI SOCIETA'

E LE IMPRESE COLLETTIVE

 

 

 

La definizione di società si trova nell'art. 2247 del Codice civile: "Con il contratto di società  due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica, allo scopo di dividerne gli utili".

Il concetto di impresa collettiva è diverso da quello di società. L'art. 2247 definisce l'impresa collettiva nella parte in cui parla di "due o più persone che conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica".

Per attività economica si intende quella dell'imprenditore, indicata dall'art. 2082: una "attività organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi".

Attività esercitata in comune vuol dire che più persone assumono il rischio di una stessa attività economica e inoltre concorrono nella direzione di questa attività.

Le società sono forme di impresa collettiva caratterizzate dallo scopo di lucro oggettivo e dallo scopo di lucro soggettivo.

Una impresa ha scopo di lucro oggettivo quando ha come scopo la produzione di utili.

Una impresa ha scopo di lucro soggettivo quando gli utili vanno ai soci, anziché finanziare attività di carattere ideale, culturale, benefico ecc. Ad esempio un partito politico o un convento di frati, anche se svolgono imprese, non hanno scopo di lucro soggettivo, perché i soldi guadagnati con eventuali attività produttive non vanno ai soci ma vanno a finanziare le loro iniziative politiche, religiose ecc.

 

Ecco l'elenco delle imprese collettive che non sono società:

Organizzazioni che esercitano attività di impresa senza scopo di lucro (né oggettivo né soggettivo)

Hanno lo scopo di coprire i costi con i ricavi ma non di fare profitti.

Si differenziano dalle società perché non hanno scopo di lucro.

Possiamo prendere come esempio una associazione di spettacoli teatrali o sportivi senza scopo di lucro si fa pagare il prezzo del biglietto al solo scopo di coprire i costi con i ricavi.

Organizzazioni che esercitano attività di impresa con scopo di lucro ma come attività secondaria: i guadagni vanno a finanziare lo scopo morale o ideale dell'organizzazione.

Si differenziano dalle società perché: l'attività di impresa non è l'attività principale, ma è una attività secondaria rispetto allo scopo politico, religioso, ecc. dell'organizzazione.

Un partito politico che vende gadget o un convento di frati che fabbricano birra non hanno l'attività di impresa come attività principale o esclusiva, come deve invece essere per le società.

Organizzazioni che esercitano attività di impresa con scopo di lucro oggettivo ma non soggettivo (ripartizione degli utili tra i soci): i guadagni vanno a finanziare lo scopo morale o ideale dell'organizzazione.

Si differenziano dalle società perché: hanno scopo di lucro oggettivo ma non soggettivo.

Possiamo riprendere come esempi il partito politico e il convento che fabbrica la birra, perché, oltre a non avere scopo di impresa esclusivo, hanno lucri oggettivi (fanno profitti) ma non soggettivi (destinano i profitti non ai soci, ma al finanziamento delle attività dell'ente).

Le casse di risparmio, che per statuto devono destinare gli utili a finanziare iniziative al servizio della collettività (normalmente attraverso fondazioni no-profit) sono un altro esempio.

Oltre ad esserci imprese collettive che non sono società, esistono le società occasionali, che non sono imprese collettive: una società può infatti essere costituita anche per il compimento di un solo affare, e in tal caso la sua attività manca del requisito richiesto dall'art. 2082 per l'attività di impresa, che deve essere una attività abituale, cioè protratta nel tempo.

 

L'art. 2249 del Codice civile stabilisce il principio di tipicità per le società lucrative: "Le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi previsti dal codice civile. Le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività diversa (agricola) sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice". Ciò vuol dire che una impresa collettiva che abbia scopo di lucro oggettivo e soggettivo deve costituirsi nella forma di una delle società lucrative previste dal Codice civile. Il principio di tipicità viene anche espresso con l'affermazione che non sono ammesse società atipiche, cioè non previste dal Codice.

Detto in altro modo, secondo il principio di tipicità devono costituirsi nella forma di società lucrative le organizzazioni collettive che possiedano tutti i seguenti requisiti:

Esercitano un'impresa

Hanno l'esercizio dell'impresa come scopo esclusivo o principale

Hanno scopo di lucro oggettivo

Hanno scopo di lucro soggettivo

 

La società è un contratto:

Plurilaterale

Associativo o con comunione di scopo

Ciascuna prestazione è finalizzata alla soddisfazione di uno scopo comune (l'esercizio dell'attività economica) e solo mediatamente alla realizzazione dell'interesse finale di ciascuna parte (divisione degli utili), mentre invece nei contratti di scambio, come la compravendita, lo scopo o interesse di ciascuna delle parti (compratore e venditore) è diverso e opposto a quello dell'altra parte.

