APPUNTI SUL CONTRATTO DI SOCIETA' E LE IMPRESE COLLETTIVE |
La definizione di
società si trova nell'art. 2247 del Codice civile: "Con il contratto di
società due o più persone conferiscono
beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica, allo scopo
di dividerne gli utili".
Il concetto di
impresa collettiva è diverso da quello di società. L'art. 2247 definisce l'impresa
collettiva nella parte in cui parla di "due o più persone che
conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica".
Per attività
economica si intende quella dell'imprenditore, indicata dall'art. 2082: una
"attività organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o
di servizi".
Attività
esercitata in comune vuol dire che più persone assumono il rischio di una
stessa attività economica e inoltre concorrono nella direzione di questa
attività.
Le società sono
forme di impresa collettiva caratterizzate dallo scopo di lucro oggettivo e
dallo scopo di lucro soggettivo.
Una impresa ha scopo
di lucro oggettivo quando ha come scopo la produzione di utili.
Una impresa ha scopo
di lucro soggettivo quando gli utili vanno ai soci, anziché finanziare
attività di carattere ideale, culturale, benefico ecc. Ad esempio un partito
politico o un convento di frati, anche se svolgono imprese, non hanno scopo di
lucro soggettivo, perché i soldi guadagnati con eventuali attività produttive
non vanno ai soci ma vanno a finanziare le loro iniziative politiche, religiose
ecc.
Ecco l'elenco
delle imprese collettive che non sono società:
● Organizzazioni
che esercitano attività di impresa senza scopo di lucro (né oggettivo né
soggettivo)
Hanno
lo scopo di coprire i costi con i ricavi ma non di fare profitti.
Si
differenziano dalle società perché non hanno scopo di lucro.
Possiamo
prendere come esempio una associazione di spettacoli teatrali o sportivi senza
scopo di lucro si fa pagare il prezzo del biglietto al solo scopo di coprire i
costi con i ricavi.
● Organizzazioni
che esercitano attività di impresa con scopo di lucro ma come attività
secondaria: i guadagni vanno a finanziare lo scopo morale o ideale
dell'organizzazione.
Si
differenziano dalle società perché: l'attività di impresa non è
l'attività principale, ma è una attività secondaria rispetto allo scopo
politico, religioso, ecc. dell'organizzazione.
Un
partito politico che vende gadget o un convento di frati che fabbricano birra
non hanno l'attività di impresa come attività principale o esclusiva, come deve
invece essere per le società.
● Organizzazioni
che esercitano attività di impresa con scopo di lucro oggettivo ma non
soggettivo (ripartizione degli utili tra i soci): i guadagni vanno a finanziare
lo scopo morale o ideale dell'organizzazione.
Si
differenziano dalle società perché: hanno scopo di lucro oggettivo ma
non soggettivo.
Possiamo
riprendere come esempi il partito politico e il convento che fabbrica la birra,
perché, oltre a non avere scopo di impresa esclusivo, hanno lucri oggettivi
(fanno profitti) ma non soggettivi (destinano i profitti non ai soci, ma al finanziamento
delle attività dell'ente).
Le
casse di risparmio, che per statuto devono destinare gli utili a finanziare
iniziative al servizio della collettività (normalmente attraverso fondazioni
no-profit) sono un altro esempio.
Oltre ad esserci
imprese collettive che non sono società, esistono le società occasionali,
che non sono imprese collettive: una
società può infatti essere costituita anche per il compimento di un solo affare, e in tal caso la sua
attività manca del requisito richiesto dall'art. 2082 per l'attività di
impresa, che deve essere una attività abituale,
cioè protratta nel tempo.
L'art. 2249 del
Codice civile stabilisce il principio di tipicità per le società
lucrative: "Le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività
commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi previsti dal codice civile.
Le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività diversa (agricola)
sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice". Ciò vuol dire
che una impresa collettiva che abbia scopo di lucro oggettivo e soggettivo deve
costituirsi nella forma di una delle società lucrative previste dal Codice
civile. Il principio di tipicità viene anche espresso con l'affermazione che
non sono ammesse società atipiche, cioè non previste dal Codice.
Detto in altro
modo, secondo il principio di tipicità devono costituirsi nella forma di
società lucrative le organizzazioni collettive che possiedano tutti i seguenti requisiti:
● Esercitano
un'impresa
● Hanno
l'esercizio dell'impresa come scopo esclusivo
o principale
● Hanno
scopo di lucro oggettivo
● Hanno
scopo di lucro soggettivo
La società è un
contratto:
● Plurilaterale
● Associativo
o con comunione di scopo
Ciascuna
prestazione è finalizzata alla soddisfazione di uno scopo comune (l'esercizio
dell'attività economica) e solo mediatamente alla realizzazione dell'interesse
finale di ciascuna parte (divisione degli utili), mentre invece nei contratti di scambio, come la
compravendita, lo scopo o interesse di ciascuna delle parti (compratore e
venditore) è diverso e opposto a
quello dell'altra parte.