A titolo oneroso

Ciascuna parte accetta, in cambio dell'acquisto del diritto agli utili, il sacrificio costituito dal conferimento e dall'obbligo di svolgere attività nell'impresa

Consensuale

Si perfeziona con il consenso. In altre parole, non è necessaria la materiale effettuazione dei conferimenti promessi perché siano costituite le obbligazioni sociali. Addirittura non è neanche necessario indicare conferimenti nel contratto sociale, perché resta inteso che i soci si obbligano a conferire tutto quanto è necessario per lo svolgimento dell'attività prevista nel contratto.

 

Ecco la classificazione delle società:

 

 

società lucrative

(scopo di lucro)

società non commerciali

soc.di persone

società semplice

società commerciali

società in nome collettivo

società in accomandita semplice

soc. di capitali

società per azioni

società in accomandita per azioni

società a responsabilità limitata

società cooperative

(scopo mutualistico)

cooperative

 

 

mutue assicuratrici

 

 

 

 

Le società di capitali hanno autonomia patrimoniale perfetta, mentre quelle di persone hanno autonomia patrimoniale imperfetta: il creditore della società si può rivolgere al socio per il pagamento dei debiti sociali, anche se normalmente ha l'obbligo di liquidare il capitale sociale prima di chiedere al socio il pagamento di quanto manca.

Le società semplici sono società "non commerciali", cioè non possono svolgere le attività indicate come commerciali nell'art. 2195:

Attività industriale di produzione di beni e servizi

Attività intermediaria nella circolazione dei beni

Attività bancaria

Attività assicurativa

Attività di trasporto

Attività ausiliarie delle precedenti

Alle società semplici rimangono essenzialmente due attività:

Attività agricole

Società tra professionisti o artisti (ad esempio uno studio di avvocati o di medici che spartiscono le spese di gestione).

 

Non sono considerate società:

Comunione

Non sono società perché non sono imprese, in quanto producono per l'autoconsumo e non per il mercato

Esempio: due fratelli che coltivano il terreno ereditato dal padre

Associazione

Non sono società perché, anche se possono esercitare una impresa, questa è un'attività secondaria rispetto allo scopo principale, che è uno scopo non di lucro, di carattere morale o ideale.

Inoltre, hanno scopo di lucro oggettivo, ma non soggettivo: i guadagni non vanno individualmente agli associati ma finanziano l'attività dell'associazione.

Esempio: un convento che fabbrica birra; un partito politico.

Associazione in partecipazione

E' un contratto tra un imprenditore e un finanziatore. In cambio del finanziamento l'imprenditore spartirà gli utili dell'affare col finanziatore

Non sono società perché il finanziatore non è un socio: si tratta di una impresa individuale

Società di comodo

Non sono vere società perché non svolgono una vera attività produttiva: amministrare appartamenti, portafogli di azioni o obbligazioni non è produrre nuovi beni o servizi

Esempio: società per la gestione del patrimonio immobiliare di una famiglia; società per la gestione del portafoglio di azioni e obbligazioni di una famiglia

Imprese familiari

Non sono società perché sono imprese individuali: l'unico imprenditore è il capofamiglia; gli altri membri della famiglia sono lavoratori salariati, con l'unica particolarità che vengono pagati in parte con la partecipazione agli utili e quindi hanno diritto di decidere sul loro impiego. Sebbene essi partecipino quindi alla gestione straordinaria dell'impresa, la gestione ordinaria spetta al capofamiglia, che è considerato dalla legge imprenditore individuale.

 

Le società cooperative non rientrano nella definizione dell'art. 2247 (società lucrative), perché hanno scopo mutualistico. Tale scopo consiste nell'organizzare l'impresa in modo che sia gestita dai lavoratori o dagli utenti e sia di conseguenza eliminata la figura dell'imprenditore. Il profitto che nelle società lucrative sarebbe andato all'imprenditore va tutto ai lavoratori, aumentando quindi le retribuzioni; o non viene inserito nel prezzo, diminuendo quindi il prezzo di vendita delle cooperative che vendono beni ai soci.

Esempi di cooperative:

Cooperativa di consumo

Cooperative come la Coop italiana sono gestite dai soci; esse acquistano i prodotti dai produttori e li rivendono ai soci senza l'aumento di prezzo che si avrebbe se l'imprenditore lo ricaricasse con la sua quota di profitto

Cooperative di lavoro

Una cooperativa di tassisti o di facchini paga ai soci retribuzioni più alte, perché non c'è un imprenditore che sfrutta il loro lavoro, e tutto il guadagno va a loro

Cooperativa di produzione

Le cooperative edilizie producono appartamenti per conto dei soci e li rivendono loro senza il sovrapprezzo che chiederebbe l'imprenditore.