● A titolo
oneroso
Ciascuna
parte accetta, in cambio dell'acquisto del diritto agli utili, il sacrificio
costituito dal conferimento e dall'obbligo di svolgere attività nell'impresa
● Consensuale
Si
perfeziona con il consenso. In altre parole, non è necessaria la materiale
effettuazione dei conferimenti promessi perché siano costituite le obbligazioni
sociali. Addirittura non è neanche necessario indicare conferimenti nel
contratto sociale, perché resta inteso che i soci si obbligano a conferire
tutto quanto è necessario per lo svolgimento dell'attività prevista nel
contratto.
Ecco la
classificazione delle società:
società
lucrative (scopo di lucro) |
società non
commerciali |
soc.di persone |
società semplice |
società
commerciali |
società in nome
collettivo |
||
società in
accomandita semplice |
|||
soc. di capitali |
società per
azioni |
||
società in
accomandita per azioni |
|||
società a
responsabilità limitata |
|||
società
cooperative (scopo
mutualistico) |
cooperative |
|
|
mutue
assicuratrici |
|
|
Le società di
capitali hanno autonomia patrimoniale perfetta, mentre quelle di persone hanno
autonomia patrimoniale imperfetta: il creditore della società si può rivolgere
al socio per il pagamento dei debiti sociali, anche se normalmente ha l'obbligo
di liquidare il capitale sociale prima di chiedere al socio il pagamento di
quanto manca.
Le società
semplici sono società "non commerciali", cioè non possono svolgere le
attività indicate come commerciali nell'art. 2195:
● Attività
industriale di produzione di beni e servizi
● Attività
intermediaria nella circolazione dei beni
● Attività
bancaria
● Attività
assicurativa
● Attività
di trasporto
● Attività
ausiliarie delle precedenti
Alle società
semplici rimangono essenzialmente due attività:
● Attività
agricole
● Società
tra professionisti o artisti (ad esempio uno studio di avvocati o di medici che
spartiscono le spese di gestione).
Non sono
considerate società:
● Comunione
Non
sono società perché non sono imprese,
in quanto producono per l'autoconsumo
e non per il mercato
Esempio:
due fratelli che coltivano il terreno ereditato dal padre
● Associazione
Non
sono società perché, anche se possono esercitare una impresa, questa è
un'attività secondaria rispetto allo scopo principale, che è uno scopo non di
lucro, di carattere morale o ideale.
Inoltre,
hanno scopo di lucro oggettivo, ma
non soggettivo: i guadagni non vanno
individualmente agli associati ma finanziano l'attività dell'associazione.
Esempio:
un convento che fabbrica birra; un partito politico.
● Associazione
in partecipazione
E'
un contratto tra un imprenditore e un finanziatore. In cambio del finanziamento
l'imprenditore spartirà gli utili dell'affare col finanziatore
Non
sono società perché il finanziatore non è un socio: si tratta di una impresa
individuale
● Società
di comodo
Non
sono vere società perché non svolgono una vera attività produttiva:
amministrare appartamenti, portafogli di azioni o obbligazioni non è produrre nuovi beni o servizi
Esempio:
società per la gestione del patrimonio immobiliare di una famiglia; società per
la gestione del portafoglio di azioni e obbligazioni di una famiglia
● Imprese
familiari
Non
sono società perché sono imprese individuali:
l'unico imprenditore è il capofamiglia; gli altri membri della famiglia sono lavoratori salariati, con l'unica
particolarità che vengono pagati in parte con la partecipazione agli utili e
quindi hanno diritto di decidere sul loro impiego. Sebbene essi partecipino
quindi alla gestione straordinaria
dell'impresa, la gestione ordinaria
spetta al capofamiglia, che è considerato dalla legge imprenditore individuale.
Le società
cooperative non rientrano nella definizione dell'art. 2247 (società lucrative),
perché hanno scopo mutualistico. Tale scopo consiste nell'organizzare
l'impresa in modo che sia gestita dai lavoratori o dagli utenti e sia di conseguenza
eliminata la figura dell'imprenditore. Il profitto che nelle società lucrative
sarebbe andato all'imprenditore va tutto ai lavoratori, aumentando quindi le
retribuzioni; o non viene inserito nel prezzo, diminuendo quindi il prezzo di
vendita delle cooperative che vendono beni ai soci.
Esempi di
cooperative:
● Cooperativa
di consumo
Cooperative
come la Coop italiana sono gestite dai soci; esse acquistano i prodotti dai
produttori e li rivendono ai soci senza l'aumento di prezzo che si avrebbe se l'imprenditore
lo ricaricasse con la sua quota di profitto
● Cooperative
di lavoro
Una
cooperativa di tassisti o di facchini paga ai soci retribuzioni più alte,
perché non c'è un imprenditore che sfrutta il loro lavoro, e tutto il guadagno
va a loro
● Cooperativa
di produzione
Le
cooperative edilizie producono appartamenti per conto dei soci e li rivendono
loro senza il sovrapprezzo che chiederebbe l'imprenditore.